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Sentenza

Sentenza n. 2866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’annullamento d’ufficio di due permessi di costruire e della conseguente ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo l’annullamento d’ufficio, disposto nel 2022, dei permessi di costruire rilasciati nel 2012 e nel 2017. Il primo permesso riguardava la realizzazione di una casa colonica con pertinenze agricole mediante accorpamento della capacità edificatoria di due fondi distinti; il secondo autorizzava il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile in deposito per la conduzione del fondo agricolo. Il Comune aveva ritenuto mancante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, richiesta dalla normativa regionale per l’accorpamento delle volumetrie, e aveva giustificato il superamento del termine ordinario per l’autotutela sostenendo che il privato avesse falsamente rappresentato, anche implicitamente, il possesso del requisito soggettivo. L’appellante deduceva: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, perché non vi era stata alcuna falsa dichiarazione o falsa rappresentazione consapevole e il termine di dodici mesi era ormai decorso; carenza istruttoria e concorso colposo del Comune, che avrebbe dovuto verificare il requisito; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e omessa ponderazione dell’interesse pubblico con l’affidamento maturato; erronea applicazione della disciplina regionale, sostenendo il possesso sostanziale dei requisiti di imprenditore agricolo e coltivatore diretto; irrilevanza della qualifica IAP rispetto alla successiva destinazione dell’immobile a deposito agricolo. Con riferimento all’ordinanza di demolizione, impugnata con motivi aggiunti, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 anziché dell’art. 38, la mancata valutazione della possibilità di rimuovere soltanto la parte eventualmente abusiva o di applicare una sanzione pecuniaria, nonché il difetto di motivazione e la sproporzione della demolizione integrale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando sia il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio dei permessi di costruire sia l’ordinanza di demolizione. In via assorbente, ha ritenuto fondato il primo motivo. La mera presentazione di un’istanza edilizia relativa a un intervento riservato agli imprenditori agricoli a titolo principale non costituisce, di per sé, falsa rappresentazione dei fatti né falsa dichiarazione implicita del possesso della qualifica IAP. Il requisito soggettivo doveva essere verificato dal responsabile del procedimento nell’istruttoria; dagli atti non risultava che il privato avesse dichiarato consapevolmente una circostanza non vera o avesse occultato informazioni idonee a indurre in errore l’amministrazione. Pertanto, non ricorrevano i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 per derogare al termine di dodici mesi, ampiamente decorso rispetto ai titoli del 2012 e del 2017. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’annullamento era comunque carente quanto alla motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, essendosi il Comune limitato al richiamo al ripristino della legalità senza comparare tale interesse con l’affidamento del privato, maturato a distanza di tempo. I vizi dell’annullamento si sono riflessi sull’ordinanza di demolizione, impugnata in via derivata. Gli ulteriori motivi d’appello sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    termine di dodici mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio; comma 2-bis sulle false rappresentazioni dei fatti

    Il superamento del termine ordinario è consentito solo in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti consapevole o comunque rimproverabile al privato; la mera presentazione di un’istanza edilizia non equivale a falsa dichiarazione del possesso di un requisito soggettivo che l’amministrazione deve verificare d’ufficio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata richiamata con riferimento all’ordinanza di demolizione, ma le relative questioni sono state accolte in via derivata per l’illegittimità dell’annullamento dei titoli edilizi.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    La norma è stata invocata dall’appellante quale disciplina dell’abusività sopravvenuta, in alternativa all’art. 31; la questione è rimasta assorbita dall’annullamento dell’atto presupposto.

  • punto 1.8 delle direttive allegate alla l.r. Campania n. 14/1982

    La disposizione riserva l’accorpamento delle capacità edificatorie di fondi distinti per la realizzazione di edifici residenziali in zona agricola agli imprenditori agricoli a titolo principale, oggi qualificati come imprenditori agricoli professionali.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria conclusiva depositata dall’appellante.

Massime di principio

  • La deroga al termine ordinario per l’annullamento d’ufficio prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 presuppone una falsa rappresentazione dei fatti consapevole o comunque rimproverabile al privato; non è sufficiente che il provvedimento ampliativo sia stato rilasciato sulla base di un presupposto non verificato dall’amministrazione.
  • La mera presentazione di un’istanza per ottenere un titolo edilizio subordinato al possesso di uno specifico requisito soggettivo non integra, neppure per reticenza, una falsa rappresentazione implicita del possesso di tale requisito, quando l’interessato non lo abbia espressamente dichiarato e la sua verifica rientri nell’istruttoria amministrativa.
  • L’amministrazione non può imputare esclusivamente al privato l’erroneità dei presupposti di un titolo edilizio quando abbia omesso di svolgere la verifica istruttoria sul requisito soggettivo essenziale per il rilascio del titolo; tale omissione impedisce di configurare una falsa rappresentazione esclusiva e consapevole idonea a giustificare l’autotutela tardiva.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio adottato a notevole distanza di tempo richiede una motivazione concreta e specifica sull’interesse pubblico attuale alla rimozione e sulla sua ponderazione con l’affidamento del destinatario; il mero richiamo al ripristino della legalità non è sufficiente.
  • L’illegittimità dell’annullamento d’ufficio del titolo edilizio si riflette sull’ordinanza di demolizione adottata quale atto conseguenziale, determinandone l’annullamento per illegittimità derivata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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