Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17870/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione aggravata ai danni di Romano Pasquale. Il ricorrente deduceva insufficienza della gravità indiziaria basata su una sola conversazione intercettata, contestava la qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (sia sotto il profilo del metodo mafioso che dell'agevolazione del sodalizio) e censurava le esigenze cautelari ritenute non adeguatamente motivate, anche alla luce dell'occasionalità della condotta e della detenzione già in atto dal 2019.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la decisione del Tribunale del riesame si fosse fondata su un elemento isolato (una intercettazione ambientale) senza un'adeguata valutazione critica delle argomentazioni difensive e senza individuare il contributo causale di Startari nell'ipotizzata estorsione. Per tali ragioni la gravità indiziaria deve essere rivalutata; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'aggravante per metodo mafioso/agevolazione non risultasse adeguatamente dimostrata: mancavano elementi concreti e specifici sul ricorso al metodo mafioso e sull'effettiva utilità/agevolazione del sodalizio; il Tribunale del riesame non ha motivato in concreto tali profili

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata per la competenza al rinvio; la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • Un'unica intercettazione isolata ha valore indiziario ma difficilmente è sufficiente da sola a fondare misure cautelari gravi; è necessario valutare il contesto, la ripetizione, e il contributo causale del soggetto.
  • Quando si allega l'aggravante di cui all'art. 416-bis, il giudice deve indicare elementi concreti e specifici che dimostrino sia l'uso del metodo mafioso (intimidazione spiccatamente mafiosa) sia l'effettiva utilità o agevolazione arrecata al sodalizio; mere affermazioni generiche non bastano.
  • Il tribunale che riesamina una misura cautelare deve rispondere puntualmente alle osservazioni difensive e non limitarsi a riprodurre la motivazione del giudice di primo grado; la mancata analisi critica può portare all'annullamento.
  • Nelle ipotesi di condotte apparentemente preparatorie o occasionali, occorre maggiore cautela nel ritenere sussistenti esigenze cautelari proporzionate rispetto al rischio concreto di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Se emergono dubbi rilevanti sulla qualificazione del fatto e sul ruolo dell'imputato rispetto ad altri soggetti coinvolti, la strada corretta è la rivalutazione della gravità indiziaria e, se del caso, l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.