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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04559/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo proposto non fosse consentito perché privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente ripetitivo. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per il reato contestato non risulta riformata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri di legalità della pena di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. Il motivo era diretto a contestare la dosimetria della pena, in particolare il discostamento dal minimo edittale operato dal giudice di primo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era meramente reiterativa e non si confrontava con le argomentazioni dei giudici di merito, che avevano motivato in modo congruo richiamando i precedenti penali dell'imputato, la sua evidente tendenza recidivante e le caratteristiche della condotta contestata.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma sui criteri di commisurazione della pena è richiamata come parametro di legalità della pena; la Corte rileva che il giudice di merito l'ha applicata con motivazione congrua, valorizzando precedenti penali, tendenza recidivante e caratteristiche del fatto.

  • art. 133-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente come criterio di legalità della pena; la Corte non ravvisa errori applicativi e considera adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 493-ter c.p.

    È il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; il ricorso non ne mette in discussione la configurazione, ma solo il trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso in cassazione contro la sola dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve in una riproposizione delle doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando richiama elementi concreti e rilevanti, quali i precedenti penali dell'imputato, la sua tendenza recidivante e le peculiarità della condotta, anche per giustificare il discostamento dal minimo edittale.
  • In sede di legittimità, la censura sulla pena deve evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione; non è consentito limitarsi a contestazioni generiche o meramente reiterative.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

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