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direttiva

Direttiva 2019/1995

Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

Normativa europea32019L1995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva IVA 2006/112/CE per adattare il trattamento delle vendite a distanza di beni e di talune cessioni nazionali effettuate tramite marketplace e altre interfacce elettroniche. Stabilisce quando si considera effettuata la cessione, quando l'IVA diventa esigibile, quali cessioni sono esenti e come si applica il regime speciale per la dichiarazione e il versamento dell'imposta. Introduce inoltre regole di coordinamento con le importazioni e allinea il termine di pagamento dell'IVA all'importazione a quello dei dazi doganali.

Modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA per disciplinare le vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni tramite interfacce elettroniche, nell'ambito del regime speciale OSS/MOSS.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e impone una modifica del sistema IVA comune per le operazioni transfrontaliere e, in parte, nazionali rese tramite interfacce elettroniche. Riguarda i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, nonché i soggetti passivi che facilitano, tramite interfacce elettroniche, determinate cessioni di beni per le quali si considera che abbiano ricevuto e ceduto i beni. Le nuove regole operano nel contesto della direttiva 2006/112/CE, come modificata, con applicazione delle misure nazionali dal 1° gennaio 2021; sono escluse solo le fattispecie non ricomprese nei regimi speciali disciplinati dal testo modificato.

Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio: vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per adeguare il sistema comune IVA alla crescita del commercio elettronico e all'uso di interfacce elettroniche che facilitano vendite a distanza e alcune cessioni interne. I considerando evidenziano l'esigenza di evitare doppie imputazioni della cessione, di ridurre i rischi di mancato versamento dell'IVA e di semplificare gli adempimenti tramite un regime speciale uniforme.

Finalità e logica dell'intervento

L'intervento legislativo mira a:

  • stabilire a quale cessione imputare il trasporto o la spedizione nei casi in cui un'interfaccia elettronica faccia scattare la presunzione di doppia cessione;
  • assicurare che il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA si verifichino in modo coerente per le due cessioni coinvolte;
  • esentare, in certi casi, la cessione al soggetto passivo che facilita la vendita, così da evitare che l'IVA non venga riversata all'erario;
  • consentire l'uso del regime speciale di dichiarazione e pagamento anche per alcune cessioni nazionali facilitate tramite interfacce elettroniche;
  • allineare il termine di pagamento dell'IVA all'importazione a quello dei dazi doganali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva opera nell'ambito della direttiva IVA e riguarda in particolare:

  • i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi;
  • i soggetti passivi che facilitano, tramite interfacce elettroniche, cessioni di beni effettuate nel territorio dell'Unione e che, per effetto della normativa IVA, si considerano aver ricevuto e ceduto i beni;
  • i casi in cui il soggetto passivo dispone di più stabili organizzazioni nell'Unione o non è stabilito nella Comunità.

Le nuove regole si innestano nel titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, dedicato ai regimi speciali. La nozione di "Stato membro di consumo" varia a seconda che si tratti di servizi, vendite a distanza intracomunitarie o cessioni facilitate ex articolo 14 bis, paragrafo 2.

Imputazione della spedizione, fatto generatore ed esigibilità dell'IVA

L'articolo 36 ter introduce una regola di imputazione: quando un soggetto passivo è trattato come se avesse ricevuto e poi ceduto i beni, la spedizione o il trasporto sono attribuiti alla cessione effettuata da tale soggetto passivo. Ciò serve a individuare correttamente il luogo della cessione.

L'articolo 66 bis, riscritto, prevede che il fatto generatore della cessione da parte del soggetto passivo considerato acquirente-venditore e della cessione a suo favore avvenga nel momento in cui il pagamento è accettato. La deroga opera rispetto agli articoli 63, 64 e 65 della direttiva IVA.

Esenzione e diritto alla detrazione

L'articolo 136 bis impone agli Stati membri di esentare la cessione dei beni al soggetto passivo che si considera aver ricevuto e ceduto i beni ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2.

La modifica dell'articolo 169, lettera b), assicura che le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 136 bis continuino a dare diritto alla detrazione dell'IVA a monte, insieme alle altre operazioni già elencate dalla disposizione.

Regime speciale: destinatari, identificazione e dichiarazione

L'articolo 369 ter, come sostituito, amplia e precisa i soggetti che possono utilizzare il regime speciale:

  • venditori che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • soggetti passivi che facilitano cessioni di beni ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, quando lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto coincidono;
  • soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che prestano servizi a persone non soggetti passivi.

L'articolo 369 bis definisce le nozioni fondamentali del regime speciale:

  • il "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo";
  • lo "Stato membro di identificazione";
  • lo "Stato membro di consumo", differenziato per servizi, vendite a distanza intracomunitarie e cessioni facilitate.

Se il soggetto passivo ha più stabili organizzazioni nella Comunità e non ha fissato la sede dell'attività economica nell'Unione, lo Stato membro di identificazione è quello della stabile organizzazione indicata dal soggetto passivo; la scelta vincola per l'anno civile in corso e i due successivi. Se non ha sede né stabile organizzazione nella Comunità, lo Stato membro di identificazione è quello di partenza della spedizione o del trasporto; se gli Stati membri di partenza sono più di uno, il soggetto passivo sceglie quale usare come Stato membro di identificazione, con vincolo per l'anno in corso e i due successivi.

La dichiarazione IVA è trimestrale, elettronica, e va presentata anche in assenza di operazioni nel periodo. Il termine è fissato entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta.

Contenuto della dichiarazione e informazioni aggiuntive

L'articolo 369 octies richiede che la dichiarazione contenga, per ciascuno Stato membro di consumo:

  • il valore totale netto dell'IVA;
  • le aliquote IVA applicabili;
  • l'importo totale dell'IVA per aliquota;
  • l'IVA totale dovuta.

Sono previste informazioni distinte per:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • cessioni di beni facilitate ex articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo coincide;
  • prestazioni di servizi.

Se i beni sono spediti o trasportati da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, vanno indicati anche i dati per ciascuno Stato membro di partenza, compresi il numero di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato, secondo il tipo di operazione. Per le prestazioni rese da soggetti con una o più stabili organizzazioni diverse da quella nello Stato membro di identificazione, devono essere riportati anche i dati relativi a ciascuna organizzazione e il relativo numero di identificazione o registrazione fiscale.

Cessazione dal regime e IVA all'importazione

L'articolo 369 sexies, lettera a), è riformulato per prevedere l'uscita dal regime quando il soggetto passivo notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale.

L'articolo 369 septvicies ter, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che l'IVA all'importazione deve essere pagata mensilmente entro il termine applicabile al pagamento del dazio all'importazione. La norma realizza il coordinamento tra disciplina IVA e disciplina doganale.

Recepimento, applicazione e decorrenza

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2020;
  • applicarle dal 1° gennaio 2021;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
  • comunicare anche il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Inquadramento pratico per il professionista

Per avvocati, commercialisti e operatori IVA, la direttiva è rilevante perché:

  • estende e raffina il regime speciale per il commercio elettronico e le vendite a distanza;
  • impone regole più chiare su esigibilità, esenzione e diritto alla detrazione;
  • richiede attenzione alla corretta individuazione dello Stato membro di identificazione e di consumo;
  • introduce adempimenti dichiarativi trimestrali dettagliati e uniformi;
  • prepara il coordinamento tra fiscalità indiretta e dogana nelle importazioni con valore e modalità semplificate.

Disposizioni principali

Imputazione del trasporto e del fatto generatore

Inserisce l'articolo 36 ter nella direttiva 2006/112/CE: quando un soggetto passivo si considera aver ricevuto e ceduto beni ai sensi dell'articolo 14 bis, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo. Sostituisce inoltre l'articolo 66 bis, prevedendo che, in deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione da parte del soggetto passivo "interfaccia" e della cessione a detto soggetto passivo si verifica, e l'IVA diventa esigibile, nel momento in cui il pagamento è stato accettato.

Esenzione della cessione al soggetto passivo interfaccia e diritto alla detrazione

Introduce l'articolo 136 bis: se un soggetto passivo si considera aver ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo. Coerentemente, l'articolo 169, lettera b), è adattato per ricomprendere le operazioni esenti ex articolo 136 bis tra quelle che danno diritto alla detrazione dell'IVA a monte.

Ambito del regime speciale e definizioni

Riformula l'articolo 369 bis e l'articolo 369 ter del capo 6 del titolo XII. Definisce "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo", "Stato membro di identificazione" e "Stato membro di consumo"; disciplina il caso di più stabili organizzazioni e vincola la scelta dello Stato membro di identificazione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi. Gli Stati membri autorizzano al regime speciale: a) i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni; b) i soggetti passivi che facilitano cessioni di beni ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, quando lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto coincidono; c) i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che prestano servizi a persone non soggetti passivi. Il regime si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.

Dichiarazione IVA trimestrale e contenuto informativo

Sostituisce l'articolo 369 septies e l'articolo 369 octies. Il soggetto passivo presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA trimestrale, anche se nel periodo non vi sono state operazioni rientranti nel regime speciale, entro la fine del mese successivo al periodo d'imposta. La dichiarazione deve indicare, per ogni Stato membro di consumo, valori netti, aliquote applicabili, IVA per aliquota e IVA totale dovuta; include inoltre, secondo i casi, i dati relativi alle vendite a distanza intracomunitarie, alle cessioni facilit ate ex articolo 14 bis, paragrafo 2, e alle prestazioni di servizi, nonché informazioni aggiuntive su Stati membri di partenza, numeri di identificazione IVA o di registrazione fiscale e, per le stabili organizzazioni diverse da quella nello Stato membro di identificazione, i dati separati per Stato membro di consumo.

Cessazione dal regime e coordinamento con l'importazione

Modifica l'articolo 369 sexies, precisando che il soggetto passivo cessa di essere compreso nel regime se notifica di non effettuare più cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale. Modifica anche l'articolo 369 septvicies ter, paragrafo 2, stabilendo che l'IVA all'importazione è dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile ai dazi all'importazione.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2020 e applicarle dal 1° gennaio 2021. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntodiritto tributariocommercio elettronicodoganemercato interno

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