Direttiva 2019/2121
Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/2121 aggiorna la disciplina UE delle operazioni societarie transfrontaliere, estendendo la regolazione a trasformazioni e scissioni transfrontaliere oltre alle fusioni già disciplinate. Introduce una procedura comune con doppio controllo di legalità, certificato preliminare, pubblicità armonizzata e iscrizione nei registri, insieme a regole minime su tutela di soci, creditori e lavoratori. Gli Stati membri conservano margini di disciplina su aspetti procedurali e sulle sanzioni, ma devono garantire risultati minimi uniformi e recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2023.
Modifica la direttiva (UE) 2017/1132 introducendo un quadro armonizzato per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle società di capitali, con tutele per soci, creditori e lavoratori e controlli antiabuso.
Ambito di applicazione
Si applica alle società di capitali costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale nell’Unione, quando effettuano trasformazioni, fusioni o scissioni transfrontaliere tra Stati membri. Restano esclusi, in via generale, gli organismi di investimento collettivo a determinate condizioni; inoltre non si applica alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo e alle società soggette a risoluzione bancaria ai sensi della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono escludere anche società in insolvenza, in ristrutturazione preventiva, in liquidazione diverse dai casi espressamente vietati e in misure di prevenzione della crisi di cui alla direttiva 2014/59/UE. Per le scissioni transfrontaliere, la disciplina riguarda solo operazioni tra società di Stati membri diversi e, per la scissione, include anche la scissione per scorporo; alcune forme più complesse, come la scissione con attribuzione a società preesistenti, non sono armonizzate.
Direttiva (UE) 2019/2121 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
La direttiva modifica in modo esteso la direttiva (UE) 2017/1132 per creare un quadro armonizzato per le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società di capitali. L’obiettivo dichiarato è facilitare la libertà di stabilimento e il funzionamento del mercato interno, assicurando al contempo un livello minimo uniforme di tutela per soci, creditori e lavoratori, con presidi specifici contro abusi, frodi ed elusioni.
Finalità e principi generali
La direttiva muove dalla constatazione che l’assenza di un quadro comune per trasformazioni e scissioni transfrontaliere genera incertezza e ostacoli alla mobilità societaria. Il legislatore UE adotta quindi una disciplina che bilancia la libertà di stabilimento con la protezione degli interessi coinvolti, lasciando agli Stati membri margini di scelta sulla forma attuativa, sulle autorità competenti e su taluni dettagli procedurali.
Ambito di applicazione e esclusioni
Il nuovo capo sulle trasformazioni transfrontaliere si applica alle società di capitali costituite in uno Stato membro che, senza scioglimento né liquidazione, mutano tipo in una società soggetta al diritto di un altro Stato membro, trasferendo almeno la sede sociale. Il nuovo capo sulle fusioni continua a coprire le fusioni transfrontaliere tra società di Stati membri diversi, mentre il nuovo capo sulle scissioni riguarda scissioni totali, parziali e per scorporo tra società di capitali di Stati membri diversi.
Sono previste esclusioni obbligatorie per le società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo e per le società soggette a risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri possono inoltre escludere le società in insolvenza, in ristrutturazione preventiva, in liquidazione diverse dai casi obbligatori, e le società oggetto di misure di prevenzione della crisi di cui alla direttiva 2014/59/UE. Restano fuori dal regime, in linea generale, anche gli organismi di investimento collettivo a determinate condizioni.
Progetto dell’operazione e documentazione informativa
Per tutte le operazioni il progetto costituisce il documento centrale e deve contenere elementi essenziali e comparabili. Nelle trasformazioni, tra le informazioni minime figurano tipo e denominazione della società di partenza e della società trasformata, sede sociale, calendario indicativo, diritti dei soci titolari di diritti speciali, garanzie per i creditori, eventuali vantaggi per gli amministratori e, se del caso, dati sulla liquidazione in denaro e sugli effetti occupazionali.
Nelle fusioni il progetto deve comprendere, tra l’altro, tipo e denominazione delle società partecipanti e della società risultante, rapporto di cambio, eventuale conguaglio in denaro, statuto o atto costitutivo della risultante, vantaggi particolari, tutele per i creditori e dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci dissenzienti. Nelle scissioni, il progetto richiede una descrizione molto dettagliata dell’attivo e del passivo, dei criteri di ripartizione, del rapporto di cambio, del conguaglio in denaro, delle modalità di assegnazione delle partecipazioni e delle informazioni contabili di riferimento.
Relazione dell’organo di amministrazione o direzione
La società che effettua l’operazione deve predisporre una relazione per soci e dipendenti che illustri e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione e le conseguenze per l’occupazione. La relazione deve contenere una sezione destinata ai soci e una ai dipendenti, salvo rinuncia di tutti i soci alla prima o assenza di dipendenti rilevanti per la seconda; gli Stati membri possono inoltre escludere le società unipersonali.
La sezione per i soci deve spiegare liquidazione in denaro, implicazioni per i soci, mezzi di ricorso e, nelle fusioni e scissioni, anche il rapporto di cambio. La sezione per i dipendenti deve esporre le implicazioni sui rapporti di lavoro, eventuali misure di salvaguardia, modifiche delle condizioni di impiego e l’impatto sulle controllate. La relazione, o le relazioni separate, deve essere messa a disposizione in forma elettronica almeno sei settimane prima dell’assemblea.
Relazione dell’esperto indipendente
La direttiva generalizza il ricorso a un esperto indipendente, incaricato di esaminare il progetto e di redigere una relazione per i soci. L’esperto deve esprimere un parere sull’adeguatezza della liquidazione in denaro; nelle fusioni e scissioni deve pronunciarsi anche sul rapporto di cambio. La valutazione deve basarsi su metodi generalmente riconosciuti, tenendo conto del valore di mercato o del valore economico della società prima dell’annuncio dell’operazione.
La relazione deve indicare i metodi utilizzati, la loro adeguatezza, il valore ottenuto e le eventuali difficoltà di stima. La relazione va messa a disposizione almeno un mese prima dell’assemblea. Gli Stati membri devono inoltre stabilire regole sulla responsabilità civile dell’esperto e assicurare indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.
Pubblicità, consultazione e strumenti digitali
Il progetto di operazione e l’avviso che informa soci, creditori e rappresentanti dei lavoratori della possibilità di presentare osservazioni devono essere pubblicati nel registro almeno un mese prima dell’assemblea. Gli Stati membri possono imporre la pubblicazione della relazione dell’esperto e, in alternativa o in aggiunta, possono consentire l’adempimento della pubblicità tramite sito web della società per un periodo continuativo che copra il mese precedente l’assemblea.
La direttiva insiste sulla digitalizzazione: gli Stati membri devono consentire la presentazione telematica delle domande e dei documenti, senza comparizione fisica, e applicare il principio "una tantum". I dati e i certificati devono circolare tramite il sistema di interconnessione dei registri, con accesso gratuito per autorità e registri e, in linea generale, senza costi per il pubblico per l’accesso alle informazioni rese pubbliche.
Approvazione dell’assemblea e maggioranze
L’assemblea generale decide sull’operazione sulla base di progetto, relazioni, pareri dei lavoratori e osservazioni dei portatori di interessi. La maggioranza richiesta per l’approvazione deve essere almeno di due terzi e non oltre il 90% dei voti rappresentati, senza superare la soglia prevista dal diritto nazionale per la fusione transfrontaliera.
La direttiva limita le contestazioni della delibera assembleare: non può essere impugnata soltanto perché la liquidazione in denaro o il rapporto di cambio sono stati determinati in modo non adeguato o perché le informazioni su tali elementi non sono conformi alle prescrizioni di legge.
Tutela dei soci
Ai soci dissenzienti deve essere riconosciuto, almeno, il diritto di alienare le proprie azioni contro un’adeguata liquidazione in denaro. Nelle trasformazioni, nelle fusioni e nelle scissioni questo diritto è attribuito ai soci che hanno votato contro il progetto e, facoltativamente, può essere esteso ad altri soci.
I soci devono comunicare la volontà di esercitare il diritto entro un mese dall’assemblea; la liquidazione in denaro deve essere pagata entro due mesi dall’efficacia dell’operazione. Chi ritiene inadeguata l’offerta può chiedere un conguaglio in denaro all’autorità competente o a un organismo nazionale. Per le fusioni e le scissioni, anche i soci che non hanno esercitato il recesso possono contestare il rapporto di cambio e ottenere un conguaglio. I diritti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di partenza o della società interessata, con competenza esclusiva di tale Stato per le controversie.
Tutela dei creditori
La direttiva introduce un modello uniforme di protezione dei creditori anteriori alla pubblicazione del progetto e non ancora scaduti. Se il creditore non è soddisfatto delle garanzie previste nel progetto, può rivolgersi all’autorità competente entro tre mesi dalla pubblicazione per ottenere garanzie adeguate, purché dimostri credibilmente che il soddisfacimento del credito è messo a rischio e che la società non ha fornito garanzie sufficienti.
Gli Stati membri possono richiedere anche una dichiarazione di solvibilità dell’organo di amministrazione o direzione, resa pubblica con il progetto. Per le trasformazioni, i creditori anteriori alla pubblicazione possono agire nello Stato membro di partenza entro due anni dall’efficacia. Per le scissioni, la direttiva prevede inoltre una responsabilità solidale delle società beneficiarie e, nei casi pertinenti, della società scissa, entro i limiti del patrimonio netto assegnato.
Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
La direttiva coordina la disciplina delle operazioni transfrontaliere con le direttive 2002/14/CE, 2009/38/CE e, per le fusioni e scissioni che integrino trasferimento d’impresa, anche con la direttiva 2001/23/CE. I lavoratori devono essere informati e consultati prima della decisione sul progetto o, se anteriore, prima della relazione, in modo da ricevere una risposta motivata prima dell’assemblea.
Sul piano della partecipazione, la direttiva preserva o attiva meccanismi negoziali quando la società operante o la società risultante supera determinate soglie occupazionali o quando il diritto dello Stato di destinazione non garantisce un livello di partecipazione equivalente. In tali casi si applica, mutatis mutandis, il modello della direttiva 2001/86/CE, con possibilità di negoziazione, disposizioni di riferimento e obblighi di mantenimento delle tutele per quattro anni dopo l’operazione. È anche imposto l’obbligo di comunicare l’esito dei negoziati ai dipendenti o ai loro rappresentanti.
Certificato preliminare e controllo di legalità
La struttura procedurale è bifasica: prima il controllo nello Stato membro di partenza, poi quello nello Stato membro di destinazione. L’autorità competente del Paese di partenza rilascia un certificato preliminare attestante il rispetto delle condizioni e formalità nazionali; può trattarsi di un tribunale, di un notaio o di altra autorità designata dallo Stato membro.
La domanda va corredata del progetto, delle relazioni, delle osservazioni e della prova di approvazione assembleare, con possibilità per gli Stati membri di chiedere informazioni aggiuntive su occupazione, controllate e obblighi verso amministrazioni pubbliche. Il controllo va svolto entro tre mesi, prorogabili di altri tre in casi complessi o se occorrono ulteriori informazioni. Il certificato è negato in presenza di abuso, frode, elusione del diritto UE o nazionale o scopi criminali; a tal fine l’autorità può consultare altre autorità, avvalersi di un esperto indipendente e valutare numerosi indici fattuali.
La seconda fase è svolta nello Stato membro di destinazione, che controlla il rispetto delle condizioni nazionali di costituzione e iscrizione e, se del caso, delle regole sulla partecipazione dei lavoratori. Il certificato preliminare viene accettato come prova definitiva del controllo nello Stato di partenza.
Iscrizione e coordinamento tra registri
Dopo l’approvazione, la nuova iscrizione nel registro dello Stato membro di destinazione determina l’efficacia dell’operazione; solo dopo tale iscrizione il registro dello Stato di partenza procede alla cancellazione della società originaria. I registri devono scambiarsi informazioni tramite il sistema di interconnessione, pubblicare gli estremi dell’operazione e indicare espressamente che l’iscrizione o la cancellazione è conseguenza dell’operazione transfrontaliera.
La direttiva insiste sulla tracciabilità storica delle società e prevede che i fascicoli registrali riportino i numeri di iscrizione originari e successivi, così da rendere più agevole la ricostruzione della continuità societaria.
Effetti giuridici delle operazioni
La trasformazione transfrontaliera comporta la continuità della personalità giuridica e il trasferimento alla società trasformata di attivo, passivo, diritti e obblighi, inclusi quelli contrattuali e di lavoro. Nella fusione, il patrimonio attivo e passivo e tutti i diritti e obblighi confluiscono nella società incorporante o nella nuova società; i soci diventano soci della società risultante salvo recesso. Nella scissione, il patrimonio e i rapporti giuridici sono trasferiti alle società beneficiarie secondo il progetto; i soci diventano soci delle beneficiarie, restano soci della scissa o di entrambe, a seconda della struttura dell’operazione.
La direttiva precisa espressamente che i rapporti di lavoro e i contratti collettivi devono essere rispettati dalla società risultante o dalle beneficiarie.
Scissioni transfrontaliere: specialità e semplificazioni
Il nuovo capo sulle scissioni introduce anche la scissione per scorporo, nella quale le azioni delle società beneficiarie sono assegnate alla società scissa. Per questa ipotesi si applicano formalità semplificate e non si applicano alcune disposizioni su progetto, relazioni e diritto di alienazione dei soci.
È prevista inoltre una regola di default per il patrimonio non espressamente assegnato nel progetto: se non è possibile desumerne la destinazione, esso viene ripartito proporzionalmente tra le società beneficiarie e, se del caso, tra queste e la società scissa. Restano ferme eventuali formalità nazionali necessarie per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di beni, diritti e obbligazioni.
Validità, abuso del diritto e limiti nazionali residuali
Le operazioni transfrontaliere efficaci non possono essere dichiarate nulle se realizzate secondo la direttiva. Tuttavia gli Stati membri conservano poteri in materia penale, sociale, fiscale, antiriciclaggio e di applicazione della legge per imporre misure e sanzioni dopo l’efficacia dell’operazione.
La direttiva mira espressamente a impedire che trasformazioni, fusioni o scissioni siano usate per eludere il diritto UE o nazionale o per scopi criminali. Restano inoltre salve le discipline fiscali nazionali e i regimi UE pertinenti in materia di fiscalità, trasparenza societaria, antiriciclaggio e diritti degli azionisti di società quotate.
Recepimento, sanzioni e riesame
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2023 e comunicarne alla Commissione le misure attuative, nonché il testo delle principali disposizioni interne adottate. Devono inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse eventualmente sanzioni penali per violazioni gravi.
La Commissione deve riesaminare la direttiva entro il 1º febbraio 2027, con attenzione speciale all’attuazione delle regole su informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, alla durata e ai costi delle procedure e all’eventuale necessità di un quadro armonizzato sulla rappresentanza dei lavoratori negli organi di amministrazione. La relazione dovrà basarsi anche su dati statistici forniti dagli Stati membri e includere una valutazione di fattibilità per eventuali ulteriori forme di scissione transfrontaliera non coperte dalla direttiva.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 2017/1132
L’articolo 1 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 inserendo: un nuovo capo sulle trasformazioni transfrontaliere (artt. 86 bis-86 unvicies), un nuovo capo sulle scissioni transfrontaliere (artt. 160 bis-160 duovicies) e l’aggiornamento delle disposizioni sulle fusioni transfrontaliere (artt. 119-134). Viene anche aggiornato l’allegato II sui tipi societari rilevanti. La Commissione deve adottare atti di esecuzione sull’elenco dei dati da scambiare ai fini della pubblicità entro il 2 luglio 2020.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Per le trasformazioni, il capo si applica alle società di capitali che mutano tipo in un altro Stato membro conservando la personalità giuridica e trasferendo almeno la sede sociale (artt. 86 bis-86 ter). Per le fusioni si conferma il perimetro transfrontaliero e si aggiunge la fusione per incorporazione in casi di controllo totale o proprietà identica (art. 119). Per le scissioni, il capo si applica alle scissioni totali, parziali e per scorporo tra società di Stati membri diversi, con limiti specifici sul conguaglio in denaro (artt. 160 bis-160 ter). Esclusioni obbligatorie e facoltative riguardano liquidazione, insolvenza/ristrutturazione preventiva e misure di risoluzione bancaria (artt. 86 bis, 120, 160 bis).
Progetto dell’operazione e informazioni da fornire
Per trasformazioni, fusioni e scissioni l’organo di amministrazione o direzione deve preparare un progetto contenente gli elementi essenziali dell’operazione: dati societari, forma e sede della società risultante, calendario indicativo, diritti dei soci, tutele per creditori, eventuali vantaggi particolari, dati sulla liquidazione in denaro e impatti occupazionali (artt. 86 quinquies, 122, 160 quinquies). Nei casi di fusione e scissione il progetto deve inoltre includere il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle partecipazioni e, per la scissione, la descrizione dettagliata di attivo e passivo e della loro ripartizione. Il progetto deve contenere anche informazioni sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori quando rilevanti.
Relazione agli azionisti e ai dipendenti
La società deve redigere una relazione destinata a soci e dipendenti che spieghi e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione e le implicazioni occupazionali (artt. 86 sexies, 124, 160 sexies). La relazione può essere unica o separata in due sezioni; la sezione per i soci e quella per i dipendenti possono essere omesse in specifiche ipotesi, ad esempio se tutti i soci vi rinunciano o se non vi sono dipendenti diversi dagli amministratori/direttori. La relazione e l’eventuale parere dei rappresentanti dei lavoratori devono essere resi disponibili almeno sei settimane prima dell’assemblea, in forma elettronica.
Relazione dell’esperto indipendente
Un esperto indipendente deve esaminare il progetto e redigere una relazione per i soci, almeno un mese prima dell’assemblea, salvo rinuncia unanime dei soci; gli Stati membri possono escludere le società unipersonali (artt. 86 septies, 125, 160 septies). La relazione deve esprimersi sulla adeguatezza della liquidazione in denaro e, per fusioni e scissioni, anche sul rapporto di cambio, con indicazione dei metodi di valutazione usati e delle difficoltà di stima. Gli Stati membri devono disciplinare almeno la responsabilità civile dell’esperto e assicurarne indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse (artt. 86 vicies, 133 bis, 160 unvicies).
Pubblicità, deposito e accesso telematico
Il progetto, l’avviso ai soci/creditori/lavoratori e, se previsto, la relazione dell’esperto devono essere pubblicati nel registro almeno un mese prima dell’assemblea; può essere imposta anche la pubblicazione su sito web senza costi per il pubblico per un periodo continuativo minimo (artt. 86 octies, 123, 160 octies). È garantita la disponibilità gratuita via sistema di interconnessione dei registri e, ove scelto dallo Stato membro, la pubblicazione su bollettino nazionale o piattaforma elettronica centrale. Gli obblighi procedurali principali, inclusa la pubblicazione e la domanda di certificato preliminare, devono poter essere assolti interamente per via telematica, applicando il principio "una tantum".
Approvazione dell’assemblea e maggioranze
L’assemblea generale delibera sull’operazione dopo aver esaminato relazioni e osservazioni; può subordinare l’operazione alla ratifica delle modalità di partecipazione dei lavoratori (artt. 86 nonies, 126, 160 nonies). La maggioranza richiesta deve essere almeno pari a due terzi e non superiore al 90% dei voti rappresentati, senza poter superare la soglia nazionale prevista per la fusione transfrontaliera. La direttiva limita i motivi per contestare la delibera assembleare, escludendo in particolare l’impugnazione basata solo sulla inadeguata determinazione del rapporto di cambio o della liquidazione in denaro o su carenze informative in merito a tali elementi.
Tutela dei soci e diritto di recesso
Per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere gli Stati membri devono riconoscere almeno ai soci che hanno votato contro il progetto il diritto di alienare le azioni contro un’adeguata liquidazione in denaro; possono estendere il diritto ad altri soci (artt. 86 decies, 126 bis, 160 decies). Il termine per dichiarare l’intenzione di avvalersi del diritto non può superare un mese dall’assemblea; il pagamento della liquidazione non può avvenire oltre due mesi dalla data di efficacia. È previsto il diritto di chiedere un conguaglio in denaro davanti all’autorità competente o a un organismo nazionale; per le fusioni e scissioni è prevista anche la possibilità di contestare il rapporto di cambio. I diritti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di partenza o della società interessata, con competenza esclusiva di tale Stato membro per le controversie relative.
Tutela dei creditori
I creditori con crediti anteriori alla pubblicazione del progetto e non ancora scaduti devono beneficiare di un sistema di tutela adeguato; se insoddisfatti delle garanzie offerte possono chiedere garanzie aggiuntive entro tre mesi dalla pubblicazione (artt. 86 undecies, 126 ter, 160 undecies). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere una dichiarazione di solvibilità dell’organo di amministrazione o direzione, resa pubblica con il progetto. Per le trasformazioni è previsto anche un diritto di agire nello Stato membro di partenza entro due anni dall’efficacia; per le scissioni opera inoltre una responsabilità solidale delle società beneficiarie e, nei casi pertinenti, della società scissa, nei limiti del patrimonio netto assegnato.
Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
Gli Stati membri devono assicurare il rispetto dei diritti di informazione e consultazione secondo le direttive 2002/14/CE, 2009/38/CE e, per le fusioni/scissioni che integrino un trasferimento d’impresa, anche 2001/23/CE (artt. 86 duodecies, 126 quarter, 160 duodecies). Le informazioni e consultazioni devono svolgersi almeno prima della decisione sul progetto o della relazione, secondo la fase anteriore, per consentire una risposta motivata prima dell’assemblea. Per la partecipazione dei lavoratori, se ricorrono determinate soglie di occupazione o se il diritto dello Stato di destinazione non garantisce livelli equivalenti, si applica una procedura di negoziazione ispirata alla direttiva 2001/86/CE, con eventuali disposizioni di riferimento e vincoli di mantenimento per quattro anni dopo l’operazione.
Certificato preliminare e controllo di legalità in due fasi
Per ogni operazione transfrontaliera è previsto un controllo ex ante nello Stato membro di partenza: un’autorità competente, che può essere un tribunale, un notaio o altra autorità, rilascia un certificato preliminare attestante il regolare adempimento delle condizioni e formalità nazionali (artt. 86 quaterdecies, 127, 160 quaterdecies). La domanda deve essere corredata di progetto, relazioni, osservazioni e prova dell’approvazione assembleare; il controllo va concluso entro tre mesi, prorogabili di altri tre mesi in caso di ulteriori verifiche, e può comportare il rigetto in caso di abuso, frode, elusione del diritto UE o nazionale o fini criminali. La seconda fase è svolta nello Stato membro di destinazione, che approva l’operazione e accetta il certificato come prova definitiva del controllo nello Stato di partenza.
Trasparenza registrale e iscrizione
Il certificato preliminare e le informazioni essenziali dell’operazione devono circolare attraverso il sistema di interconnessione dei registri; l’accesso al certificato è gratuito per registri e autorità (artt. 86 quindecies, 127 bis, 160 quindecies). Dopo l’approvazione nel Paese di destinazione, l’iscrizione nel registro determina l’efficacia dell’operazione, e solo allora il registro dello Stato di partenza procede alla cancellazione o soppressione della società, secondo la sequenza prevista. I registri devono indicare che l’iscrizione o la cancellazione è conseguenza dell’operazione transfrontaliera e riportare numeri di iscrizione, denominazioni e tipi societari per garantire tracciabilità.
Effetti giuridici delle operazioni
Le trasformazioni, fusioni e scissioni producono effetti successori universali: trasferimento di attivo e passivo, crediti, diritti e obblighi, continuità dei rapporti di lavoro e, per la trasformazione, conservazione della personalità giuridica (artt. 86 novodecies, 131, 160 novodecies). Nelle fusioni i soci delle società incorporate o partecipanti diventano soci della società incorporante o della nuova società, salvo recesso; nelle scissioni i soci diventano soci delle società beneficiarie o restano tali della società scissa, secondo il progetto. La direttiva precisa che i diritti derivanti da contratti di lavoro o rapporti di lavoro sono trasferiti alle società risultanti o beneficiarie.
Scissioni per scorporo e formalità semplificate
La direttiva introduce la scissione transfrontaliera per scorporo, nella quale le azioni della beneficiaria sono assegnate alla società scissa, e prevede che a tale operazione non si applichino alcune disposizioni su progetto, relazioni ed esercizio del diritto di recesso dei soci (artt. 160 ter, 160 vicies). Sono inoltre previste regole speciali per il trattamento del patrimonio non espressamente attribuito nel progetto, che viene ripartito proporzionalmente tra le società interessate. È vietato lo scambio di azioni di una beneficiaria contro azioni della società scissa detenute dalla stessa società o per suo conto.
Validità e limiti ai controlli successivi
Le operazioni transfrontaliere che abbiano acquistato efficacia secondo la direttiva non possono essere dichiarate nulle (artt. 86 unvicies, 160 duovicies). Restano però impregiudicati i poteri degli Stati membri in materia penale, fiscale, sociale, antiriciclaggio/antiterrorismo e applicazione della legge di imporre misure e sanzioni dopo l’efficacia. La direttiva esclude espressamente che il nuovo regime possa essere usato per eludere norme su fiscalità, previdenza sociale, tutela dei lavoratori e prevenzione del riciclaggio.
Sanzioni e recepimento
Gli Stati membri devono prevedere misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali per violazioni gravi, per le disposizioni nazionali di recepimento (art. 2). Il termine di trasposizione è fissato al 31 gennaio 2023; gli Stati devono informare la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni interne adottate. L’entrata in vigore della direttiva coincide con il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 5).
Riesame della Commissione
Entro il 1º febbraio 2027 la Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva, con particolare attenzione alle regole su informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, alla durata e ai costi delle procedure e alla possibilità di armonizzare la rappresentanza dei lavoratori negli organi di amministrazione (art. 4). Gli Stati membri devono fornire dati statistici su numero, durata, costi, rifiuti dei certificati preliminari e negoziati sulla partecipazione dei lavoratori. La relazione dovrà anche esaminare la fattibilità di ulteriori regole per forme di scissione non contemplate dalla direttiva, in particolare quelle mediante incorporazione.
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