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Direttiva 2019/2162

Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L2162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato UE per le obbligazioni garantite, definendone requisiti strutturali minimi, regole sulla copertura, obblighi di trasparenza e un regime di vigilanza pubblica. L’obiettivo è assicurare un livello elevato e omogeneo di tutela degli investitori, favorire lo sviluppo dei mercati delle obbligazioni garantite e ridurre i rischi per la stabilità finanziaria. La direttiva introduce inoltre i marchi volontari "obbligazione garantita europea" e "obbligazione garantita europea (premium)" e modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE. Il recepimento è previsto entro l’8 luglio 2021, con applicazione dal 8 luglio 2022.

Disciplina armonizzata dell’emissione di obbligazioni garantite e della relativa vigilanza pubblica, con introduzione di standard comuni di tutela degli investitori e di due marchi europei opzionali.

Ambito di applicazione

Si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell’Unione. Riguarda i programmi di obbligazioni garantite, i relativi aggregati di copertura, le attività di copertura, la vigilanza pubblica, gli obblighi informativi e le sanzioni connesse al rispetto dei requisiti di emissione. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità su vari profili, tra cui l’ammissione di talune attività di copertura, l’uso di strutture aggregate infragruppo, il finanziamento congiunto, la previsione del controllore dell’aggregato, delle strutture a scadenza estensibile e di eventuali opzioni di deroga o integrazione. Sono previste misure transitorie per le obbligazioni emesse prima dell’8 luglio 2022.

Direttiva (UE) 2019/2162 sulle obbligazioni garantite

La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per l’emissione di obbligazioni garantite e per la vigilanza pubblica sui relativi programmi, colmando la frammentazione dei regimi nazionali. L’intervento mira a garantire che la struttura di tali strumenti corrisponda a un profilo di rischio inferiore, giustificando il trattamento preferenziale previsto dal diritto UE, e a rafforzare la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria.

Obiettivi e logica dell’intervento

Il legislatore europeo constata che, prima della direttiva, l’armonizzazione riguardava soprattutto le condizioni di investimento e non le condizioni di emissione. Ciò generava differenze tra ordinamenti, assenza di quadri nazionali in alcuni Stati membri e difficoltà nel riconoscimento uniforme del concetto di "obbligazione garantita". La direttiva risponde quindi con un insieme di requisiti minimi comuni basati sulle migliori prassi nazionali, lasciando agli Stati membri margini di scelta sulla forma e sui mezzi di attuazione, come tipico di una direttiva.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell’Unione. Il testo definisce in modo puntuale i concetti essenziali: obbligazione garantita, programma di obbligazioni garantite, aggregato di copertura, attività di copertura, segregazione, istituto di credito ipotecario specializzato, accelerazione automatica, struttura delle scadenze estensibile, vigilanza pubblica e amministratore speciale.

Struttura dell’obbligazione garantita: doppia rivalsa, non aggredibilità e qualità dell’aggregato

Gli articoli 4 e 5 impongono la doppia rivalsa: gli investitori e le controparti di derivati hanno un credito verso l’emittente e, in caso di insolvenza o risoluzione, un diritto prioritario sulle attività di copertura; se tale credito non è soddisfatto, residua un diritto sulla massa fallimentare con il rango previsto dal diritto nazionale, salvo la facoltà nazionale di attribuire agli istituti di credito ipotecario specializzati un rango intermedio. È inoltre esclusa l’accelerazione automatica delle obbligazioni garantite in caso di insolvenza o risoluzione.

Le attività di copertura devono essere di qualità elevata. L’articolo 6 consente come base dell’aggregato le attività ammissibili ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, altre attività di elevata qualità garantite da diritti reali o esposizioni, nonché, entro condizioni rigorose, prestiti a imprese pubbliche. Sono richiesti requisiti sulla validità ed esecutività dei diritti, sulla valutazione indipendente, sull’assicurazione delle attività e sulla documentazione. Gli Stati membri devono inoltre prevedere norme di diversificazione del rischio.

Attività particolari e strutture consentite dagli Stati membri

La direttiva consente, ma non impone, agli Stati membri di ammettere attività di copertura garantite da beni situati fuori dall’Unione, purché la tutela degli investitori sia equivalente. Possono essere autorizzate strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, in cui obbligazioni garantite emesse internamente fungono da attività di copertura di emissioni esterne del medesimo gruppo, a condizione che siano rispettati requisiti di vendita, concentrazione, rating e conformità alla direttiva.

È anche consentito il finanziamento congiunto tra due o più enti creditizi, utile soprattutto per gli operatori di minori dimensioni. In questi casi gli Stati membri devono disciplinare gli acquisti o, se scelgono di farlo, anche i trasferimenti mediante contratto di garanzia finanziaria ai sensi della direttiva 2002/47/CE. Possono inoltre consentire attività originate da soggetti diversi da enti creditizi, imponendo però una valutazione adeguata degli standard di concessione o del merito di credito del debitore.

Segregazione, derivati e controllore dell’aggregato

L’articolo 12 richiede che tutte le attività di copertura siano identificabili, giuridicamente segregate ed escluse dalla massa fallimentare fino a quando non siano soddisfatti i diritti degli investitori. La segregazione opera anche in insolvenza o risoluzione. I contratti derivati possono entrare nell’aggregato solo se utilizzati a fini di copertura, adeguatamente documentati, segregati e non risolvibili per insolvenza o risoluzione dell’emittente.

L’articolo 13 consente agli Stati membri di imporre la nomina di un controllore dell’aggregato di copertura, incaricato di un controllo continuo dei requisiti della direttiva. Se previsto, deve essere indipendente dall’emittente e dal revisore, salvo la possibilità di un controllore interno soggetto a condizioni rafforzate di indipendenza e accesso all’organo di vigilanza interno.

Informativa agli investitori e trasparenza

L’articolo 14 rafforza la trasparenza imponendo informazioni almeno trimestrali e sufficientemente dettagliate per consentire la valutazione del profilo di rischio. Tra le informazioni minime figurano il valore dell’aggregato e delle obbligazioni in essere, gli ISIN, la distribuzione geografica e tipologica delle attività, i rischi di mercato, la struttura delle scadenze, i livelli di copertura ed eccesso di garanzia, nonché l’incidenza dei default e dei prestiti scaduti da oltre 90 giorni. Le informazioni devono essere pubblicate sul sito web dell’emittente.

Copertura e liquidità

L’articolo 15 impone che, in ogni momento, le passività delle obbligazioni garantite siano coperte dai diritti di credito connessi alle attività di copertura. Le passività includono capitale, interessi, obbligazioni derivanti dai derivati e costi di manutenzione e liquidazione del programma. Il calcolo deve seguire il principio nominale, salvo metodi alternativi più prudenti, e gli Stati membri devono disciplinare il trattamento degli interessi e, in via derogatoria, la possibilità di tener conto di interessi futuri in presenza di stretta corrispondenza.

L’articolo 16 introduce la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, che deve coprire il deflusso netto cumulativo massimo dei successivi 180 giorni. La riserva può essere costituita da attività liquide di alta qualità e da esposizioni/depositi a breve verso enti creditizi con specifici rating, con facoltà degli Stati membri di restringere ulteriormente le categorie ammissibili. È prevista la possibilità di coordinare tale requisito con altri requisiti UE di liquidità per evitare duplicazioni, nonché di escludere talune emissioni soggette a obblighi di compensazione.

L’articolo 17 disciplina le strutture di scadenze estensibili: la proroga è ammessa solo in presenza di elementi di attivazione oggettivi, definiti nel diritto nazionale e nei termini contrattuali, con obbligo di informazione rafforzata agli investitori. La scadenza finale deve essere sempre determinabile e la proroga non deve alterare il rango degli investitori né le caratteristiche di doppia rivalsa e non aggredibilità.

Vigilanza pubblica, autorizzazione e rapporti con le autorità

Gli articoli 18 e 19 impongono la vigilanza pubblica obbligatoria sui programmi di obbligazioni garantite e prevedono che ogni programma sia autorizzato prima dell’emissione. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti e ne comunicano i compiti alla Commissione e all’ABE. L’autorizzazione richiede almeno un programma operativo adeguato, politiche e processi per la gestione dei prestiti inclusi nell’aggregato, personale qualificato e un assetto amministrativo idoneo.

L’articolo 20 disciplina l’interazione con la risoluzione bancaria e consente, ove previsto, la nomina di un amministratore speciale. Tale soggetto può gestire il programma, realizzare le attività di copertura, trasferire attività e passività ad altro emittente e compiere gli atti necessari per la corretta amministrazione dell’aggregato. L’articolo 21 impone obblighi di segnalazione periodica alle autorità competenti, mentre l’articolo 22 attribuisce a queste ultime poteri di autorizzazione, revisione, ispezione, indagine, sanzione e adozione di orientamenti.

Sanzioni e pubblicazione delle violazioni

L’articolo 23 richiede sanzioni amministrative o, in alternativa, penali per un elenco dettagliato di violazioni: autorizzazione ottenuta fraudolentemente, emissione senza autorizzazione, mancato rispetto dei requisiti di doppia rivalsa, non aggredibilità, copertura, segregazione, informativa, liquidità e scadenze estensibili. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere revoca dell’autorizzazione, dichiarazione pubblica, ordine di cessazione e sanzioni pecuniarie.

L’articolo 24 impone la pubblicazione tempestiva delle sanzioni sul sito dell’autorità competente, con possibilità di anonimizzazione o rinvio in casi specifici, tutela della stabilità finanziaria o delle indagini penali. I dati devono essere comunicati all’ABE, che gestisce una banca dati centrale accessibile alle autorità competenti.

Marchi europei e rapporti con altri atti UE

L’articolo 27 introduce due marchi volontari: "obbligazione garantita europea" e, per gli strumenti che soddisfano anche l’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, "obbligazione garantita europea (premium)". Gli Stati membri devono impedire l’uso di tali marchi per strumenti non conformi. La direttiva modifica inoltre la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE per allinearne le definizioni al nuovo quadro armonizzato.

Regime transitorio e recepimento

Le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 e conformi al regime previgente non sono soggette alla maggior parte dei nuovi requisiti, ma restano vigilate quanto alla conformità alle regole applicabili alla data di emissione. Una disciplina transitoria specifica riguarda anche le emissioni continuate con ISIN aperti prima di tale data, per un massimo di 24 mesi e con limiti ulteriori, tra cui scadenza non oltre l’8 luglio 2027 e importo massimo di 6 miliardi di EUR alla scadenza.

Il recepimento deve essere completato entro l’8 luglio 2021, con applicazione dal 8 luglio 2022. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure adottate e il testo delle disposizioni interne principali. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito applicativo

L’articolo 1 definisce quattro pilastri: requisiti per l’emissione, caratteristiche strutturali, vigilanza pubblica e obblighi di pubblicazione. L’articolo 2 limita l’applicazione alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell’Unione.

Definizioni chiave

L’articolo 3 introduce nozioni centrali quali obbligazione garantita, programma di obbligazioni garantite, aggregato di copertura, attività di copertura, attività utilizzate come garanzia reale, segregazione, istituto di credito ipotecario specializzato, accelerazione automatica, riserva di liquidità, struttura delle scadenze estensibile, vigilanza pubblica e amministratore speciale.

Doppia rivalsa e non aggredibilità

Gli articoli 4 e 5 impongono agli Stati membri di garantire agli investitori e alle controparti di derivati un duplice diritto di credito verso l’emittente e sulle attività di copertura, entro il limite degli obblighi di pagamento collegati, e vietano l’accelerazione automatica dei pagamenti in caso di insolvenza o risoluzione dell’emittente.

Attività di copertura e composizione dell’aggregato

L’articolo 6 consente attività ammissibili ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, altre attività di copertura di elevata qualità garantite da attività reali o esposizioni, e prestiti a imprese pubbliche in presenza di condizioni specifiche e di un eccesso di garanzia minimo del 10 %. Sono previsti requisiti su valutazione, esecutività, assicurazione, documentazione e diversificazione del rischio. Gli articoli 7-11 disciplinano attività ubicate al di fuori dell’Unione, strutture aggregate infragruppo, finanziamento congiunto, composizione dell’aggregato di copertura e contratti derivati.

Segregazione e controllore dell’aggregato

L’articolo 12 richiede la segregazione giuridicamente vincolante ed esecutiva di tutte le attività di copertura anche in insolvenza o risoluzione. L’articolo 13 consente agli Stati membri di imporre la nomina di un controllore dell’aggregato di copertura, definendone requisiti, compiti, indipendenza e obblighi di segnalazione.

Trasparenza e informativa agli investitori

L’articolo 14 impone informazioni trimestrali almeno minime su valore dell’aggregato e delle obbligazioni in essere, ISIN, distribuzione geografica e tipologia delle attività, rischi di mercato, struttura delle scadenze, livelli di copertura ed eventi di default. Le informazioni devono essere pubblicate sul sito web dell’emittente.

Requisiti di copertura e riserva di liquidità

L’articolo 15 stabilisce il principio nominale di copertura e le componenti delle passività e delle attività rilevanti, con regole anche sui derivati e sugli interessi. L’articolo 16 impone una riserva di liquidità per coprire il deflusso netto cumulativo massimo dei successivi 180 giorni, con facoltà nazionali di coordinamento con altri requisiti UE e deroghe per determinate strutture. L’articolo 17 disciplina le obbligazioni con scadenza estensibile, subordinandole a elementi di attivazione obiettivi e a informazioni dettagliate agli investitori.

Vigilanza pubblica, autorizzazione e cooperazione

Gli articoli 18 e 19 impongono una vigilanza pubblica obbligatoria, la designazione di autorità competenti e l’autorizzazione preventiva di ciascun programma di obbligazioni garantite. L’articolo 20 regola la cooperazione in caso di insolvenza o risoluzione e l’eventuale nomina di un amministratore speciale. Gli articoli 21 e 22 prevedono obblighi di segnalazione periodica e ampi poteri di ispezione, indagine, autorizzazione e sanzione.

Sanzioni e pubblicazione delle violazioni

L’articolo 23 impone sanzioni amministrative o, in alternativa, penali per una serie di violazioni tipizzate, tra cui assenza di autorizzazione, carenze di copertura, violazioni della segregazione, dell’informativa e della riserva di liquidità. L’articolo 24 impone la pubblicazione tempestiva delle sanzioni, salvo casi di anonimizzazione o differimento, e la trasmissione dei dati all’ABE, che gestisce una banca dati centrale.

Marchi europei

L’articolo 27 consente l’uso volontario del marchio "obbligazione garantita europea" solo per strumenti conformi alla direttiva e del marchio "obbligazione garantita europea (premium)" solo se, oltre alla direttiva, sono rispettati anche i requisiti dell’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160.

Modifiche ad altri atti e regime transitorio

Gli articoli 28 e 29 modificano la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE per allineare le definizioni di obbligazione garantita al nuovo quadro. L’articolo 30 esenta in larga misura le obbligazioni emesse prima dell’8 luglio 2022 dai nuovi requisiti, mantenendo la vigilanza sulla conformità ai requisiti vigenti alla data di emissione; prevede inoltre una disciplina transitoria per talune emissioni continuate fino a 24 mesi dopo l’8 luglio 2022, con limiti specifici, tra cui scadenza non oltre l’8 luglio 2027 e importo massimo di 6 miliardi di EUR per emissione alla scadenza.

Recepimento e applicazione

L’articolo 32 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro l’8 luglio 2021 e di applicarle dal 8 luglio 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione.

Come è indicizzato

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