Cassazione Civile, Ordinanza n. 05473/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione, proposta dal geometra poi deceduto e proseguita dai suoi eredi, avverso una cartella/iscrizione contributiva per l'anno 2015 emessa dalla Cassa previdenziale di categoria a titolo di contribuzione minima e accessori. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, pur permanendo l'iscrizione all'albo professionale, il soggetto non svolgesse più di fatto la professione dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e il pensionamento, e aveva valorizzato la mancata presentazione dell'autocertificazione richiesta dalla Cassa come non decisiva e comunque non imputabile. La Cassa ricorre per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dei principi fissati dalla precedente ordinanza rescindente e delle norme che disciplinano l'obbligatorietà dell'iscrizione e la prova delle condizioni di esenzione: sostiene che, per i geometri iscritti all'albo, l'iscrizione alla Cassa e il contributo minimo siano dovuti in base alla sola iscrizione all'albo, salvo le deroghe previste dalle regole della Cassa, e che il giudice del rinvio abbia errato nel ritenere ancora applicabile la disciplina generale invocata dalla sentenza impugnata e nel disapplicare le modalità probatorie stabilite dalla Cassa per superare la presunzione di esercizio della professione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi, rilevando che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha violato i principi già enunciati nella precedente ordinanza rescindente. In particolare, ha errato nell'applicare l'art. 22, comma 2, della legge n. 773/1982 in senso incompatibile con il principio secondo cui, per i geometri liberi professionisti, ai fini dell'iscrizione obbligatoria e del contributo minimo, è sufficiente l'iscrizione all'albo, mentre è irrilevante l'occasionalità dell'esercizio e la mancata produzione di reddito; inoltre, ha errato nel non considerare vincolanti le disposizioni regolamentari della Cassa che fissano le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, tra cui l'autocertificazione nei casi previsti. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi ribaditi dalla Suprema Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non può essere decisa la causa in modo incompatibile con il principio di diritto già fissato dalla Corte di cassazione.
art. 1 della legge n. 37 del 1967
Richiamato dalla ricorrente tra le norme di disciplina dell'iscrizione e della previdenza di categoria.
art. 38 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della previdenza obbligatoria di categoria.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e ss.
Richiamato come fonte di disciplina delle casse privatizzate di previdenza.
artt. 2 e 3 l. n. 335/1995
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del sistema previdenziale e dei criteri di iscrizione/contribuzione.
art. 5 dello Statuto della CIPAG
La Corte lo considera disposizione legittima che prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa per i geometri iscritti all'albo che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nella prospettiva interpretativa delle fonti applicabili.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.
Richiamati per l'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
art. 22, comma 2, l. n. 773/1982
La Corte chiarisce che non può essere applicato per escludere l'obbligo contributivo in contrasto con il principio già fissato nel giudizio rescindente; la sentenza impugnata lo aveva utilizzato per ritenere facoltativa l'iscrizione in presenza di altra previdenza o pensione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova delle condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla sentenza d'appello per ritenere provata la mancata attività professionale; la cassazione non condivide tale esito perché il rilievo decisivo è dato dalle regole della Cassa sulla prova delle condizioni di esonero.
art. 1, commi 32 e 33, l. n. 537/1993
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla disciplina previdenziale e contributiva.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
art. 6 d.lgs. n. 103/1996
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.
artt. 10, 11 e 22 l. n. 773/1982
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte ribadisce la prevalenza del principio già fissato nella precedente ordinanza rescindente e delle regole della Cassa.
delibera CIPAG n. 2/2003
È considerata fonte regolamentare che stabilisce le condizioni e le modalità dell'autocertificazione per superare la presunzione di esercizio della professione.
delibera CIPAG n. 123/09
È considerata fonte regolamentare che disciplina l'eventuale esclusione dell'iscrizione per i geometri dipendenti presso terzi, in presenza di determinate condizioni contrattuali e dichiarazioni del datore di lavoro.
d.m. 27 febbraio 2003
Atto di approvazione dello statuto della CIPAG richiamato nel giudizio.
d.m. 24 marzo 2003
Atto di approvazione della delibera CIPAG n. 2/2003 richiamato nel giudizio.
d.m. 14 luglio 2009
Atto di approvazione della delibera CIPAG n. 123/09 richiamato nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione: non può riesaminare la questione in modo incompatibile con la pronuncia rescindente, né applicare norme in contrasto con essa.
- Per le casse previdenziali privatizzate, quando lo statuto legittimamente prevede l'iscrizione obbligatoria per gli iscritti all'albo che esercitano la professione, la mera iscrizione all'albo può essere sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo, anche se l'attività sia svolta in modo occasionale o non produca reddito, salvo specifiche deroghe regolamentari.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale o la titolarità di altra pensione non escludono di per sé l'obbligo contributivo verso la cassa professionale, ove la disciplina di categoria preveda diversamente in coerenza con il sistema previdenziale complessivo.
- Le deroghe alla presunzione di esercizio della professione derivante dall'iscrizione all'albo possono essere subordinate al rispetto delle condizioni e delle modalità probatorie fissate dalla cassa; il giudice non può disapplicarle se legittimamente adottate.
- In tema di esenzione o non debenza di contributi previdenziali di categoria, l'onere di provare i presupposti della deroga grava sull'iscritto, secondo le regole stabilite dalla disciplina speciale e dalle fonti regolamentari dell'ente.
- La prova dell'assenza di esercizio professionale non può essere valorizzata in modo autonomo e svincolato dalle modalità di accertamento previste dall'ente previdenziale, quando tali modalità siano espressamente previste per consentire i controlli sull'attività svolta e sui redditi prodotti.
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