Sentenza n. 2499/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rilevato che la pretesa ostensiva della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il deposito della documentazione da parte dell’amministrazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, definendo il giudizio senza esaminare nel merito le contestazioni relative alla pubblicazione, agli oscuramenti e all’accesso alla documentazione di gara. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: atti e comunicazioni relativi all’aggiudicazione di una procedura aperta, nella parte concernente la pubblicazione e l’ostensione parziale o oscurata della documentazione di gara
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e le comunicazioni successive nella parte in cui non davano conto delle determinazioni sulle richieste di oscuramento e non rendevano contestualmente disponibili gli atti di gara previsti dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’integrale ostensione della documentazione di gara, inclusi l’offerta tecnica non oscurata dell’aggiudicataria, gli eventuali giustificativi dell’offerta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e gli atti e verbali delle sedute riservate, con conseguente ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio, a seguito del deposito documentale dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto in via principale la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023
La controversia è stata proposta per ottenere l’accesso documentale e la disponibilità degli atti di gara secondo la disciplina speciale dei contratti pubblici.
art. 116 c.p.a.
La ricorrente ha richiesto un ordine giudiziale di esibizione della documentazione, ma il giudice non ha dovuto adottarlo poiché la pretesa ostensiva è stata soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato per l’accesso agli atti di gara, l’amministrazione deposita la documentazione richiesta e soddisfa integralmente la pretesa ostensiva, viene meno l’oggetto sostanziale della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta impedisce l’esame nel merito delle contestazioni relative alla legittimità degli oscuramenti e delle modalità di pubblicazione, qualora la pretesa dedotta in giudizio risulti integralmente soddisfatta.
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