Cassazione Civile, Ordinanza n. 30677/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da un consorzio contro l’esecuzione promossa dal fallimento di una società appaltatrice sulla base di un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di lavori eseguiti nell’ambito di un rapporto di appalto collegato a una concessione affidata da un Comune a un’ATI. Il tribunale aveva accolto l’opposizione solo quanto all’IVA, ritenuta non dovuta; la corte d’appello aveva invece respinto l’impugnazione del consorzio, ritenendo ammissibile l’eccezione di compensazione ma reputando che il controcredito risarcitorio fosse sorto già nel giugno 2008, al momento dell’inadempimento dell’appaltatrice e dell’abbandono del cantiere, dunque prima del decreto ingiuntivo del 1° dicembre 2008 e comunque prima della scadenza del termine per opporlo. Il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla solidarietà passiva e sul regresso, sostenendo che il credito verso la mandante non era sorto al momento dell’inadempimento verso il Comune, ma solo quando, ottenuta l’autorizzazione al subappalto nel 2009, aveva sostenuto concretamente i costi delle opere e dei servizi; 2) violazione dell’art. 1243 c.c., perché il credito non era comunque liquido ed esigibile, né di pronta e facile liquidazione, al momento rilevante; 3) nullità per difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza di un credito liquido ed esigibile alla data del decreto ingiuntivo; 4) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’autorizzazione comunale al subappalto solo nel 2009, con conseguente maturazione successiva del preteso diritto di regresso o risarcitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi del ricorso, ritenendoli connessi e fondati, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Ha osservato che la corte territoriale aveva confuso il momento dell’inadempimento della controparte con il momento di maturazione del controcredito azionato in compensazione. In particolare, la Cassazione ha distinto il diritto di regresso del condebitore solidale dal diritto al risarcimento del danno da inadempimento, precisando che il primo sorge al pagamento, mentre il secondo nasce solo quando siano integrati tutti gli elementi costitutivi, compreso il danno causalmente ricollegato alla condotta. Nel caso concreto, poiché il credito opposto in compensazione era stato qualificato come risarcitorio, il giudice del rinvio dovrà verificare se esso fosse già sorto e, soprattutto, fosse determinabile in via di pronta e facile liquidazione entro il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; solo in tal caso la compensazione sarebbe stata opponibile in sede esecutiva. In mancanza di tale accertamento, la preclusione derivante dal titolo monitorio non poteva essere affermata.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
norma che introduce l’opposizione all’esecuzione, dando luogo a un giudizio di cognizione in cui l’opponente deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e può dedurre in compensazione solo un controcredito opponibile secondo le regole sulla preclusione derivante dal titolo.
art. 1219 c.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte chiarisce che il solo inadempimento non basta a far sorgere il credito risarcitorio; occorre anche il danno.
art. 1243 c.c.
la compensazione legale richiede crediti certi, liquidi ed esigibili; la compensazione giudiziale è ammissibile solo se il controcredito è certo nell’an e di pronta e facile liquidazione. Se è controversa la stessa esistenza del controcredito, l’eccezione di compensazione non è proponibile utilmente.
art. 1242 c.c.
la compensazione opera di diritto dal giorno della coesistenza dei crediti, ma il giudice non può rilevarla d’ufficio.
art. 1298 c.c.
richiamato ai fini della disciplina dei rapporti interni tra condebitori solidali e della misura del regresso.
art. 1299 c.c.
il diritto di regresso del condebitore solidale sorge al momento del pagamento verso il creditore comune e nei limiti stabiliti dai rapporti interni.
art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nei motivi a sostegno della solidarietà nell’ATI, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 48, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato nei motivi a sostegno della disciplina dell’ATI, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 641 c.p.c.
evocato quale termine entro cui l’eccezione di compensazione deve essere proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se il controcredito esisteva già prima della formazione del titolo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Massime di principio
- In sede di opposizione all’esecuzione, il debitore che opponga in compensazione un proprio controcredito deve provarne l’esistenza e la posteriorità rispetto alla formazione del titolo esecutivo, poiché i fatti estintivi anteriori al titolo sono coperti dalla preclusione/giudicato derivante dal decreto non opposto tempestivamente.
- La compensazione legale ex art. 1243, comma 1, c.c. presuppone crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili; la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. è ammissibile solo se il controcredito è certo nell’an e di pronta e facile liquidazione.
- Se è controversa l’esistenza stessa del controcredito, e non soltanto la sua liquidità, non può operare né la compensazione legale né quella giudiziale.
- Il diritto di regresso del condebitore solidale sorge solo al momento del pagamento effettuato al creditore comune, mentre il diritto al risarcimento del danno da inadempimento nasce solo quando siano integrati tutti gli elementi della fattispecie, incluso il danno causalmente ricollegato alla condotta inadempiente.
- Quando il controcredito viene qualificato come risarcitorio, il giudice deve accertare non solo il fatto dell’inadempimento, ma anche il momento di maturazione del danno e la sua determinabilità, per stabilire se il credito fosse già opponibile in compensazione alla data rilevante.
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