Sentenza n. 7901/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della graduatoria nazionale di merito nominativa per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Anno Accademico 2024-2025, pubblicata nell’area riservata agli studenti del portale del CINECA il 10.9.2024, nella quale parte ricorrente risulta collocata al 14.536° posto nello status di “attesa”, con conseguente non ammissione al corso di laurea e ai successivi scorrimenti che non consentono l’attuale iscrizione per l’anno in corso; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23.2.2024, con cui è stato pubblicato il bando di definizione delle modalità e dei contenuti della prova d’accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, nonché dei relativi Allegati, nelle parti che qui interessano; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 756 del 24.5.2024 con cui sono stati definiti i posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’Anno Accademico 2024/2025; - del silenzio diniego opposto in ordine alla richiesta formalizzata in atti dalla ricorrente, in data 16.9.2024, per la revisione del punteggio complessivo ed erroneamente assegnato, a seguito della mancata rilevazione della soluzione offerta al quesito n. 34; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in esso compreso l’eventuale verbale di correzione dei test e del verbale della Commissione del concorso dell’Ateneo di Messina, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione del punteggio di 77,90 assegnato, in luogo dei 79,40 punti, che avrebbe dovuto conseguire in esito, anche, alla soluzione del quesito n. 34, che non è stata prontamente rilevata dal sistema informatizzato, con contestuale ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41), presso la sede dell’Università degli Studi di Messina, previa rettifica della posizione attualmente occupata e dello status attribuito nella graduatoria nazionale di merito nominativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale di merito per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio e alla collocazione della candidata, nonché gli atti presupposti e il silenzio sulla richiesta di revisione del punteggio
Esito
La controversia
La ricorrente contestava l'attribuzione del punteggio di 77,90 nella graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'anno accademico 2024/2025. Deduceva che il sistema informatizzato non aveva rilevato la risposta da lei fornita al quesito n. 34 della prova di ammissione, con conseguente mancato riconoscimento di 1,50 punti, per un punteggio complessivo che avrebbe dovuto essere pari a 79,40. Chiedeva quindi l'annullamento della graduatoria e degli atti presupposti, l'accertamento del diritto alla rideterminazione del punteggio e la conseguente ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha rideterminato il punteggio e assegnato alla ricorrente la sede universitaria indicata come prima scelta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva integralmente soddisfatto l'utilità perseguita con il ricorso mediante la rideterminazione del punteggio e la conseguente assegnazione al corso di laurea richiesto. Pertanto, un'eventuale decisione di merito non avrebbe potuto apportare alla ricorrente alcun ulteriore effetto utile. La domanda cautelare era stata rinunciata dalla ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del tempestivo esercizio dell'autotutela amministrativa e dell'andamento complessivo della lite.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe procurare al ricorrente alcuna ulteriore utilità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta atti o svolge attività che soddisfano integralmente l'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito.
- Quando l'amministrazione ridetermina il punteggio di una candidata e le assegna la sede universitaria richiesta, integralmente soddisfacendo la pretesa di revisione della graduatoria e di ammissione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere se dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun ulteriore effetto utile.
- Il tempestivo esercizio dell'autotutela amministrativa che definisce la controversia può costituire giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
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