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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella TARSU relativa all'anno 2004, dell'importo complessivo di 92.745,72 euro, notificata alla Aeroviaggi S.p.A. per immobili destinati ad attività alberghiera. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo illegittima la differenziazione tra le tariffe applicate agli esercizi alberghieri e quelle applicate alle civili abitazioni e ritenendo che il Comune avrebbe dovuto motivare la mancata applicazione alle imprese turistiche dei benefici previsti dalla legge quadro sul turismo. Il Comune ha contestato tali conclusioni, sostenendo che la differenziazione tariffaria era legittima e che non esisteva alcun obbligo automatico di ridurre la TARSU per le imprese turistiche. Aeroviaggi, con ricorso incidentale, ha invece contestato la legittimità delle tariffe differenziate tra alberghi e abitazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e respinto quello incidentale di Aeroviaggi. Ha ritenuto legittima la differenziazione delle tariffe TARSU tra utenze domestiche e non domestiche, inclusa la distinzione tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri, poiché questi ultimi hanno normalmente una maggiore capacità produttiva di rifiuti. Ha inoltre stabilito che la legge n. 135 del 2001 non attribuiva alle imprese turistiche un diritto automatico alla riduzione delle tariffe TARSU, trattandosi di agevolazioni la cui concessione rientra nella discrezionalità dell'ente locale. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente e confermando quindi la cartella di pagamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 135 del 2001, art. 7, comma 4

    Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 17, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

    La disposizione non impone automaticamente al Comune di modificare o ridurre le tariffe TARSU applicate agli alberghi. L'eventuale concessione di agevolazioni costituisce una facoltà discrezionale dell'ente locale, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa applicabile.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69

    Le tariffe TARSU possono essere articolate per categorie di locali e attività, tenendo conto della diversa attitudine alla produzione di rifiuti e del rapporto tra tariffe e costi del servizio. La legittimità non dipende dal confronto meramente aritmetico tra le singole tariffe, ma dalla loro coerenza con la classificazione economica e con i costi del servizio.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 8

    La determinazione della tariffa è rimessa agli enti locali; ciò consente al Comune di prevedere fasce differenziate per utenze domestiche e non domestiche e, all'interno di queste, di distinguere gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • È generalmente legittimo applicare agli esercizi alberghieri una tariffa TARSU superiore a quella delle civili abitazioni, perché l'attività alberghiera è normalmente considerata maggiormente produttiva di rifiuti.
  • La stagionalità dell'attività alberghiera non rende di per sé illegittima la tariffa ordinaria; può eventualmente giustificare riduzioni specifiche, se previste dal regolamento comunale.
  • Le norme che estendono alle imprese turistiche le agevolazioni previste per l'industria non attribuiscono automaticamente il diritto a una riduzione della TARSU: occorre verificare se il Comune abbia previsto concretamente tale beneficio.
  • L'annullamento integrale di una cartella è sproporzionato quando l'eventuale illegittimità riguarda soltanto la misura della tariffa; in tal caso, ove possibile, il giudice dovrebbe rideterminare l'importo applicando la tariffa corretta.
  • Per contestare una tariffa comunale non basta dimostrare che essa è più elevata rispetto a quella di un'altra categoria: occorre contestare concretamente la classificazione, la motivazione, il regolamento applicabile o il rapporto tra tariffa e costi del servizio.

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