Direttiva 2019/2161
Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/2161 rafforza l’applicazione delle norme UE a tutela dei consumatori e aggiorna il diritto vigente alla realtà digitale. Introduce sanzioni più incisive, obblighi informativi specifici per mercati online, classificazione dei risultati di ricerca, recensioni dei consumatori e prezzi personalizzati, oltre a nuovi rimedi per i consumatori lesi da pratiche sleali. Interviene anche su indicazione dei prezzi, diritto di recesso e disciplina dei contratti relativi a contenuti e servizi digitali.
Modifica e modernizzazione del quadro UE di tutela dei consumatori, con rafforzamento delle sanzioni e nuovi obblighi informativi e rimedi nei contratti e nel commercio online.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche nelle direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE. Incide sui rapporti tra professionisti e consumatori, con particolare attenzione a pratiche commerciali sleali, indicazione dei prezzi, vendite tramite mercati online, contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, contenuti digitali e servizi digitali, anche quando il consumatore fornisce dati personali in luogo del prezzo. Sono previste esclusioni e margini nazionali in vari punti, tra cui talune ipotesi di contenuti/servizi digitali gratuiti, servizi di trasporto passeggeri, beni venduti all’asta forzata o con modalità giudiziarie, nonché facoltà degli Stati di introdurre ulteriori misure più protettive in specifici casi.
Direttiva (UE) 2019/2161: migliore applicazione e modernizzazione delle norme UE sulla protezione dei consumatori
La direttiva interviene in modo ampio sul diritto UE dei consumatori per migliorarne l’effettività, aggiornandolo alle pratiche del commercio digitale e rafforzando l’apparato sanzionatorio. I considerando evidenziano, da un lato, la frammentazione delle sanzioni nazionali e, dall’altro, la necessità di una maggiore trasparenza nelle offerte online, nei ranking, nelle recensioni e nelle informazioni precontrattuali, oltre alla tutela dei consumatori nelle vendite fuori dai locali commerciali e nei contratti per contenuti e servizi digitali.
Obiettivi generali
La direttiva persegue un duplice obiettivo:
- migliorare l’applicazione uniforme ed efficace delle norme di tutela dei consumatori nell’Unione;
- modernizzare le direttive esistenti alla luce della trasformazione digitale, dell’uso dei mercati online e della crescente rilevanza dei dati personali come controprestazione nei contratti digitali.
Il legislatore UE chiarisce che gli Stati membri dispongono di margini di discrezionalità nella scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma devono garantire il risultato sostanziale richiesto, in particolare in materia di sanzioni, trasparenza e rimedi.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica quattro atti:
- direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive;
- direttiva 98/6/CE sull’indicazione dei prezzi;
- direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;
- direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
L’impatto pratico riguarda soprattutto:
- rapporti tra professionisti e consumatori;
- mercati online e risultati di ricerca;
- vendite a distanza e fuori dai locali commerciali;
- contratti relativi a beni con elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;
- casi in cui il consumatore fornisce dati personali anziché un prezzo.
Sono previste alcune esclusioni o discipline speciali, tra cui:
- servizi di trasporto passeggeri, con alcune eccezioni nella direttiva 2011/83/UE;
- beni oggetto di vendita forzata o venduti dalle autorità giudiziarie;
- talune situazioni in cui i dati personali sono trattati solo per adempiere obblighi di legge o esclusivamente per fornire il contenuto/servizio digitale;
- facoltà degli Stati membri di adottare misure più protettive in casi di visite non richieste o escursioni promozionali.
Rafforzamento delle sanzioni
Uno dei cardini della direttiva è l’armonizzazione minima delle sanzioni.
Per le direttive 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, gli Stati membri devono prevedere sanzioni:
- effettive;
- proporzionate;
- dissuasive.
Nell’irrogazione delle sanzioni vanno considerati criteri comuni, non esaustivi, quali:
- natura, gravità, entità e durata dell’infrazione;
- misure adottate dal professionista per attenuare o rimediare al danno;
- violazioni precedenti;
- vantaggi economici ottenuti o perdite evitate;
- sanzioni già inflitte in altri Stati membri in casi transfrontalieri, ove disponibili tramite il meccanismo del regolamento (UE) 2017/2394;
- ulteriori fattori aggravanti o attenuanti.
Nei casi soggetti all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, gli Stati membri devono consentire sanzioni pecuniarie fino ad almeno il 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Se il fatturato non è disponibile, il massimo deve essere almeno 2 milioni di EUR.
Modifiche alla direttiva 93/13/CEE
La direttiva introduce l’articolo 8 ter, che:
- impone agli Stati membri di stabilire regole sanzionatorie per le violazioni del diritto nazionale di recepimento;
- consente di limitare le sanzioni a ipotesi di clausole abusive espressamente vietate o a casi di reiterazione di clausole già dichiarate abusive con decisione definitiva;
- richiama i criteri sanzionatori comuni già menzionati sopra;
- richiede la notifica alla Commissione entro il 28 novembre 2021.
Per i professionisti ciò significa che la disciplina delle clausole abusive assume una dimensione anche repressiva, non solo civilistica, con potenziale coordinamento tra decisioni inibitorie, accertamento dell’abusività e sanzione pecuniaria.
Modifiche alla direttiva 98/6/CE: annunci di riduzione di prezzo
Viene introdotto l’articolo 6 bis, che impone che ogni annuncio di riduzione del prezzo indichi il prezzo precedente.
Il "prezzo precedente" è definito come:
- il prezzo più basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti la riduzione.
Sono ammesse regole nazionali specifiche:
- per beni deperibili o che scadono rapidamente;
- per prodotti sul mercato da meno di 30 giorni;
- per riduzioni progressive, dove il prezzo precedente può essere quello anteriore alla prima riduzione.
Anche la disciplina sanzionatoria dell’articolo 8 è sostituita, con obbligo di norme effettive, proporzionate e dissuasive e criteri di valutazione analoghi alle altre direttive.
Pratiche commerciali sleali: trasparenza online, ranking, recensioni e divieti assoluti
La direttiva 2005/29/CE è oggetto di numerose modifiche.
Nuove definizioni
Sono aggiornate le definizioni di:
- "prodotto", che include beni, servizi, beni immobili, servizi digitali, contenuto digitale, diritti e obblighi;
- "classificazione";
- "mercato online", definito in modo tecnologicamente neutro come servizio che utilizza software, inclusi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto del professionista e che consente la conclusione di contratti a distanza tra consumatori e altri professionisti o consumatori.
Informazioni sui mercati online e sul ranking
All’articolo 7 sono introdotti obblighi di trasparenza aggiuntivi, tra cui:
- indicazione dei principali parametri che determinano la classificazione dei risultati di ricerca;
- indicazione dell’importanza relativa di tali parametri;
- informazione se il terzo offerente è un professionista o meno, sulla base della sua dichiarazione.
Il professionista che permette la ricerca di prodotti deve rendere tali informazioni generali direttamente e facilmente accessibili.
Recensioni dei consumatori
Se il professionista fornisce accesso a recensioni dei consumatori, deve informare se e in che modo verifica che le recensioni provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Diventano inoltre pratiche vietate:
- dichiarare falsamente che le recensioni provengono da consumatori reali senza aver adottato misure ragionevoli e proporzionate di verifica;
- inviare o far inviare false recensioni o falsi apprezzamenti;
- fornire false informazioni sulle recensioni o sugli apprezzamenti sui social media;
- manipolare recensioni e raccomandazioni pubblicando solo quelle positive o sopprimendo le negative.
Divieti nell’allegato I
Sono introdotti nuovi divieti espressi, tra cui:
- fornire risultati di ricerca senza indicare chiaramente eventuali pubblicità a pagamento o pagamenti specifici per una migliore classificazione;
- rivendere biglietti per eventi acquistati tramite strumenti automatizzati che aggirano limiti di acquisto;
- dichiarare false recensioni da parte di consumatori reali;
- inviare false recensioni o falsi apprezzamenti sui social media.
Beni commercializzati come identici ma diversi
L’articolo 6 è integrato con il divieto, salvo giustificazione da fattori legittimi e oggettivi, di promuovere in uno Stato membro un bene come identico a uno commercializzato in altri Stati membri, se in realtà ha composizione o caratteristiche significativamente diverse.
La direttiva lascia agli Stati membri l’attuazione caso per caso, ma chiarisce che la questione può integrare una pratica sleale ai sensi della disciplina generale.
Rimedi per i consumatori lesi da pratiche sleali
Con il nuovo articolo 11 bis, i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali devono poter accedere a rimedi proporzionati ed effettivi, in particolare:
- risarcimento del danno;
- riduzione del prezzo, se pertinente;
- risoluzione del contratto, se pertinente.
Gli Stati membri possono disciplinare condizioni ed effetti dei rimedi e tenere conto della gravità, della natura della pratica e delle circostanze rilevanti. Resta salva l’applicazione di altri rimedi previsti dal diritto UE o nazionale.
Modifiche alla direttiva 2011/83/UE: contenuti digitali, servizi digitali e mercati online
La direttiva aggiorna in profondità la disciplina dei diritti dei consumatori.
Definizioni e ambito applicativo
Sono allineate le definizioni di:
- beni;
- dato personale;
- contratto di vendita;
- contratto di servizi, che ora include espressamente i servizi digitali;
- contenuto digitale;
- servizio digitale;
- mercato online;
- compatibilità, funzionalità e interoperabilità.
L’ambito di applicazione è esteso anche ai contratti in cui:
- il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale su supporto non materiale o un servizio digitale;
- il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali.
Sono escluse le ipotesi in cui i dati siano trattati esclusivamente per la fornitura del contenuto/servizio o per obblighi di legge, senza ulteriore trattamento.
Obblighi informativi precontrattuali
L’articolo 6 viene rafforzato con nuove informazioni da fornire, tra cui:
- numero di telefono, indirizzo elettronico e altri mezzi di comunicazione elettronica, se disponibili;
- informazione che il prezzo è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;
- promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per beni, contenuti digitali e servizi digitali;
- funzionalità di beni con elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali;
- compatibilità e interoperabilità rilevanti.
Per i contratti a distanza con spazi limitati di comunicazione, il professionista deve fornire almeno le informazioni essenziali, ma non è più tenuto a includere il modulo tipo di recesso in quel canale specifico.
Mercati online
Il nuovo articolo 6 bis impone, prima che il consumatore resti vincolato dal contratto o dall’offerta, di informarlo in modo chiaro e comprensibile su:
- principali parametri di classificazione delle offerte;
- status del terzo offerente come professionista o non professionista;
- in caso di non professionista, non applicabilità dei diritti dei consumatori derivanti dal diritto UE;
- ripartizione degli obblighi contrattuali tra terzo e fornitore del mercato online, se del caso.
Gli Stati membri possono imporre obblighi informativi ulteriori, purché proporzionati, non discriminatori e giustificati da ragioni di tutela dei consumatori.
Diritto di recesso e contratti iniziati prima della scadenza
Per i servizi e alcune forniture di energia o teleriscaldamento, se il contratto impone al consumatore di pagare, il professionista deve ottenere:
- richiesta esplicita di inizio anticipato;
- riconoscimento che, dopo la piena esecuzione, il consumatore perde il diritto di recesso.
Per il contenuto digitale fornito su supporto non materiale, l’eccezione al recesso opera solo se, oltre all’inizio dell’esecuzione e all’obbligo di pagare, vi sono consenso espresso, accettazione della perdita del diritto e conferma del professionista ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 7.
Periodo di recesso esteso a 30 giorni in casi selezionati
Gli Stati membri possono elevare il periodo di recesso da 14 a 30 giorni per:
- contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore;
- contratti conclusi nel contesto di escursioni organizzate da un professionista con finalità promozionale o di vendita.
Sono previste anche deroghe nazionali alle eccezioni al recesso per i medesimi contesti, nel rispetto di proporzionalità e non discriminazione.
Contenuti creati dal consumatore e conseguenze del recesso
Sono introdotte regole sui contenuti, diversi dai dati personali, forniti o creati dal consumatore durante l’uso del contenuto o servizio digitale. Il professionista non può utilizzarli, salvo ricorrano determinate condizioni; in caso di richiesta del consumatore, deve metterli a disposizione gratuitamente, in formato comune e leggibile da dispositivo automatico.
In caso di recesso, il professionista può impedire l’ulteriore utilizzo del contenuto o servizio digitale, ad esempio disattivando l’account, salvo il diritto del consumatore di recuperare i contenuti nei casi previsti.
Il consumatore, a sua volta, deve astenersi dall’utilizzare il contenuto o servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi dopo il recesso.
Sanzioni nella direttiva 2011/83/UE
L’articolo 24 viene riscritto: gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e considerare i medesimi criteri comuni già richiamati per le altre direttive.
Per le infrazioni soggette all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, deve essere possibile una sanzione pecuniaria fino ad almeno il 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Se il fatturato non è disponibile, il massimo deve essere almeno 2 milioni di EUR.
Diritti dei consumatori e accesso alle informazioni
La Commissione deve garantire un punto di accesso online, tramite lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724, per:
- consultare informazioni aggiornate sui diritti dei consumatori dell’Unione;
- presentare reclami tramite la piattaforma ODR e il Centro europeo dei consumatori competente.
Recepimento, applicazione e controllo
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 28 novembre 2021;
- applicarle dal 28 maggio 2022;
- notificare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate;
- comunicare eventuali opzioni normative esercitate ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2011/83/UE.
La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione entro il 28 maggio 2024, con particolare attenzione agli eventi organizzati fuori dai locali commerciali e ai casi di beni promossi come identici ma con diversa composizione o caratteristiche. Se opportuno, la relazione sarà accompagnata da una proposta legislativa.
Disposizioni principali
Rafforzamento delle sanzioni nella direttiva 93/13/CEE
Inserito l’articolo 8 ter: gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento. Devono considerare criteri comuni non esaustivi, tra cui natura, gravità, entità e durata della violazione, misure riparatorie, recidiva, benefici economici ottenuti, sanzioni inflitte in altri Stati membri nei casi transfrontalieri tramite il regolamento (UE) 2017/2394 e altri fattori aggravanti o attenuanti. Per le infrazioni soggette all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, le sanzioni pecuniarie devono essere irrogabili in via amministrativa o giudiziaria e raggiungere un massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo del venditore o fornitore nello Stato membro o negli Stati membri interessati; se il fatturato non è disponibile, il massimo deve essere almeno 2 milioni di EUR. Gli Stati membri possono limitare tali sanzioni a determinate clausole abusive espressamente previste o a casi di reiterazione dopo decisione definitiva. Notifica alla Commissione entro il 28 novembre 2021.
Indicazione dei prezzi ribassati nella direttiva 98/6/CE
Introdotto l’articolo 6 bis: ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente, inteso come il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti la riduzione. Sono previste deroghe o adattamenti nazionali per beni deperibili o a rapida scadenza, per prodotti sul mercato da meno di 30 giorni e per riduzioni progressive. L’articolo 8 è sostituito con norme sulle sanzioni, analoghe a quelle delle altre direttive, con criteri di valutazione e obbligo di notifica alla Commissione entro il 28 novembre 2021.
Pratiche commerciali sleali, mercati online e recensioni nella direttiva 2005/29/CE
Ampliate le definizioni di prodotto, classificazione e mercato online; la nozione di prodotto include beni, servizi, beni immobili, servizi digitali, contenuto digitale, diritti e obblighi. All’articolo 7 sono introdotti obblighi informativi specifici sui mercati online e sulla classificazione dei risultati di ricerca; i professionisti devono indicare se il terzo offerente è un professionista o meno. Inseriti nuovi obblighi su recensioni dei consumatori e nuova disciplina sulle informazioni precontrattuali. L’articolo 11 bis riconosce ai consumatori lesi da pratiche sleali rimedi proporzionati ed effettivi, inclusi risarcimento, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. L’articolo 13 rafforza il regime sanzionatorio, con soglia minima del 4% del fatturato annuo e, se manca il dato, minimo di 2 milioni di EUR. Modificato l’allegato I con nuovi divieti assoluti, tra cui ranking non trasparente a fronte di pagamenti, rivendita di biglietti tramite bot, false recensioni e false attestazioni di acquisto/uso.
Diritti dei consumatori e contratti digitali nella direttiva 2011/83/UE
Aggiornate e allineate le definizioni di beni, dato personale, contratto di vendita, contratto di servizi, contenuto digitale, servizio digitale, mercato online, compatibilità, funzionalità e interoperabilità. L’ambito di applicazione si estende ai contratti in cui il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali in cambio di contenuto o servizio digitale, salvo trattamenti esclusivi per la sola fornitura o per obblighi di legge. Rafforzati gli obblighi informativi precontrattuali, inclusa l’informazione sul prezzo personalizzato da processo decisionale automatizzato, sui mercati online, sulla funzionalità e compatibilità/interoperabilità dei beni con elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali. Sono modificati il diritto di recesso, le eccezioni e gli obblighi in caso di esecuzione anticipata, con possibilità per gli Stati membri di estendere a 30 giorni il periodo di recesso in caso di visite non richieste o escursioni promozionali e di introdurre deroghe limitate. Introdotte regole sul contenuto creato o fornito dal consumatore durante l’uso di contenuti/servizi digitali e sulle conseguenze del recesso. Anche qui il sistema sanzionatorio è rafforzato con criteri comuni, soglia minima del 4% e minimo assoluto di 2 milioni di EUR in mancanza di dati sul fatturato.
Accesso alle informazioni sui diritti dei consumatori e alla risoluzione delle controversie
La Commissione deve garantire, tramite lo sportello digitale unico, un punto di accesso online a informazioni aggiornate sui diritti dei consumatori e la possibilità di presentare reclami tramite la piattaforma ODR e il Centro europeo dei consumatori competente.
Recepimento, applicazione e monitoraggio
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 28 novembre 2021 e applicarle dal 28 maggio 2022. Devono notificare alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate e le eventuali opzioni normative esercitate. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione entro il 28 maggio 2024, con possibile proposta legislativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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