Sentenza del 10/11/2017 n. 26641 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il contribuente non dovesse essere considerato residente fiscalmente esclusivamente in Russia per il solo fatto di possedere una casa in tale Stato. Secondo l'Amministrazione, l'espressione "abitazione permanente" prevista dall'art. 4 della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni indica una situazione di fatto, ossia la disponibilità stabile di un'abitazione, indipendentemente dalla proprietà o da uno specifico titolo giuridico. Il contribuente, infatti, risiedeva in Italia presso l'abitazione della convivente, aveva dichiarato all'anagrafe tale residenza e intratteneva in Italia rilevanti rapporti lavorativi, societari ed economici. Pertanto, secondo l'Agenzia, il giudice avrebbe dovuto verificare quale Stato costituisse il centro delle relazioni personali ed economiche del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR secondo cui l'abitazione permanente richiederebbe la proprietà o un titolo giuridico sull'immobile. In base al modello OCSE e all'art. 4 della Convenzione Italia-Russia, è sufficiente la disponibilità stabile e concreta dell'abitazione, anche derivante dalla convivenza. Poiché il contribuente disponeva di un'abitazione permanente sia in Russia sia in Italia, la CTR avrebbe dovuto applicare il criterio successivo del centro degli interessi vitali, valutando dove fossero più strette le sue relazioni personali ed economiche. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e delle spese.
Norme richiamate
Art. 4 della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 372 del 1997
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
L'abitazione permanente è una situazione di fatto: consiste nella disponibilità stabile di un alloggio, anche senza proprietà o altro titolo giuridico formale. Se il contribuente dispone di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, occorre individuare lo Stato con il quale ha il centro degli interessi vitali, considerando congiuntamente relazioni personali ed economiche.
Art. 4 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
He shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer.
Il riferimento alla disponibilità dell'abitazione, e non alla sua proprietà, conferma che il criterio convenzionale deve essere valutato sulla base dell'effettiva possibilità del contribuente di utilizzare stabilmente l'alloggio.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte ha esaminato il motivo relativo alla corretta interpretazione dell'art. 4 della Convenzione Italia-Russia come questione di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura riguardava l'omessa valutazione, da parte della CTR, degli elementi che dimostravano la disponibilità di un'abitazione in Italia e dei rapporti personali ed economici intrattenuti dal contribuente in tale Stato.
Legge 20 maggio 2016, n. 76
La Corte richiama la disciplina delle convivenze di fatto per evidenziare la rilevanza giuridica e sociale che già nel 2002 poteva assumere una stabile convivenza ai fini della valutazione delle relazioni personali del contribuente.
Massime di principio
- Ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l'abitazione permanente non richiede necessariamente la proprietà dell'immobile o un contratto formalizzato: è sufficiente che il contribuente ne abbia una disponibilità stabile e concreta.
- La disponibilità di un'abitazione presso il partner o convivente può integrare il requisito dell'abitazione permanente, se il contribuente vi risiede effettivamente e può utilizzarla stabilmente.
- Quando il contribuente dispone di abitazioni permanenti in due Stati, non basta individuare l'immobile di proprietà: occorre applicare il criterio del centro degli interessi vitali, valutando complessivamente rapporti familiari, convivenza, residenza anagrafica, attività lavorativa, partecipazioni societarie, investimenti e altri legami economici.
- I criteri convenzionali per risolvere la doppia residenza sono gerarchici: si passa al criterio successivo solo quando quello precedente non consente di individuare un unico Stato di residenza.
- La residenza fiscale convenzionale deve essere accertata sulla base della situazione effettiva e complessiva del contribuente, non mediante un unico elemento formale come la proprietà di un immobile o il numero di giorni trascorsi in uno Stato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 nov 2017Sentenza del 10/11/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 nov 2017Sentenza del 10/11/2017 n. 302 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 10 nov 2017Sentenza del 10/11/2017 n. 1579 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 nov 2017Sentenza del 10/11/2017 n. 4542 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 10 nov 2017Sentenza del 10/11/2017 n. 6406 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 10 nov 2017Sentenza del 10/11/2017 n. 6407 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →