Cassazione Penale, Sentenza n. 21889/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/07/2022: il ricorrente denunciava violazione ed erronea applicazione di legge sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato il divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 12, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998. Secondo il ricorrente tale divieto sarebbe applicabile solo quando le attenuanti concorrano con entrambe le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter (lett. "e" come requisito di contemporaneità), mentre la Corte d'appello lo avrebbe esteso anche nei casi in cui sia presente una sola delle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo corretta l'interpretazione della norma da parte della Corte territoriale: l'art. 12, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998 si applica quando le attenuanti concorrano con le aggravanti di cui ai commi 3-bis o 3-ter (la congiunzione "e" non richiede la contemporanea presenza di entrambe le aggravanti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, comma 3-quater
le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 cod. pen., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante all'aumento conseguente alle predette aggravanti
La Corte ha ritenuto che la congiunzione "e" non impone la contemporanea presenza delle due aggravanti: la disciplina speciale sul divieto di bilanciamento si applica ogniqualvolta una delle aggravanti previste dai commi 3-bis o 3-ter sia presente
d.lgs. n. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
Comma 3 (circostanze aggravanti per reati in concorso di più persone); comma 3-bis e 3-ter prevedono aggravanti specifiche (per es. uso di documenti contraffatti, fine di lucro). La Corte ha applicato la disciplina tenendo conto della esclusione di alcune aggravanti in seguito a pronuncia costituzionale, ma ritenendo sussistente comunque l'aggravante del fine di lucro (3-ter)
Codice penale, artt. 98 e 114
Riferimento alle attenuanti speciali escluse dalla disposizione del comma 3-quater: le attenuanti disciplinate dagli artt. 98 e 114 cod. pen. non rientrano nel divieto di bilanciamento posto dal comma 3-quater
Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 2022
La Corte d'appello ha tenuto conto della pronuncia costituzionale adattando il trattamento sanzionatorio e escludendo alcune aggravanti (es. uso di documenti contraffatti) in ottica di adeguamento d'ufficio
Sezioni Unite, sentenza n. 40982 del 21/06/2018
Giurisprudenza di legittimità citata come conferma della interpretazione per cui la disposizione del comma 3-quater è applicabile quando una delle aggravanti (3-bis o 3-ter) ricorre
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000,00
d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamata nella parte in cui sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale ai sensi della norma emergenziale sul processo
Massime di principio
- La congiunzione "e" nell'art. 12, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998 non va interpretata come requisito di contemporanea esistenza di entrambe le aggravanti (commi 3-bis e 3-ter): il divieto di bilanciamento si applica anche quando è presente una sola delle due aggravanti
- Se è presente una delle aggravanti previste dai commi 3-bis o 3-ter, le circostanze attenuanti (diverse da quelle degli artt. 98 e 114 cod. pen.) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante: la diminuzione va calcolata sulla pena già aumentata dall'aggravante
- L'adeguamento del trattamento sanzionatorio a seguito di pronunce costituzionali può comportare l'esclusione di specifiche aggravanti, ma non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina sul divieto di bilanciamento ove resti altra aggravante applicabile
- Nel proporre ricorso per cassazione su questioni di interpretazione normativa, occorre fornire argomentazioni solide e non ripetitive della stessa tesi già affrontata: la mancanza di novità o la manifesta infondatezza può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese e all'applicazione della Cassa delle ammende
- Quando si valuta il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, bisogna applicare la riduzione prevista dal comma 3-quater sul quantum risultante dopo l'aumento per l'aggravante; non è ammesso neutralizzare completamente l'aggravante con attenuanti ordinarie
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