Cassazione Penale, Sentenza n. 46850/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello lamentando violazione dell'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare: la Corte d'appello, pur avendo concordato con le parti la riduzione della pena principale, avrebbe omesso di rilevare l'illegittimità della durata delle pene accessorie fallimentari fissata in misura fissa (dieci anni) in contrasto con la declaratoria di incostituzionalità della norma da parte della Corte costituzionale (sent. n. 222/2018). Il ricorso denunciava quindi la mancata considerazione dell'illegittimità della disciplina delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il ricorrente avesse espressamente e inequivocabilmente rinunciato nei suoi atti d'appello ai motivi diversi da quelli relativi alla pena principale, tra i quali rientrava anche il motivo che contestava la determinazione delle pene accessorie. La Corte ha spiegato che, alla data della rinuncia e dell'accordo (gennaio 2021), il quadro normativo risultava già mutato in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale e agli sviluppi giurisprudenziali (Sez. U. Suraci e precedenti), con conseguente legittimità della scelta difensiva di rinunciare a quel motivo. Pertanto non sussisteva vizio dell'accordo né illegittimità da rilevare d'ufficio e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
decorso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale Corte cost. 05/12/2018, n. 222
La norma era stata dichiarata incostituzionale nella parte che prevedeva una misura fissa delle pene accessorie; la Corte ha distinto l'illegittimità derivante da misura fissa (contraria alla Costituzione) dall'ipotesi di superamento di un limite edittale, rilevando che la rinuncia al motivo, intervenuta nel nuovo quadro normativo, è efficace e non viziata
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato come norma che consente la rideterminazione della pena in appello coerente con l'accordo tra le parti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di pronuncia di rigetto
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Disposizione richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Corte costituzionale, sent. n. 222/2018
Declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che prevedeva la misura fissa delle pene accessorie fallimentari; ha modificato il quadro normativo rilevante per la determinazione delle pene accessorie
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Chiarisce che, dopo la declaratoria costituzionale, la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli)
Principio secondo cui l'accordo sulla pena è viziato se fondato su limiti edittali incostituzionali e che tale vizio può travolgere la pena effettivamente inflitta quando la cornice edittale originaria viene meno ex tunc
Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021 (Di Maria)
Giaprassi che, in caso di sopravvenuta illegalità della pena concordata su base di limiti edittali divenuti incostituzionali, giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza che ha omesso di tenere conto dell'illegittimità
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello)
Conferma che in caso di rinuncia espressa ai motivi di impugnazione le doglianze relative a quei motivi sono inammissibili
Massime di principio
- La rinuncia espressa e inequivoca a specifici motivi di impugnazione impedisce di sollevare successivamente tali questioni in cassazione: chi rinuncia perde il diritto di adire la Corte di cassazione su quelle doglianze
- La differenza tra illegittimità derivante da una "misura fissa" dichiarata incostituzionale e illegittimità per superamento dei limiti edittali è cruciale: nel primo caso la norma è invalida in radice ma, se la rinuncia è avvenuta dopo la pronuncia costituzionale e nel nuovo quadro normativo, l'accordo può ritenersi legittimo
- Se la dichiarazione di incostituzionalità interviene dopo che l'accordo è stato raggiunto e le parti hanno convenuto la pena, la giurisprudenza tende ad annullare la sentenza senza rinvio perché l'accordo è viziato dal criterio edittale inesistente; al contrario, se la rinuncia o l'accordo si formano nel quadro già mutato, la scelta difensiva è generalmente valida
- Quando si valuta un accordo su pena principale e accessorie in presenza di pronunce costituzionali o orientamenti delle Sezioni Unite, è essenziale considerare la cronologia: evitare rinunce affrettate a motivi che si intendono preservare fino a che non sia chiaro l'impatto delle pronunce costituzionali
- Pratica consigliata per il difensore: se esiste rischio di incostituzionalità o di mutamento della cornice edittale, non rinunciare a motivi relativi alla determinazione delle pene accessorie prima di aver valutato compiutamente le conseguenze giurisprudenziali; in alternativa, documentare la consapevolezza e l'utilità della rinuncia nel fascicolo per renderla inequivoca
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