Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34672/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un acquirente aveva convenuto la società fornitrice chiedendo l'eliminazione dei vizi e il risarcimento del danno relativi a un impianto di aspirazione di polveri e trucioli di legno acquistato per la propria falegnameria. Sosteneva che, pochi mesi dopo l'installazione, il macchinario avesse presentato cattivo funzionamento per infiltrazioni di acqua piovana e che il vizio fosse stato tempestivamente denunciato. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, qualificando il rapporto come vendita e non appalto, ritenendo non provata la tempestiva denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. e negando che vi fosse stato un riconoscimento del vizio da parte della venditrice. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1667 ss. e 1470 ss. c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il preventivo e la rappresentazione grafica dimostravano la promessa di realizzazione di un opus e quindi la natura di appalto; con il secondo si lamentava la violazione dell'art. 1495 c.c. per avere la corte d'appello escluso il riconoscimento del vizio da parte della venditrice.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto le eccezioni di tardività dell'impugnazione e di difetto di specialità della procura. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura era diretta in realtà a contestare l'accertamento in fatto sulla qualificazione del contratto, correttamente compiuto dai giudici di merito in termini di vendita di un macchinario industriale con installazione accessoria. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la consistenza del bene e le obbligazioni assunte erano state espressamente valutate. Ha poi rigettato il secondo motivo, reputando che anche la censura sul preteso riconoscimento dei vizi si risolvesse in una contestazione di merito non scrutinabile in cassazione; comunque dai documenti richiamati non emergeva alcun riconoscimento dei vizi, ma semmai un espresso respingimento delle contestazioni e una disponibilità meramente conciliativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Nella vendita, la denuncia dei vizi deve essere tempestiva; la mancata prova della denuncia entro otto giorni dalla scoperta comporta decadenza dalla garanzia, con riflessi anche sulla domanda risarcitoria fondata sui medesimi vizi.

  • artt. 1667 ss. c.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come appalto e l'applicazione della relativa disciplina sulla garanzia per vizi.

  • artt. 1470 ss. c.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere che il contratto dovesse essere qualificato come vendita ovvero, secondo la sua tesi, per contestare la qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usata per contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non valutato; non comprende la mera omessa considerazione di un singolo mezzo istruttorio se il fatto storico è stato comunque esaminato.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo se siano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale, specificamente indicati e argomentati.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato, in combinazione con l'art. 159 c.p.c., per il principio di conservazione degli atti e per attribuire alla procura un significato idoneo a produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato, in combinazione con l'art. 1367 c.c., per superare eventuali incertezze sulla procura attraverso il principio di conservazione degli atti.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    La scadenza di un termine processuale in giorno di sabato comporta il differimento al primo giorno non festivo successivo; la regola si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data rilevante, per effetto della disciplina transitoria richiamata.

  • art. 58, comma 3, L. 69/2009

    La norma ha esteso l'efficacia dell'art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai procedimenti già pendenti, con efficacia solo per il futuro e per i termini scadenti dopo l'entrata in vigore della legge.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale al ricorso per cassazione, se apposta a margine o in calce al ricorso già redatto, conserva il requisito di specialità per il collegamento materiale con l'atto impugnatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nella distinzione tra vendita e appalto di un impianto o macchinario, occorre verificare se la prestazione di facere sia solo accessoria rispetto al trasferimento di un bene industriale già individuato, oppure se il lavoro costituisca la prestazione prevalente e la materia un semplice mezzo per la realizzazione dell'opera.
  • La qualificazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare la mancata valutazione di singoli documenti o mezzi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Per dedurre la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale.
  • Nel contratto di vendita, la mancata tempestiva denuncia dei vizi nei termini di legge comporta la decadenza dalla garanzia, e tale decadenza si riflette anche sulla domanda risarcitoria quando il danno derivi dai medesimi vizi della cosa venduta.
  • Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore è un accertamento di fatto del giudice di merito; può essere ritenuto solo se dagli atti risulti un'effettiva ammissione, non essendo sufficiente una mera disponibilità conciliativa o un contatto volto a mantenere buoni rapporti.
  • La procura speciale al ricorso per cassazione, se apposta a margine o in calce al ricorso già redatto, può ritenersi speciale per il necessario collegamento materiale con l'atto impugnato, secondo il principio di conservazione degli atti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.