Direttiva 2019/1922
Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti di migrazione dell’alluminio nei giocattoli previsti dalla direttiva 2009/48/CE, sostituendo i valori vigenti con nuovi limiti ritenuti coerenti con gli sviluppi scientifici e tecnici. La modifica si fonda sul parere del comitato scientifico competente, sui dati di sorveglianza di mercato e sulla verificabilità dei nuovi limiti tramite la norma EN 71-3:2013+A3:2018. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 19 maggio 2021 e applicarle dal 20 maggio 2021.
Adeguamento dei limiti di migrazione dell’alluminio nei giocattoli agli sviluppi scientifici e tecnici, tramite modifica della direttiva 2009/48/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli e ai loro componenti, limitatamente alla disciplina della migrazione dell’alluminio prevista dall’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE. Riguarda gli Stati membri, che devono recepire la modifica nel proprio diritto interno entro i termini fissati; la direttiva non introduce esclusioni espresse nel testo fornito.
Adeguamento dei limiti di migrazione dell’alluminio nei giocattoli
La direttiva interviene sulla disciplina della sicurezza dei giocattoli aggiornata dalla direttiva 2009/48/CE, modificando i limiti di migrazione dell’alluminio previsti nell’allegato II, parte III, punto 13. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare la normativa agli sviluppi scientifici e tecnici, sulla base di valutazioni scientifiche e dei dati di sorveglianza di mercato richiamati nei considerando.
Contesto scientifico e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il parere definitivo del CSRSAE del 28 settembre 2017, che considera adeguata, ai fini della revisione dei limiti per l’alluminio nei giocattoli, una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari a 0,3 mg/kg di peso corporeo al giorno. Poiché i bambini assumono alluminio anche da altre fonti, il testo precisa che solo una quota della TDI deve essere attribuita ai giocattoli; viene richiamata la regola del 10%, già raccomandata in precedenti pareri scientifici e confermata nel 2010.
Nuovi limiti di migrazione
L’articolo 1 sostituisce il valore esistente per l’alluminio con tre nuovi limiti, differenziati in base alla tipologia di materiale del giocattolo:
- 2 250 mg/kg per il materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile;
- 560 mg/kg per il materiale per giocattoli liquido o colloso;
- 28 130 mg/kg per il materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.
I considerando spiegano che tali limiti derivano dall’applicazione del 10% della TDI al peso medio di un bambino sotto i tre anni (stimato in 7,5 kg) e alla quantità giornaliera ingerita di materiale per giocattoli, stimata in 100 mg/giorno, 400 mg/giorno e 8 mg/giorno rispettivamente per le tre categorie di materiale.
Verifica tecnica e dati di mercato
La Commissione osserva che il rispetto dei limiti proposti può essere verificato con il metodo di prova della norma EN 71-3:2013+A3:2018, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I dati di sorveglianza del mercato provenienti da circa 5 800 prove e i dati dei fabbricanti di strumenti di scrittura mostrano che i limiti proposti risultano in larga parte già rispettati o comunque facilmente applicabili.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2 disciplina il recepimento e lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, nel rispetto dell’obbligo di risultato. Entro il 19 maggio 2021 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali necessarie; tali misure si applicano dal 20 maggio 2021. È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli stessi Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione e decorrenza
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti di migrazione per l’alluminio
L’articolo 1 sostituisce nell’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE la voce relativa all’alluminio. I nuovi limiti sono pari a 2 250 mg/kg per il materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile, 560 mg/kg per il materiale per giocattoli liquido o colloso e 28 130 mg/kg per il materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura.
Base scientifica della modifica
I considerando richiamano il parere definitivo del CSRSAE del 28 settembre 2017, che considera adeguata una TDI di 0,3 mg/kg di peso corporeo al giorno per la revisione dei limiti di migrazione dell’alluminio. La Commissione valorizza anche il criterio del 10% della TDI attribuibile ai giocattoli e i dati di sorveglianza di mercato, che indicano un’ampia conformità ai limiti proposti.
Verificabilità dei nuovi limiti
Il rispetto dei limiti di migrazione proposti può essere verificato mediante il metodo di prova della norma europea EN 71-3:2013+A3:2018, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea che i limiti sono ampiamente superiori alla concentrazione minima misurabile in modo affidabile con tale metodo.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 maggio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 20 maggio 2021. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazione alla Commissione
Sempre ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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