Sentenza n. 315/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione a) del provvedimento dell'ufficio della motorizzazione civile di Salerno r.u.-OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, di sospensione della patente D, nonché delle altre patenti in possesso del ricorrente; b) dell'atto richiamato nel provvedimento di sospensione, ovvero il verbale della Commissione Medica Locale Patenti di Guida del -OMISSIS- c) di tutti atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, conosciuti e non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione della patente D e delle altre patenti possedute, unitamente al giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica Locale Patenti di Guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria e motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della patente D e delle altre patenti possedute, nonché il verbale della Commissione Medica Locale, deducendo l’illegittimità del giudizio sanitario e del conseguente provvedimento della Motorizzazione. Ha rappresentato di avere avuto un episodio sincopale isolato mentre era in servizio, seguito da accertamenti ospedalieri e da successive visite presso strutture sanitarie dell’impresa datrice di lavoro e presso la Commissione Medica Locale. Ha lamentato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 119 Codice della strada, l’eccesso di potere per irrazionalità, difetto assoluto di istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza e manifesta illogicità, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente le linee guida sulla sicurezza alla guida, il rischio connesso alla specifica attività lavorativa e gli esiti degli accertamenti successivi effettuati da strutture pubbliche. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 129, comma 2, Codice della strada e i medesimi vizi di eccesso di potere, assumendo che l’episodio sincopale, risalente a circa dieci mesi prima, fosse unico, non si fosse più ripetuto e avesse determinato una situazione immediatamente stabilizzata. Ha inoltre sostenuto che le certificazioni della Direzione Sanitaria RFI attestassero il recupero dell’idoneità.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la sospensione della patente costituisce espressione di un potere vincolato al previo accertamento dei requisiti psicofisici e che, in assenza dell’impugnazione del giudizio sanitario, la controversia avrebbe potuto esulare dalla giurisdizione amministrativa. Poiché il ricorrente ha impugnato anche il giudizio della Commissione Medica Locale, il giudice ha ritenuto che la posizione assumesse consistenza di interesse legittimo, con attrazione della controversia relativa alla sospensione della patente. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento sono stati ritenuti fondati su presupposti non erronei né travisati e coerenti con le risultanze degli accertamenti successivi. Il TAR ha riconosciuto l’esistenza di una valutazione tecnico-discrezionale non irragionevole, considerato che il ricorrente, pur avendo avuto un episodio isolato e transeunte di sincope, necessitava ancora di controlli periodici e non aveva prodotto la certificazione della Commissione Medica Locale attestante il recupero dei requisiti psicofisici. Le certificazioni della Direzione Sanitaria RFI, relative all’idoneità alle mansioni di operatore di esercizio, sono state ritenute non equipollenti alla certificazione delle Commissioni Mediche Locali, cui compete in via esclusiva l’accertamento dell’idoneità alla conduzione dei veicoli. È stata quindi ritenuta ragionevole la sospensione di tutte le patenti, in attesa della verifica del recupero dei requisiti e a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici.
La sospensione permane fino alla produzione della certificazione della Commissione Medica Locale che attesti il recupero dei requisiti psicofisici; non è sufficiente una diversa certificazione di idoneità alle mansioni lavorative.
art. 129 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
la patente di guida non può essere rilasciata a chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore
Le Commissioni Mediche Locali sono competenti ad accertare i requisiti fisici e psichici necessari alla conduzione dei veicoli; il giudizio negativo può essere contestato mediante ricorso gerarchico e nuova visita presso una Commissione centrale.
art. 128 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
È richiamato quale fondamento della revisione della patente disposta dall’amministrazione a seguito dell’accertamento sanitario.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenuta idonea alla decisione all’esito della camera di consiglio.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai dedotti difetti di istruttoria, irragionevolezza e arbitrarietà dell’azione amministrativa; il motivo è stato respinto.
Massime di principio
- La sospensione della patente fondata sull’accertamento della temporanea perdita dei requisiti psicofisici permane fino a quando l’interessato produca una certificazione della Commissione Medica Locale attestante il recupero dei requisiti prescritti.
- L’accertamento dell’idoneità psicofisica alla conduzione dei veicoli appartiene alle Commissioni Mediche Locali; una certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura medica del datore di lavoro, anche se attesta l’idoneità a specifiche mansioni lavorative, non è equipollente alla certificazione richiesta per il recupero dell’idoneità alla guida.
- La sospensione delle patenti può ritenersi ragionevole quando, anche a seguito di un episodio sincopale isolato, l’interessato necessiti ancora di controlli medico-sanitari periodici e non risulti certificato il recupero dei requisiti psicofisici necessari a condurre veicoli in sicurezza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-sanitarie si arresta in assenza di errori sui presupposti, travisamenti, carenze istruttorie o manifesta irragionevolezza; la decisione amministrativa è legittima se coerente con le risultanze degli accertamenti e con l’esigenza di prevenire rischi per la sicurezza della circolazione.
- Quando il ricorrente impugna sia il giudizio della Commissione Medica Locale sia il successivo provvedimento di sospensione della patente, la controversia è attratta nella giurisdizione amministrativa in quanto coinvolge una posizione di interesse legittimo relativa all’esercizio del potere amministrativo di accertamento e sospensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →