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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50431/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura sulla qualificazione di Mazze' come amministratore di fatto della societa' "Sposa In" S.r.l., sostenendo che la qualita' di amministratore di fatto fosse della madre (Teresa Del Vecchio) e che la relazione ex art. 33 legge fall. fosse consulenza di parte; contestava inoltre l'insussistenza del danno per i creditori in quanto i beni erano stati recuperati all'attivo fallimentare. 2) deduzione di violazione dell'art. 62-bis c.p.: richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., riconoscere il minimo edittale per la collaborazione e le circostanze attenuanti generiche per il comportamento post delictum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una diversa lettura delle prove di merito (motivo in fatto) e dunque manifestamente infondato: le sentenze di merito, in doppia conforme, avevano documentato un riparto di ruoli stabile tra Mazze' (gestione amministrativa, contabilita', rapporti con dipendenti/fornitori) e la madre (produzione), fondando la qualifica di amministratore di fatto di Mazze'. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la qualita' di amministratore di fatto non richiede esclusivita' e puo' coesistere con altre figure che svolgono funzioni continuative e significative (art. 2639 c.c.). Ha altresi' affermato che il recupero dei beni da parte della curatela non esclude il reato di bancarotta fraudolenta, perché il reato si perfeziona al momento della sottrazione. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e non specifico rispetto alla motivazione impugnata: la Corte territoriale aveva motivato l'attribuzione della distrazione a Mazze' (beni rinvenuti nella sua impresa individuale New Sposa) e aveva valutato la pena nel minimo edittale riconoscendo l'attenuante del danno di speciale tenuita' valutata equivalente alla pluralita' dei fatti; il ricorrente non ha fornito critica puntuale e non ha confutato gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche (pregresse condanne). Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite alla formulazione dei motivi in cassazione: il ricorso deve essere enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi in parte ricadere nella valutazione di fatto non sindacabile.

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione ex art. 33 e' stata indicata dal ricorrente come consulenza di parte; la Corte ha comunque valorizzato le risultanze istruttorie complessive (testimonianze, documenti) e non ha accettato la qualificazione della relazione come idonea a sovvertire la valutazione di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alla disciplina delle circostanze attenuanti speciali e della collaborazione: la Corte ha ritenuto inammissibile e generica la doglianza sul mancato riconoscimento di attenuanti e sulla quantificazione della pena.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Aggravante relativa alla pluralita' di fatti di bancarotta; la Corte territoriale aveva valutato l'equivalenza fra attenuanti e pluralita' dei fatti e applicato correttamente la normativa, decisione non confutata nel ricorso.

  • art. 2639 cod. civ.

    La Corte ha richiamato il principio che la qualita' di amministratore di fatto si apprezza in base alla continuita' e significativita' dell'attivita' gestionale e non richiede esclusivita'; puo' coesistere plurimo esercizio di funzioni di fatto in settori distinti.

  • art. 219, comma 3 legge fallimentare

    Norma richiamata rispetto all'attenuante del danno di speciale tenuita' valutata equivalente alla pluralita' di fatti; la Corte di merito aveva riconosciuto tale attenuante nella quantificazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la esistenza di pregresse condanne potesse costituire elemento ostativo adeguato, elemento non confutato dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilita' del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiami normativi procedurali)

    Norme temporanee procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto ai sensi della disciplina vigente.

Massime di principio

  • In tema di reati fallimentari, la qualita' di amministratore di fatto si valuta sulla base di elementi sintomatici di un inserimento organico e di funzioni direttive continuative e significative; non e' richiesta l'esclusivita' nell'esercizio delle funzioni gestorie.
  • La mera coesistenza di un'amministrazione di fatto svolta da piu' soggetti (es. congiunti) non esclude la responsabilita' penale di ciascuno se risultano competenze distinte e significative nei diversi settori gestionali.
  • Il recupero successivo dei beni sottratti all'attivo non annulla il reato di bancarotta fraudolenta: il reato si perfeziona al momento della sottrazione e la restituzione e' rilevante solo come fatto posteriore.
  • In Cassazione i motivi che impongono una diversa valutazione dei fatti (ricostruzione probatoria) sono frequentemente inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza dedurre travisamento o specifici vizi di fatto o di diritto.
  • Le doglianze generiche o non specificamente articolate rispetto alla motivazione del giudice di merito sono dichiarate inammissibili: e' necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti (speciali o generiche) occorre che non sussistano elementi ostativi rilevanti (es. precedenti condanne); il giudice di merito deve motivare e la Cassazione verifica la logicita' e congruita' della motivazione.
  • L'inammissibilita' del ricorso in Cassazione puo' comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; e' quindi importante valutare con attenzione la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.

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