Sentenza n. 4718/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7984/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7984/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7984/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni del personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 novembre 2025 e non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, compreso l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute alla ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, o un funzionario da questi delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini di decadenza decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Sono state inoltre impartite prescrizioni sulle modalità telematiche di deposito degli atti del commissario mediante PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo e dell'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il suo termine dilatorio è stato ritenuto inutilmente decorso, consentendo la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, beneficio oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo specifico agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'Amministrazione ne sia stata portata a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione finale.
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