Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 334/2025, pubblicata il 13.06.2025, RGN. 1149/2024, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 13.6.2025.

Giustizia amministrativa202501130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 334/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio finanziario di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.500,00 secondo le modalità previste dalla normativa sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 13 giugno 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese liquidate al difensore. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a dare attuazione alla pronuncia.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 122, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce, unitamente al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la base normativa delle modalità di attribuzione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione statale al pagamento o all'attribuzione di un beneficio non viene eseguita, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del comando giudiziale.
  • Ai fini dell'azione esecutiva nei confronti di un'amministrazione statale obbligata al pagamento di somme, è necessario che sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su semplice richiesta dell'interessato qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento, fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione statale soccombente, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato ricorrendo, nei limiti della disciplina applicabile, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.