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Regolamento

Regolamento (UE) 2012/1151

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Normativa europea32012R1151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento armonizza i regimi UE di denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG), disciplinando requisiti, registrazione, tutela, etichettatura e controlli. Istituisce inoltre le indicazioni facoltative di qualità, compresa quella di «prodotto di montagna», e definisce procedure di opposizione, modifica e cancellazione delle registrazioni. Abroga i regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, con disposizioni transitorie per i nomi già registrati.

Istituisce un quadro UE per la protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, la registrazione delle specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e ai prodotti agricoli e alimentari dell’allegato I del regolamento, tra cui birra, cioccolato, prodotti di panetteria e pasta. Le regole sui regimi DOP/IGP e STG possono riguardare anche prodotti di paesi terzi che soddisfano i requisiti e, per le indicazioni geografiche, prodotti tutelati da accordi internazionali dell’UE. Sono esclusi bevande spiritose, vini aromatizzati e prodotti vitivinicoli definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, salvo gli aceti di vino. Il regolamento lascia impregiudicate le altre norme UE sull’immissione in commercio, sull’organizzazione dei mercati e sull’etichettatura. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 14 dicembre 2012; gli obblighi di etichettatura previsti dagli articoli 12, paragrafo 3, e 23, paragrafo 3, si applicano dal 4 gennaio 2016, salvo i prodotti già immessi sul mercato.

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 riunisce e aggiorna i regimi di qualità dell’Unione per rendere riconoscibili e tutelare le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, remunerare gli sforzi dei produttori e assicurare informazioni affidabili ai consumatori. Nel contesto della semplificazione della politica agricola comune e della valorizzazione delle produzioni rurali, sostituisce i regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, senza modificare le discipline specifiche UE relative, tra l’altro, a vini, bevande spiritose, prodotti biologici e regioni ultraperiferiche.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e ai prodotti dell’allegato I del regolamento. Quest’ultimo comprende, per DOP e IGP, tra gli altri, birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti da forno, pasta, sale, oli essenziali, fieno, sughero, lana, cuoio e piume; per STG comprende anche piatti pronti. La Commissione può integrare l’elenco per tener conto di impegni internazionali o di nuovi metodi e materiali, purché i prodotti siano strettamente connessi all’agricoltura o all’economia rurale.

Sono esclusi bevande spiritose, vini aromatizzati e prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatta eccezione per gli aceti di vino. Restano applicabili le altre norme UE sull’immissione in commercio, sull’organizzazione comune dei mercati e sull’etichettatura alimentare. Tra le definizioni rilevanti, «tradizionale» presuppone un uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo che permetta la trasmissione delle conoscenze tra generazioni, e comunque non inferiore a 30 anni.

DOP e IGP: requisiti e disciplinare

La denominazione di origine protetta identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, eccezionalmente, paese determinato, la cui qualità o le cui caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dall’ambiente geografico e i cui processi produttivi si svolgono nell’area delimitata. L’indicazione geografica protetta identifica un prodotto per il quale una qualità, la reputazione o un’altra caratteristica è essenzialmente attribuibile all’origine geografica e almeno una fase della produzione si svolge nell’area.

L’articolo 5, paragrafo 3, ammette eccezionalmente una DOP anche quando animali vivi, carni o latte provengano da un’area più ampia o diversa, a condizione che la zona di produzione delle materie prime sia delimitata, vi siano condizioni produttive specifiche e controllate e la denominazione fosse riconosciuta nel paese d’origine come denominazione di origine prima del 1° maggio 2004. La Commissione può inoltre precisare restrizioni e deroghe sulla provenienza dei mangimi, sulla macellazione e sull’origine delle materie prime.

Il disciplinare previsto dall’articolo 7 deve indicare almeno il nome, la descrizione del prodotto e delle sue caratteristiche, la zona geografica, gli elementi che dimostrano l’origine, il metodo di ottenimento e il legame tra prodotto e territorio. Può includere regole di confezionamento nella zona delimitata solo se il gruppo richiedente le giustifica specificamente per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare i controlli, nel rispetto del diritto UE e della libera circolazione. Deve inoltre riportare le autorità o gli organismi di controllo e le eventuali regole specifiche di etichettatura.

Non sono registrabili termini generici; sono inoltre previsti limiti per nomi in conflitto con varietà vegetali o razze animali, nomi omonimi che possano confondere i consumatori e denominazioni che, tenuto conto della notorietà di un marchio, siano idonee a trarre in errore sull’identità del prodotto.

Domanda, registrazione e opposizione DOP/IGP

Le domande DOP/IGP sono presentate da gruppi di produttori o trasformatori del prodotto interessato. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo se è l’unico produttore richiedente e ricorrono le condizioni territoriali o di differenziazione previste dall’articolo 49. Le domande relative a una zona di uno Stato membro sono sottoposte alle autorità nazionali, che svolgono un esame e una procedura nazionale di opposizione; quelle riferite a zone di paesi terzi possono essere presentate direttamente alla Commissione o tramite le autorità del paese interessato.

La Commissione esamina le domande entro un termine indicativo di sei mesi; se lo supera, comunica per iscritto i motivi del ritardo. Se ritiene soddisfatti i requisiti, pubblica nella GUUE il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi e i soggetti legittimati possono notificare opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione. La notifica deve essere seguita, entro due mesi, da una dichiarazione motivata; la Commissione verifica che l’opposizione sia ricevibile e invita le parti a consultazioni per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su richiesta del richiedente. In assenza di opposizioni ricevibili, la Commissione registra il nome; in caso di accordo tra le parti procede alla registrazione, mentre in mancanza di accordo decide secondo la procedura prevista dall’articolo 52.

Dal deposito della domanda presso la Commissione, lo Stato membro può concedere una protezione nazionale transitoria. Essa cessa con la decisione UE o con il ritiro della domanda, vale solo sul territorio nazionale e non deve incidere sugli scambi intra-UE o internazionali.

Protezione, marchi ed etichettatura DOP/IGP

L’articolo 13 protegge i nomi registrati dall’uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non registrati comparabili o che sfruttino la notorietà del nome, dall’usurpazione, imitazione ed evocazione, anche quando l’origine vera sia indicata o il nome sia tradotto o accompagnato da termini quali «stile», «tipo», «metodo» o «imitazione». Sono vietate anche indicazioni false o ingannevoli su provenienza, origine, natura o qualità essenziali e pratiche idonee a confondere il consumatore. Le DOP e IGP non diventano generiche; gli Stati membri devono adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare gli usi illeciti.

Dopo il deposito della domanda di protezione DOP/IGP, un marchio il cui uso violerebbe la tutela dell’articolo 13 per prodotti dello stesso tipo non può essere registrato; i marchi registrati in violazione sono annullati. Un marchio depositato, registrato o acquisito in buona fede prima della domanda di protezione può invece continuare a essere usato e rinnovato, purché non ricorrano cause di nullità o decadenza previste dalla disciplina UE o nazionale sui marchi.

Per i prodotti originari dell’Unione commercializzati come DOP o IGP registrate, l’articolo 12 impone il simbolo UE in etichetta e prevede che il nome registrato compaia nello stesso campo visivo. Possono inoltre figurare le diciture «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», le sigle DOP o IGP e riferimenti testuali, grafici o simbolici all’area geografica o alla regione. L’uso dei simboli o delle indicazioni di regime è facoltativo per i prodotti di paesi terzi. Gli obblighi specifici di etichettatura dell’articolo 12, paragrafo 3, si applicano dal 4 gennaio 2016, salvo i prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

La Commissione può concedere periodi transitori fino a cinque anni per usi anteriori che soddisfino le condizioni dell’articolo 15; in casi debitamente giustificati il periodo può essere portato a quindici anni, se la denominazione è stata usata legalmente e lealmente per almeno 25 anni prima della domanda e non ha sfruttato la reputazione del nome né tratto in errore i consumatori. Per tali periodi il paese d’origine deve figurare chiaramente e visibilmente in etichetta. Lo Stato membro può inoltre stabilire un periodo transitorio nazionale massimo di dieci anni dalla domanda alla Commissione, se gli operatori hanno commercializzato legalmente e continuativamente i prodotti con quel nome per almeno i cinque anni precedenti la domanda nazionale e hanno sollevato la questione nella procedura nazionale di opposizione.

Specialità tradizionali garantite

Il regime STG mira a salvaguardare ricette e metodi tradizionali e a comunicare le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti. Un nome è ammissibile se identifica un prodotto ottenuto mediante un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale, oppure da materie prime o ingredienti tradizionali. Il nome deve essere stato tradizionalmente utilizzato per il prodotto o descriverne il carattere tradizionale o la specificità. Non sono registrabili nomi che consistano soltanto in affermazioni generiche riferite a un insieme di prodotti o previste da una normativa UE.

Il disciplinare dell’articolo 19 specifica nome, caratteristiche del prodotto, metodo di produzione e elementi essenziali che attestano la tradizionalità. La registrazione può essere richiesta da gruppi; anche gruppi di paesi terzi possono presentare domande. Il nome registrato può essere utilizzato da qualsiasi operatore il cui prodotto rispetti il disciplinare. Per i prodotti originari dell’Unione il simbolo STG è obbligatorio in etichetta e il nome deve figurare nello stesso campo visivo; il simbolo è facoltativo per le STG prodotte fuori dall’Unione. Le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 3, si applicano dal 4 gennaio 2016, salvo prodotti già immessi sul mercato.

I nomi registrati secondo il regolamento (CE) n. 509/2006 con riserva d’uso sono trasferiti automaticamente nel nuovo registro. Per determinati nomi registrati senza riserva d’uso, le condizioni previgenti possono continuare ad applicarsi fino al 4 gennaio 2023, salvo ricorso alla procedura semplificata dell’articolo 26. Entro il 4 gennaio 2016 gli Stati membri potevano sottoporre alla Commissione, su richiesta di un gruppo e dopo procedura nazionale di opposizione, i nomi conformi al nuovo regime.

Indicazioni facoltative di qualità e prodotto di montagna

Le indicazioni facoltative di qualità agevolano la comunicazione delle caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto. Devono riferirsi a caratteristiche di una o più categorie di prodotti o a modalità di produzione o trasformazione applicabili in zone specifiche, conferire valore rispetto a prodotti simili e avere dimensione europea. Sono escluse le indicazioni puramente tecniche destinate all’applicazione di norme obbligatorie e le indicazioni riservate settoriali che integrano specifiche norme di commercializzazione. Gli Stati membri possono mantenere indicazioni nazionali non disciplinate dal regolamento, purché compatibili con il diritto UE.

L’indicazione «prodotto di montagna» è utilizzabile per prodotti destinati al consumo umano dell’allegato I TFUE quando materie prime e alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, per i prodotti trasformati, anche la trasformazione si svolge in tali zone. Per l’Unione, le zone sono quelle di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999; per i paesi terzi, sono zone ufficialmente designate come montane o conformi a criteri equivalenti. La Commissione può stabilire deroghe, anche per consentire l’origine esterna di materie prime o alimenti per animali o la trasformazione fuori dalle zone montane in aree geografiche definite.

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione doveva presentare una relazione sull’opportunità di introdurre l’indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole» e, se del caso, proposte legislative. Il regolamento prevedeva inoltre una relazione, entro la stessa data, su un eventuale regime per agricoltura locale e vendita diretta, considerando anche la riduzione delle emissioni di carbonio e dei rifiuti tramite filiere brevi.

Controlli, gruppi e costi

Gli Stati membri designano autorità competenti imparziali e dotate di personale qualificato e risorse adeguate. I controlli ufficiali riguardano sia la conformità del prodotto al disciplinare sia l’uso corretto dei nomi registrati sul mercato. Per prodotti UE, la verifica del disciplinare avviene prima dell’immissione in commercio da parte delle autorità competenti e/o di organismi di certificazione; per prodotti di paesi terzi è svolta da autorità pubbliche designate o organismi di certificazione. I costi della verifica possono essere posti a carico degli operatori, ferma la possibilità di contributi degli Stati membri.

Gli organismi cui siano delegati compiti di controllo devono essere accreditati secondo EN 45011 o guida ISO/CEI 65, da un organismo nazionale di accreditamento conforme al regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo extra-UE firmatario di un accordo multilaterale del Forum internazionale per l’accreditamento. Le attività di controllo devono comparire in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali e delle relazioni annuali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri svolgono controlli basati sul rischio anche per le indicazioni facoltative e adottano misure e sanzioni amministrative in caso di violazione.

I gruppi possono monitorare l’uso commerciale dei nomi, promuovere la protezione giuridica, informare i consumatori, favorire la conformità al disciplinare e valorizzare il prodotto, senza agevolare comportamenti incompatibili con gli articoli 101 e 102 TFUE. Gli Stati membri possono imporre tasse per coprire i costi di gestione dei regimi e delle procedure, nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004.

Modifiche, cancellazioni e disposizioni finali

Un gruppo con interesse legittimo può chiedere la modifica del disciplinare. Le modifiche non minori seguono la procedura di domanda, pubblicazione e opposizione; quelle minori possono essere approvate o respinte direttamente dalla Commissione. Per DOP/IGP non sono minori le modifiche che incidono sulle caratteristiche essenziali, sul legame geografico, sul nome, sull’area delimitata o che aumentano le restrizioni alla commercializzazione. Per STG non sono minori quelle che incidono sulle caratteristiche essenziali, introducono modifiche sostanziali del metodo di ottenimento o modificano il nome.

La Commissione può cancellare una registrazione, d’ufficio o su richiesta di un interessato, se non è più garantito il rispetto del disciplinare o se nessun prodotto è stato commercializzato con il nome per almeno sette anni; può inoltre cancellarla su richiesta dei produttori del prodotto registrato.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 14 dicembre 2012 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Gli articoli 12, paragrafo 3, e 23, paragrafo 3, relativi all’etichettatura dei simboli UE per DOP/IGP e STG, si applicano dal 4 gennaio 2016, fatta salva l’eccezione per i prodotti già immessi sul mercato.

Disposizioni principali

Ambito, finalità e definizioni

Gli articoli 1-3 fissano gli obiettivi di concorrenza leale, informazione attendibile, tutela della proprietà intellettuale e integrità del mercato interno; delimitano i prodotti coperti e definiscono, tra l’altro, «tradizionale» come uso comprovato sul mercato nazionale per almeno 30 anni, «gruppo», «specificità» e «termini generici».

DOP e IGP: requisiti e disciplinare

Ai sensi dell’articolo 5, la DOP richiede che qualità o caratteristiche dipendano essenzialmente o esclusivamente dall’ambiente geografico e che tutte le fasi produttive si svolgano nell’area; l’IGP richiede un legame geografico essenziale con una qualità, reputazione o altra caratteristica e che almeno una fase produttiva avvenga nell’area. L’articolo 7 prescrive un disciplinare con nome, descrizione del prodotto, area, prova dell’origine, metodo produttivo, legame geografico, controlli ed eventuali regole di etichettatura.

Registrazione, opposizione e tutela DOP/IGP

Gli articoli 8-16 disciplinano domanda e fascicolo, esame nazionale e della Commissione, pubblicazione e opposizione. La Commissione mira a concludere l’esame entro sei mesi; l’opposizione UE va notificata entro tre mesi dalla pubblicazione, seguita entro due mesi da una dichiarazione motivata; le consultazioni durano fino a tre mesi, prorogabili di altri tre su richiesta del richiedente. Gli articoli 11-14 prevedono registri pubblici, uso dei nomi da parte degli operatori conformi, simboli UE e protezione contro uso commerciale illecito, usurpazione, imitazione, evocazione, indicazioni ingannevoli e conflitti con marchi.

Etichettatura e periodi transitori DOP/IGP

Per i prodotti UE commercializzati come DOP o IGP registrate, l’articolo 12 impone il simbolo UE e prevede che il nome registrato figuri nello stesso campo visivo; le relative disposizioni si applicano dal 4 gennaio 2016, salvo prodotti già immessi sul mercato. L’articolo 15 consente, a determinate condizioni, periodi transitori fino a cinque anni, prorogabili a quindici in casi giustificati, e periodi nazionali fino a dieci anni per adeguarsi al disciplinare. Durante i periodi di cui ai primi due casi deve essere indicato chiaramente il paese d’origine.

Specialità tradizionali garantite

Gli articoli 17-26 riservano il regime STG a prodotti che rispettano una pratica tradizionale di produzione, trasformazione o composizione, oppure utilizzano materie prime o ingredienti tradizionali; il nome deve essere tradizionalmente usato o designare il carattere tradizionale o la specificità. Il disciplinare descrive prodotto, metodo e prove della tradizionalità. Il nome è utilizzabile dagli operatori conformi; per i prodotti UE registrati il simbolo UE è obbligatorio dal 4 gennaio 2016, mentre per quelli prodotti fuori dall’UE è facoltativo. I nomi già registrati possono restare soggetti al precedente regime, in alcuni casi fino al 4 gennaio 2023.

Indicazioni facoltative di qualità

Gli articoli 27-34 stabiliscono criteri di rilevanza europea, valore aggiunto e riferibilità a caratteristiche o metodi produttivi; escludono indicazioni puramente tecniche relative a norme obbligatorie e indicazioni riservate settoriali. L’articolo 31 istituisce «prodotto di montagna»: materie prime e alimenti per animali devono provenire essenzialmente da zone di montagna e, per i trasformati, anche la trasformazione deve avvenire in tali zone, salvo deroghe delegabili. Gli Stati membri svolgono controlli basati sull’analisi del rischio e applicano sanzioni amministrative in caso di violazione.

Controlli, gruppi e costi

Gli articoli 35-40 assoggettano DOP, IGP e STG a controlli ufficiali sulla conformità al disciplinare e sull’uso dei nomi; la verifica deve precedere l’immissione in commercio. Le autorità possono delegare compiti a organismi accreditati secondo EN 45011 o ISO/CEI 65, con accreditamento secondo il regolamento (CE) n. 765/2008 o tramite organismo extra-UE firmatario di accordo multilaterale. Gli Stati membri inseriscono i controlli nei piani pluriennali e nelle relazioni annuali. L’articolo 47 consente tasse per coprire i costi di gestione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 882/2004.

Procedure, modifiche e cancellazioni

Gli articoli 48-54 disciplinano le domande, normalmente presentate da gruppi di produttori o trasformatori, l’esame nazionale e UE, le opposizioni e le decisioni di registrazione. I disciplinari possono essere modificati con procedura ordinaria se le modifiche non sono minori; la Commissione può approvare direttamente quelle minori secondo i criteri previsti per DOP/IGP e STG. Una registrazione può essere cancellata se non sono più rispettate le condizioni del disciplinare o se il prodotto non è stato commercializzato con il nome registrato per almeno sette anni.

Abrogazioni, transizione ed entrata in vigore

L’articolo 58 abroga i regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006, salvaguardando alcune domande pendenti e le registrazioni esistenti, che sono trasferite automaticamente nei nuovi registri secondo gli articoli 16 e 25. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 14 dicembre 2012; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunequalità e sicurezza alimentareproprietà intellettualeprotezione dei consumatorimercato interno

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