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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19175/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo al diniego della restituzione nel termine per appellare. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente, interessato da una sentenza di primo grado avverso la quale non aveva proposto tempestivamente appello, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per la proposizione dell'appello. Ha dedotto la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 175 c.p.p., sostenendo di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che dagli atti risultava la notifica personale del decreto di citazione all'imputato e al difensore di fiducia in data 18.02.2021, e che non emergeva che il Tribunale fosse a conoscenza del fatto che, nel frattempo, l'imputato fosse detenuto.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    La restituzione nel termine per proporre impugnazione può essere negata quando dagli atti risulti la regolare conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la dedotta mancata conoscenza del processo non è configurabile se la citazione è stata notificata personalmente all'imputato e al difensore di fiducia.

  • art. 156 c.p.p.

    La notificazione del decreto di citazione effettuata personalmente all'imputato e al difensore di fiducia è idonea a dimostrare la regolarità della conoscenza del procedimento.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione nel termine per impugnare è infondata quando dagli atti processuali risulti che l'imputato ha ricevuto personalmente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e che, quindi, era posto in condizione di conoscere la pendenza del processo.
  • Chi deduce la mancata conoscenza del procedimento ai fini dell'art. 175 c.p.p. deve confrontarsi con gli elementi documentali già presenti nel fascicolo: la notifica personale del decreto di citazione è incompatibile, di regola, con l'asserita ignoranza del processo.
  • La mancata allegazione o risultanza, negli atti, della conoscenza da parte del giudice della detenzione sopravvenuta dell'imputato non incide, da sola, sulla legittimità del diniego della restituzione nel termine, quando la notificazione sia stata regolarmente eseguita.
  • Il ricorso per cassazione che censuri il rigetto della restituzione nel termine è inammissibile se fondato su una doglianza manifestamente infondata rispetto alle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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