Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 26/06/2019 n. 17200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma la legittimità dell’avviso di liquidazione con cui erano state revocate le agevolazioni prima casa. I contribuenti avevano dichiarato nel rogito soltanto l’impegno a trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi, senza dichiarare di svolgervi attività lavorativa. Non avendo adempiuto all’obbligo di trasferimento della residenza, non potevano invocare successivamente il diverso requisito dell’attività lavorativa nel medesimo Comune. La sentenza d’appello viene cassata senza rinvio, con rigetto del ricorso originario e compensazione integrale delle spese.

Agevolazione prima casa: revoca per mancato trasferimento della residenza e irrilevanza dell’attività lavorativa non dichiarata nell’atto

Agevolazione prima casa e revoca del beneficio

La controversia riguarda un avviso di liquidazione relativo a maggiore imposta IVA per l’anno 2010, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa. Il beneficio era stato applicato al momento della stipula del rogito, ma l’Amministrazione finanziaria lo aveva successivamente revocato perché i contribuenti non avevano trasferito la residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile entro il termine previsto dalla legge.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo sufficiente la prova che l’immobile si trovasse nel Comune in cui essi esercitavano la propria attività lavorativa, requisito considerato dalla normativa alternativo al trasferimento della residenza.

Motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Secondo l’Agenzia, la Commissione regionale aveva erroneamente riconosciuto ai contribuenti un requisito diverso da quello da loro indicato nel rogito notarile. Nell’atto di acquisto, infatti, i contribuenti si erano impegnati a trasferire la residenza nel Comune dell’immobile, mentre non avevano dichiarato di svolgere nello stesso Comune la propria attività lavorativa.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Dichiarazioni contenute nel rogito e mancato trasferimento della residenza

La Corte rileva come sia pacifico, anche sulla base del contratto di compravendita riprodotto nel ricorso, che:

  • i contribuenti avevano dichiarato di impegnarsi a stabilire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;
  • nell’atto non avevano dichiarato la sussistenza del requisito alternativo relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa nel medesimo Comune;
  • il trasferimento della residenza non era stato effettuato entro il termine previsto;
  • l’avviso di liquidazione era stato emesso proprio per contestare tale inadempimento.

La questione decisiva consiste quindi nello stabilire se il contribuente possa, dopo avere indicato nell’atto un determinato presupposto dell’agevolazione e non averlo rispettato, invocare in sede contenziosa un diverso requisito alternativo non menzionato nel rogito.

Principio giurisprudenziale applicato

La Corte richiama il principio affermato dall’ordinanza n. 6501 del 16 marzo 2018 della Sezione tributaria, secondo cui l’agevolazione prima casa, pur in presenza dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone una specifica dichiarazione del contribuente nell’atto di acquisto.

Il contribuente deve quindi dichiarare nell’atto il requisito in base al quale intende usufruire dell’agevolazione. Tra i requisiti alternativi rientrano:

  • il trasferimento della residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;
  • lo svolgimento della propria attività lavorativa nel medesimo Comune.

La dichiarazione è necessaria perché le agevolazioni fiscali sono subordinate a una manifestazione di volontà dell’avente diritto e perché l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare, già sulla base dell’atto, la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.

Impossibilità di sostituire successivamente il requisito dichiarato

La Corte ribadisce che il beneficio non può essere recuperato sulla base di un presupposto diverso da quello originariamente indicato nell’atto di acquisto, una volta accertata l’inesistenza o l’inadempimento del requisito dichiarato.

Pertanto, se il contribuente ha richiesto l’agevolazione impegnandosi a trasferire la residenza entro diciotto mesi e tale trasferimento non è avvenuto, non può successivamente fondare il beneficio sullo svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune dell’immobile, qualora tale requisito non sia stato formalmente dichiarato nel rogito.

La Corte richiama, oltre alla Cass. n. 6501/2018, anche le pronunce Cass. n. 13850/2017, Cass. n. 11265/2016, Cass. n. 3457/2016, Cass. n. 2777/2016 e Cass. n. 8355/2016.

Irrilevanza della situazione di fatto

La Corte richiama inoltre l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell’agevolazione, è necessario il tempestivo trasferimento della residenza anagrafica secondo quanto dichiarato nell’atto di acquisto.

La concreta situazione abitativa o fattuale del contribuente non è sufficiente a sostituire il requisito formale previsto dalla legge. Di conseguenza, l’eventuale effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune dell’immobile, se non formalmente indicato nell’atto quale autonomo fondamento dell’agevolazione, non impedisce la revoca del beneficio per mancato trasferimento della residenza.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ritiene legittimo l’avviso di liquidazione emesso a seguito del mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia viene cassata senza rinvio, poiché la causa può essere decisa direttamente nel merito. Il ricorso originario dei contribuenti viene rigettato.

Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio vengono integralmente compensate, in considerazione del fatto che la controversia è stata definita sulla base di un orientamento giurisprudenziale recente.

Dispositivo

La Corte:

  • accoglie il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassa la sentenza impugnata;
  • decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti;
  • compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle dei giudizi di merito.

La decisione è stata assunta in Roma il 27 marzo 2019.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.