Sentenza n. 620/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con contestazione dei quesiti n. 4 e n. 6 e dei relativi punteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica e l’esito di non ammissione alla prova orale del concorso bandito dall’Azienda Sanitaria Locale Salerno per 10 posti di fisioterapista. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lui prescelta. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione, dovesse essere considerata corretta anche quella fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti contestati.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Azienda Sanitaria Locale ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della nuova attribuzione, il ricorrente ha raggiunto un punteggio nella prova pratica non inferiore alla soglia di 14 punti prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato e che ricorressero quindi i presupposti della cessazione della materia del contendere, non già della sopravvenuta carenza di interesse e dell’improcedibilità. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’Azienda Sanitaria Locale è stata condannata, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La regolazione parzialmente compensativa è stata giustificata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame in autotutela, dalla complessità specialistica e tecnica delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
Prevedeva la soglia di 14 punti nella prova pratica per l’ammissione alla prova orale; la rideterminazione del punteggio ha consentito al ricorrente di superare tale soglia.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un nuovo provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sull’illegittimità degli atti originariamente impugnati.
- Quando l’amministrazione riesamina una prova concorsuale contestata e attribuisce il punteggio spettante indipendentemente dalla risposta fornita a quesiti ritenuti problematici, con conseguente superamento della soglia di ammissione alla fase successiva, l’interesse del candidato alla riammissione alla procedura deve ritenersi integralmente soddisfatto.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, mentre la seconda deriva dalla perdita dell’utilità concreta della decisione senza che tale interesse sia stato necessariamente realizzato.
- In caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile delle questioni dedotte e le circostanze concrete del giudizio, inclusi il comportamento dell’amministrazione, la tempestività dell’autotutela, la serialità del contenzioso e la complessità tecnica delle questioni.
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