Cassazione Penale, Sentenza n. 28311/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la remissione del debito derivante da spese di giustizia e il relativo diniego era stato confermato dal Magistrato di sorveglianza, prima con un provvedimento ritenuto inammissibile e comunque infondato e poi, in sede di opposizione, con ulteriore ordinanza di rigetto. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione di legge in relazione all'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse erroneamente escluso i presupposti della remissione sulla base di una non corretta qualificazione del credito come non rimettibile e di una motivazione inadeguata sullo stato di disagio economico. La difesa deduceva che la certificazione sulla natura del debito era incompleta o poco chiara, che parte del credito riguardava spese processuali e non una pena pecuniaria, che il reddito indicato era in realtà riferibile all'intero nucleo familiare, e che il giudice non aveva svolto un adeguato accertamento sulla reale capienza economica del richiedente né sulla regolare condotta, omettendo di considerare la documentazione prodotta, incluso l'esito positivo dell'affidamento in prova e la condizione attuale di vita del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo esame. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva applicato correttamente i principi sull'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, poiché aveva motivato in modo insufficiente sia sulla natura del debito sia, soprattutto, sulla sussistenza delle disagiate condizioni economiche, senza confrontarsi in modo effettivo con le deduzioni difensive e la documentazione prodotta. La Corte ha ribadito che la remissione del debito richiede due presupposti distinti e necessari: disagio economico e regolare condotta, e che il primo va valutato in concreto alla luce della situazione economica attuale o prossima alla domanda, mentre il secondo va rapportato al periodo di esecuzione della pena o della sospensione condizionale, secondo la concreta modalità esecutiva della pena stessa.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002
La remissione del debito presuppone cumulativamente la prova dello stato di disagio economico e della regolare condotta; il giudice deve valutare in concreto la situazione patrimoniale e la condotta dell'interessato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, senza ammettere una remissione parziale del debito per le spese processuali.
art. 678 c.p.p.
Il giudice di sorveglianza può e deve acquisire le informazioni e i documenti necessari per decidere sull'istanza, ai fini della verifica dei presupposti del beneficio.
art. 30-ter, comma 8, ord. pen.
Richiamato come parametro per valutare la regolare condotta del soggetto detenuto durante l'espiazione della pena in istituto.
Massime di principio
- La remissione del debito per spese di giustizia è subordinata alla coesistenza di due requisiti autonomi e imprescindibili: effettivo stato di disagio economico e condotta regolare; la mancanza di uno solo di essi impedisce il beneficio.
- Il giudizio sulle condizioni economiche deve essere concreto e attuale, riferito al momento della domanda o a periodi temporalmente prossimi, e deve considerare l'incidenza reale delle risorse del nucleo familiare solo se tale incidenza è specificamente accertata e motivata.
- Non è consentito desumere in via presuntiva la disponibilità economica del condannato dalla sola natura dei reati per cui è stato giudicato o da ipotesi di redditualità illecita non suffragate da dati concreti.
- La verifica della regolare condotta va calibrata sulla concreta modalità di espiazione della pena: se vi è stata detenzione, rileva il comportamento tenuto in istituto; se vi è stata esecuzione in libertà, rileva il comportamento tenuto in quel periodo; se vi sono state modalità miste, occorre una valutazione complessiva delimitata temporalmente alla fase esecutiva pertinente.
- La remissione del debito non può essere accordata in forma parziale per le sole spese processuali, perché l'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina un beneficio unitario non frazionabile rispetto a tale voce di credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →