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Direttiva 2019/1929

Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L1929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce limiti specifici per la formaldeide nei giocattoli, modificando la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. La Commissione fissa valori differenziati in funzione del materiale interessato, sulla base delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 maggio 2021 e applicarle dal 21 maggio 2021.

Modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE per introdurre valori limite specifici della formaldeide in diverse tipologie di materiali dei giocattoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE e, in particolare, ai prodotti chimici utilizzati in taluni materiali impiegati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca. Incide sui materiali polimerici, sul legno agglomerato con resine, sui materiali tessili, sui cuoi e sulle pelli, sui materiali cartacei e sui materiali a base acquosa per giocattoli. La direttiva riguarda gli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale entro il termine previsto.

Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione: limiti della formaldeide nei giocattoli

La direttiva modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per introdurre valori limite specifici della formaldeide in varie categorie di materiali utilizzati nei giocattoli. L’intervento si fonda sulle valutazioni scientifiche del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del suo sottogruppo "prodotti chimici", alla luce della classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B.

Obiettivi e base normativa

L’obiettivo è rafforzare il livello di protezione della salute dei bambini, stabilendo limiti dedicati alla formaldeide nei giocattoli in funzione del tipo di materiale e del possibile percorso di esposizione. La Commissione opera sulla base dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, che consente di fissare valori limite specifici per le sostanze chimiche presenti nei giocattoli.

Presupposti scientifici richiamati nei considerando

I considerando spiegano che la formaldeide:

  • è attualmente non inclusa nell’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE;
  • è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • può essere presente in diversi materiali per giocattoli per effetto del suo impiego industriale nella produzione di polimeri, legno agglomerato, tessili, cuoi, pelli, carta e materiali a base acquosa.

La Commissione richiama inoltre la dose giornaliera tollerabile (TDI) di 0,15 mg/kg di peso corporeo al giorno, indicata dall’OMS e confermata dall’EFSA, e le raccomandazioni formulate dal sottogruppo "prodotti chimici" del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli. In particolare:

  • per i materiali polimerici viene raccomandato un limite di migrazione di 1,5 mg/l;
  • per il legno agglomerato con resine un limite di emissione di 0,1 ml/m3;
  • per tessili, cuoi e pelli, e materiali cartacei un tenore limite di 30 mg/kg;
  • per i materiali a base acquosa un tenore limite di 10 mg/kg.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda i giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE, con particolare attenzione ai giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca, per i quali la normativa europea prevede requisiti più stringenti in materia di sostanze chimiche.

I nuovi limiti si applicano a:

  • materiali polimerici;
  • legno agglomerato con resine usato nei giocattoli;
  • materiali tessili per giocattoli;
  • cuoi e pelli per giocattoli;
  • materiali cartacei per giocattoli;
  • materiali a base acquosa per giocattoli.

Valori limite introdotti

L’articolo 1 inserisce nell’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE una voce dedicata alla formaldeide (CAS 50-00-0), con i seguenti limiti:

  • 1,5 mg/l: limite di migrazione nei materiali polimerici per giocattoli;
  • 0,1 ml/m3: limite di emissione nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli;
  • 30 mg/kg: tenore limite nei materiali tessili per giocattoli;
  • 30 mg/kg: tenore limite nei cuoi e nelle pelli per giocattoli;
  • 30 mg/kg: tenore limite nei materiali cartacei per giocattoli;
  • 10 mg/kg: tenore limite nei materiali a base acquosa per giocattoli.

Rapporto con altri atti dell’Unione

I considerando precisano che, benché l’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE imponga di tener conto delle disposizioni sugli imballaggi per prodotti alimentari del regolamento (CE) n. 1935/2004, nel caso della formaldeide tale riferimento non è utilizzabile per fissare il limite nei giocattoli, perché le ipotesi scientifiche di partenza sono diverse da quelle applicate ai materiali destinati al contatto con alimenti.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

La direttiva è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 20 maggio 2021 le disposizioni nazionali di recepimento;
  • applicarle dal 21 maggio 2021;
  • inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali o corredarli di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i professionisti del settore, la direttiva comporta un aggiornamento degli standard di conformità dei giocattoli contenenti formaldeide. I fabbricanti, gli importatori e gli altri operatori della filiera dovranno verificare che i materiali impiegati rispettino i limiti fissati per ciascuna categoria, tenendo conto anche dei metodi di prova richiamati nei considerando e della successiva attuazione nazionale della modifica della direttiva 2009/48/CE.

Disposizioni principali

Introduzione di valori limite per la formaldeide

L’articolo 1 aggiunge all’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE una voce specifica per la formaldeide (CAS 50-00-0), con limiti distinti a seconda del materiale del giocattolo: 1,5 mg/l come limite di migrazione nei materiali polimerici; 0,1 ml/m3 come limite di emissione nel legno agglomerato con resine; 30 mg/kg come tenore limite nei materiali tessili, nei cuoi e nelle pelli, e nei materiali cartacei; 10 mg/kg come tenore limite nei materiali a base acquosa.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 21 maggio 2021. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Base giuridica e ratio scientifica

La direttiva è adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE. I considerando richiamano la classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, la dose giornaliera tollerabile di 0,15 mg/kg di peso corporeo al giorno e le raccomandazioni del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del suo sottogruppo "prodotti chimici". Viene inoltre chiarito che, per il limite relativo alla formaldeide nei giocattoli, non è possibile fare riferimento alle disposizioni sugli imballaggi per prodotti alimentari del regolamento (CE) n. 1935/2004, poiché le ipotesi scientifiche di partenza sono diverse.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei giocattolisostanze chimichetutela dei consumatorisicurezza dei prodottidiritto alimentare

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