Sentenza n. 786/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 163 del 2026: IN RELAZIONE ALLA Sentenza n. 1062/2023 pubbl. il 24/05/2023 RG n. 6935/2022, TRIBUNALE DI TORINO (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. TRITTA, PASSATA IN GIUDICATO. quanto al ricorso n. 164 del 2026: IN RELAZIONE ALLA Sentenza n. 55/2024 pubbl. il 16/01/2024 RG n. 2647/2023, TRIBUNALE DI TORINO (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. PASTORE, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, con omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso separati giudizi di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passate in giudicato, e il pagamento delle somme riconosciute. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero soccombente. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione ai giudicati; il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza contestare l’inottemperanza. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e caratterizzati da identità di motivazione e dispositivo, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per ordinare l’esecuzione dei giudicati. Ha ordinato al Ministero di pagare alle ricorrenti le somme liquidate nelle sentenze del Tribunale di Torino entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro, oltre accessori, a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, attraverso la quale il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza passata in giudicato deve essere prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione delle spese professionali, ulteriormente ridotte dal TAR in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale passato in giudicato in copia conforme, lo abbia notificato all’amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non abbia eseguito quanto dovuto.
- In presenza di un giudicato che imponga il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di economia e sollecita definizione, senza alterare l’autonomia delle singole decisioni né impedire la liquidazione distinta delle spese per ciascun ricorso.
- Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza.
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