Regolamento (UE) 2013/952
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione, riunendo e rifondendo la normativa doganale precedente per assicurare procedure uniformi, semplificate e prevalentemente elettroniche. Disciplina l’ingresso, l’uscita, il transito, il deposito, l’uso specifico, il perfezionamento, l’immissione in libera pratica, l’obbligazione doganale, le garanzie, i controlli e i ricorsi. Rafforza la gestione comune del rischio, lo status di operatore economico autorizzato e lo sdoganamento centralizzato, attribuendo alla Commissione ampi poteri delegati e di esecuzione.
Istituzione del codice doganale dell’Unione e disciplina uniforme delle formalità, procedure e controlli doganali relativi alle merci in entrata e in uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono, in modo uniforme in tutto tale territorio, fatte salve la normativa UE di altri settori, le convenzioni internazionali e le normative specifiche. Comprende operatori economici, importatori, esportatori, vettori, dichiaranti, rappresentanti doganali, titolari delle merci e altri soggetti coinvolti nelle formalità o nei controlli doganali. Alcune disposizioni possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell’Unione in forza di normative specifiche o convenzioni internazionali; talune regole si applicano anche agli scambi di merci unionali tra parti del territorio dell’Unione soggette a regimi IVA o accise differenti. Il territorio doganale comprende, tra gli altri, il territorio italiano con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano indicate dall’articolo 4. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; la maggior parte delle disposizioni si applica dal 1° giugno 2016, mentre le disposizioni indicate dall’articolo 288, paragrafo 1, si applicano dal 30 ottobre 2013.
Istituzione del codice doganale dell’Unione
Il regolamento (UE) n. 952/2013 istituisce il codice doganale dell’Unione, rifondendo la disciplina precedente per rendere uniformi, semplificate e digitalizzate le formalità relative agli scambi di merci tra l’Unione e i paesi o territori non appartenenti al territorio doganale dell’Unione. La riforma mira a facilitare il commercio legale, rafforzare la lotta alle frodi, tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e integrare sicurezza, controllo e interoperabilità dei sistemi doganali.
Ambito territoriale e ruolo delle autorità doganali
Il codice si applica uniformemente alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Il territorio comprende gli Stati membri e i territori specificamente assimilati in forza di convenzioni, con le esclusioni indicate dall’articolo 4; per l’Italia sono esclusi Livigno, Campione d’Italia e la parte delle acque del Lago di Lugano indicata dal regolamento.
Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali. Devono tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, contrastare il commercio sleale e illegale, garantire sicurezza, salute e ambiente e mantenere un equilibrio tra controlli e facilitazione degli scambi.
Digitalizzazione, informazioni e registrazione
La regola generale è l’utilizzo di procedimenti informatici per dichiarazioni, richieste, decisioni e archiviazione delle informazioni doganali. Sono ammesse modalità diverse in casi permanenti giustificati, in caso di guasto temporaneo o sulla base di una deroga autorizzata dalla Commissione. In via transitoria, tali mezzi potevano essere utilizzati al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari non erano ancora operativi.
Gli operatori economici stabiliti nell’Unione devono registrarsi presso le autorità doganali competenti; in casi specifici l’obbligo riguarda anche operatori o altre persone non stabiliti. Le informazioni riservate sono protette dal segreto d’ufficio e possono essere comunicate soltanto nei casi previsti dalla normativa, assicurando un livello adeguato di protezione dei dati.
Chiunque intervenga nelle formalità o nei controlli deve fornire, nei termini prescritti, documenti, informazioni e assistenza. La presentazione di una dichiarazione, notifica o domanda comporta responsabilità per accuratezza e completezza dei dati, autenticità e validità dei documenti e rispetto degli obblighi connessi al regime doganale.
Rappresentanza doganale
Ogni persona può nominare un rappresentante doganale. La rappresentanza può essere diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, oppure indiretta, quando agisce in nome proprio ma per conto del rappresentato.
Il rappresentante è normalmente stabilito nel territorio doganale dell’Unione, salvo deroghe. Gli Stati membri possono stabilire condizioni per l’esercizio dell’attività, ma il rappresentante che soddisfa i criteri dell’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare servizi anche in altri Stati membri.
Decisioni doganali e informazioni vincolanti
Le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale sono adottate, di regola, su richiesta dell’interessato dall’autorità competente del luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale a fini doganali e in cui si svolge almeno parte dell’attività interessata.
L’autorità verifica entro 30 giorni se la richiesta è accettabile. Dopo l’accettazione, la decisione è adottata e notificata entro 120 giorni, salvo termini diversi; il termine può essere prorogato, di norma, per non oltre 30 giorni. Prima di una decisione sfavorevole deve essere garantita la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, salvo eccezioni connesse, tra l’altro, a sicurezza, salute, ambiente, frodi o contingenti esauriti.
Le decisioni favorevoli possono essere annullate se fondate su informazioni inesatte o incomplete imputabili a un destinatario consapevole o negligente; possono essere revocate o modificate se le condizioni non sono più soddisfatte. Salvo eccezioni, sono valide in tutto il territorio doganale dell’Unione.
Le decisioni ITV, relative alla classificazione tariffaria, e IVO, relative all’origine, sono vincolanti nei limiti previsti dall’articolo 33 e hanno validità triennale. Possono cessare anticipatamente per modifiche normative, sentenze o nuove interpretazioni. In presenza di contratti vincolanti anteriori alla revoca o alla scadenza, può essere autorizzato un uso esteso fino a sei mesi; la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni.
Operatore economico autorizzato
Lo status di operatore economico autorizzato può riguardare le semplificazioni doganali, la sicurezza della catena di approvvigionamento oppure entrambe. I requisiti comprendono:
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e di reati gravi connessi all’attività;
- adeguato controllo delle operazioni e dei flussi di merci mediante scritture commerciali e, se necessario, di trasporto;
- solvibilità finanziaria;
- competenza o qualifiche professionali per l’autorizzazione alle semplificazioni;
- standard di sicurezza adeguati per l’autorizzazione nel settore della sicurezza.
Lo status è riconosciuto dalle autorità doganali degli Stati membri e comporta un trattamento più favorevole nei controlli, incluso un numero minore di controlli fisici e documentali. Può inoltre fondare l’accesso a semplificazioni, agevolazioni di sicurezza e forme di riconoscimento internazionale basate sulla reciprocità.
Sanzioni, ricorsi e tutela procedurale
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni doganali. Le sanzioni amministrative possono consistere in un onere pecuniario o nella revoca, sospensione o modifica di autorizzazioni.
Chiunque sia direttamente e individualmente interessato da una decisione doganale può proporre ricorso. La procedura deve prevedere almeno due fasi: una prima davanti alle autorità doganali, a un’autorità giudiziaria o a un organo designato, e una seconda davanti a un organo superiore indipendente. Il ricorso non sospende automaticamente la decisione; la sospensione può essere disposta quando vi siano fondati dubbi di incompatibilità con la normativa o il rischio di danno irreparabile. Se la decisione riguarda dazi, può essere richiesta una garanzia, salvo gravi difficoltà economiche o sociali documentate.
Controlli e gestione del rischio
I controlli possono comprendere esame delle dichiarazioni e dei documenti, visita delle merci, campionamento, verifica della contabilità, controllo dei mezzi di trasporto, dei bagagli e indagini ufficiali. I controlli diversi da quelli casuali si basano principalmente su analisi informatiche del rischio.
Il quadro comune di gestione del rischio prevede:
- scambio di informazioni e risultati delle analisi tra amministrazioni doganali;
- criteri e norme comuni per la valutazione del rischio;
- misure di controllo armonizzate;
- individuazione di settori prioritari;
- applicazione proporzionata e monitorata dei controlli.
Le autorità doganali cooperano con le altre autorità competenti per concentrare, ove possibile, i controlli nello stesso luogo e nello stesso momento, secondo il principio dello sportello unico. Sono inoltre possibili controlli a posteriori presso il titolare delle merci, il rappresentante, soggetti professionalmente coinvolti e persone in possesso di documenti o dati.
Conservazione dei documenti e oneri
I documenti e le informazioni devono essere conservati per almeno tre anni su supporto accessibile alle autorità doganali. Il termine decorre, a seconda dei casi, dalla fine dell’anno di accettazione della dichiarazione, dalla cessazione della vigilanza doganale, dall’appuramento del regime o dalla conclusione della custodia temporanea.
In caso di rettifica della contabilizzazione per un’obbligazione doganale, la conservazione prosegue per ulteriori tre anni. In caso di ricorso o procedimento giudiziario, la documentazione deve essere conservata fino alla conclusione della procedura se successiva.
Le autorità non impongono oneri per i controlli durante gli orari ufficiali, ma possono recuperare costi per servizi specifici, tra cui personale fuori orario, analisi, perizie, restituzione di merci, campionamenti, distruzione e controlli eccezionali.
Tariffa, classificazione, origine e valore in dogana
I dazi si basano sulla tariffa doganale comune, che comprende la nomenclatura combinata, i dazi autonomi e convenzionali, le preferenze tariffarie, le riduzioni o esenzioni e altre misure tariffarie unionale. La classificazione individua la sottovoce o ulteriore suddivisione applicabile alle merci e determina l’applicazione delle relative misure.
Per l’origine non preferenziale, le merci interamente ottenute in un paese sono originarie di quel paese; se partecipano più paesi, l’origine è quella del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata e realizzata in un’impresa attrezzata. L’origine preferenziale deriva dagli accordi internazionali, dalle misure unilaterali dell’Unione o dalle norme specifiche applicabili. La Commissione può concedere deroghe temporanee per fattori interni o esterni o per il tempo necessario all’adeguamento del paese beneficiario.
Il valore in dogana è fondato principalmente sul valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare, eventualmente integrato da commissioni, imballaggi, apporti, royalties, proventi successivi, trasporto, assicurazione, carico e movimentazione fino al luogo di introduzione. Sono esclusi, tra gli altri, trasporto successivo all’ingresso, lavori eseguiti nell’Unione, interessi finanziari alle condizioni previste, commissioni di acquisto, dazi e alcuni diritti di distribuzione. Se il valore di transazione non è utilizzabile, si applicano progressivamente i metodi relativi a merci identiche, similari, prezzo unitario e valore calcolato.
Obbligazione doganale
L’obbligazione all’importazione sorge, in particolare, quando merci non unionali soggette a dazio sono vincolate alla libera pratica o all’ammissione temporanea con esenzione parziale. L’obbligazione all’esportazione sorge quando merci soggette a dazio sono vincolate all’esportazione o al perfezionamento passivo.
L’obbligazione può sorgere anche per inosservanza di obblighi relativi all’ingresso, alla circolazione, alla custodia, al deposito, all’uso finale, al perfezionamento o all’uscita. Sono debitori, secondo i casi, il dichiarante, il rappresentato nella rappresentanza indiretta, la persona tenuta all’obbligo, chi ha partecipato alla violazione o chi ha acquisito o detenuto le merci sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell’irregolarità.
Quando vi sono più debitori, essi rispondono in solido. L’obbligazione sorge nel luogo di presentazione della dichiarazione o nel luogo in cui si verifica il fatto generatore; se il luogo non è determinabile, rileva il luogo della constatazione. L’importo dei dazi è calcolato secondo le regole applicabili al momento della nascita dell’obbligazione.
Garanzie
La garanzia copre, secondo i casi, dazi e altri oneri relativi all’importazione o all’esportazione. Può essere individuale o globale e assumere la forma di:
- deposito in contanti o mezzo equivalente;
- impegno di un fideiussore;
- altra forma equivalente.
Le autorità fissano la garanzia all’importo esatto dell’obbligazione quando determinabile, o all’importo massimo stimato quando non determinabile. Per le garanzie globali possono essere autorizzati importi ridotti o esoneri, soprattutto per operatori che rispettano i criteri di affidabilità, controllo e solvibilità. La garanzia deve essere svincolata immediatamente quando l’obbligazione è estinta o non può più sorgere.
Riscossione, pagamento e prescrizione
Le autorità determinano e contabilizzano i dazi non appena dispongono delle informazioni necessarie. La contabilizzazione avviene normalmente entro 14 giorni dallo svincolo o dalla possibilità di determinare l’importo; per contabilizzazioni globali il periodo di aggregazione non può superare 31 giorni.
Il debitore deve pagare entro il termine fissato dalle autorità, che normalmente non può superare dieci giorni dalla notifica. È possibile ottenere una dilazione di 30 giorni, individuale o globale, previa garanzia. Le agevolazioni ulteriori comportano, di regola, interessi di credito; gli interessi possono essere esclusi in presenza di gravi difficoltà economiche o sociali documentate e non si applicano quando l’importo per riscossione è inferiore a 10 EUR.
Gli interessi di mora decorrono dalla scadenza del termine di pagamento fino al pagamento. Per gli Stati membri dell’euro, il tasso è pari al tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di due punti percentuali, con regole equivalenti per gli altri Stati membri.
L’obbligazione non può normalmente essere notificata oltre tre anni dalla sua nascita. Per fatti penalmente perseguibili il termine è compreso tra cinque e dieci anni secondo il diritto nazionale. I termini sono sospesi, tra l’altro, durante i procedimenti di ricorso e il periodo concesso per presentare osservazioni prima della decisione.
Rimborso, sgravio ed estinzione
Il rimborso o lo sgravio possono essere concessi per dazi applicati in eccesso, merci difettose o non conformi al contratto, errore delle autorità o equità. Le domande sono presentate:
- entro tre anni dalla notifica per importi applicati in eccesso, errore o equità;
- entro un anno per merci difettose o non conformi;
- entro il termine previsto per l’invalidamento della dichiarazione.
Il rimborso o lo sgravio non sono concessi se la situazione è dovuta a frode del debitore. Per merci difettose o non conformi è normalmente necessario che non siano state utilizzate e che escano dal territorio doganale dell’Unione, salvo le alternative autorizzate, come perfezionamento attivo, transito esterno, deposito o zona franca.
L’obbligazione si estingue, tra l’altro, per pagamento, sgravio, invalidamento della dichiarazione, confisca, distruzione, abbandono, perdita irrimediabile, regolarizzazione di violazioni non significative o uscita delle merci. L’estinzione non impedisce agli Stati membri di applicare sanzioni per la violazione della normativa doganale.
Entrata delle merci e custodia temporanea
Le merci introdotte nell’Unione sono normalmente precedute da una dichiarazione sommaria di entrata contenente i dati necessari all’analisi dei rischi. La dichiarazione è presentata principalmente dal vettore, ma può essere presentata anche dall’importatore, dal destinatario o da altri soggetti abilitati.
Dal momento dell’ingresso, le merci sono sottoposte a vigilanza doganale. Devono essere trasportate senza indugio a un ufficio doganale, a un luogo designato o autorizzato o a una zona franca e devono essere presentate in dogana. Le merci non unionali entrano in custodia temporanea dalla presentazione e possono essere sottoposte soltanto a manipolazioni necessarie alla conservazione.
La custodia temporanea deve concludersi entro 90 giorni mediante vincolo a un regime doganale o riesportazione. Il gestore della struttura o la persona che pone le merci in custodia è responsabile della loro non sottrazione alla vigilanza e degli obblighi di magazzinaggio.
Posizione doganale e dichiarazioni
Le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono presunte unionali salvo prova contraria, ma in casi specifici la posizione deve essere dimostrata. Le merci unionali perdono tale posizione quando sono esportate, vincolate a determinati regimi, abbandonate o quando viene invalidata la dichiarazione di libera pratica dopo lo svincolo.
Le merci destinate a un regime doganale, salvo la zona franca, devono essere oggetto di una dichiarazione appropriata. La dichiarazione normale contiene tutte le indicazioni necessarie; la dichiarazione semplificata può omettere dati o documenti, ma richiede normalmente una dichiarazione complementare.
Una dichiarazione può essere presentata prima delle merci, ma se queste non sono presentate entro 30 giorni si considera non presentata. Dopo l’accettazione è possibile modificare la dichiarazione entro i limiti previsti; dopo lo svincolo la modifica può essere autorizzata entro tre anni per adempiere agli obblighi relativi al regime. L’invalidamento dopo lo svincolo è ammesso soltanto nei casi previsti dalla normativa.
Semplificazioni operative
Lo sdoganamento centralizzato consente all’operatore economico autorizzato per le semplificazioni di presentare la dichiarazione presso l’ufficio competente del luogo di stabilimento, mentre le merci sono presentate presso un altro ufficio. I due uffici cooperano per i controlli, la riscossione e lo svincolo.
L’iscrizione nelle scritture del dichiarante consente di considerare accettata la dichiarazione al momento dell’iscrizione delle merci. L’esonero dalla presentazione delle merci richiede, tra l’altro, lo status di operatore economico autorizzato, flussi noti, accesso dell’ufficio di controllo alle informazioni e assenza di divieti o restrizioni incompatibili.
L’autovalutazione consente a un operatore economico autorizzato di svolgere determinate formalità, determinare i dazi e realizzare controlli sotto vigilanza doganale.
Regimi speciali
Le quattro categorie di regimi speciali sono:
- transito;
- deposito;
- uso particolare;
- perfezionamento.
Per il perfezionamento attivo e passivo, l’ammissione temporanea, l’uso finale e la gestione di depositi doganali è necessaria un’autorizzazione. Il richiedente deve normalmente essere stabilito nell’Unione, garantire il regolare svolgimento delle operazioni e, quando possono sorgere dazi o altri oneri, costituire una garanzia.
Il titolare deve mantenere scritture adeguate per consentire l’identificazione, la localizzazione e il controllo dei movimenti delle merci. Il regime è appurato quando le merci o i prodotti trasformati sono vincolati a un regime successivo, escono dall’Unione, sono distrutti senza residui o sono abbandonati allo Stato.
Transito
Il transito esterno consente alle merci non unionali di circolare nell’Unione senza dazi all’importazione, altri oneri o misure di politica commerciale, salvo divieti di entrata o uscita. Il transito interno consente alle merci unionali di attraversare un paese o territorio non unionale senza perdere la posizione unionale, nei casi e secondo gli strumenti previsti.
Nel transito unionale il titolare deve:
- presentare merci e informazioni all’ufficio di destinazione entro il termine prescritto;
- rispettare le disposizioni del regime;
- prestare, salvo eccezioni, una garanzia.
Sono previste autorizzazioni per speditore autorizzato, destinatario autorizzato, sigilli speciali, dichiarazioni con dati ridotti e documenti di trasporto elettronici utilizzabili come dichiarazioni.
Deposito e zone franche
Nel deposito, le merci non unionali possono essere immagazzinate senza dazi all’importazione e senza altre misure di politica commerciale, salvo quelle che vietano l’ingresso o l’uscita. La permanenza non ha una durata massima ordinaria, ma le autorità possono fissare un termine per ragioni sanitarie, ambientali o di sicurezza.
Gli Stati membri possono istituire zone franche, delimitate e sottoposte a vigilanza. La costruzione di immobili richiede approvazione preventiva; le attività industriali, commerciali o di servizi devono essere previamente notificate. Le autorità possono imporre limitazioni o vietare attività a soggetti che non offrano garanzie sufficienti.
Ammissione temporanea, uso finale e perfezionamento
L’ammissione temporanea consente l’uso nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali destinate alla riesportazione, con esenzione totale o parziale dai dazi. Le merci non devono subire modifiche, salvo il normale deprezzamento; devono poter essere identificate e il titolare deve essere normalmente stabilito fuori dall’Unione.
Il periodo massimo ordinario per la stessa finalità e lo stesso titolare è di 24 mesi, mentre il periodo complessivo non può superare dieci anni, salvo evento imprevedibile. In caso di esenzione parziale, il dazio è pari al 3% del dazio teorico di libera pratica per ogni mese o frazione, con limite massimo pari al dazio integrale.
L’uso finale consente l’immissione in libera pratica con esenzione o riduzione del dazio subordinata all’impiego per una finalità specifica. La vigilanza può proseguire per un periodo massimo di due anni dal primo uso quando le merci sono riutilizzabili e ciò sia necessario per prevenire abusi.
Il perfezionamento attivo permette di trasformare merci non unionali senza dazi e altri oneri, mentre il perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente merci unionali per ottenere prodotti trasformati reimportabili con esenzione totale o parziale. Il sistema degli scambi standard riguarda la riparazione di merci unionali difettose. Se il prodotto di sostituzione è importato anticipatamente, la merce difettosa deve essere esportata entro due mesi, salvo proroga.
Uscita, esportazione e riesportazione
Le merci destinate a uscire dall’Unione devono essere oggetto di una dichiarazione pre-partenza, salvo esenzioni. La dichiarazione può essere una dichiarazione doganale, una dichiarazione di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita e deve contenere i dati necessari per l’analisi dei rischi di sicurezza.
Le merci unionali destinate all’uscita sono normalmente vincolate al regime di esportazione, con eccezioni per perfezionamento passivo, uso finale, approvvigionamenti esenti, transito interno e circolazione temporanea. Le merci non unionali destinate all’uscita sono oggetto di dichiarazione di riesportazione, salvo quelle in transito esterno o direttamente riesportate da zona franca o struttura di custodia temporanea.
Poteri della Commissione e disposizioni finali
Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri delegati per integrare o modificare elementi non essenziali e competenze di esecuzione per assicurare l’applicazione uniforme. La delega iniziale è conferita per cinque anni dal 30 ottobre 2013, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 450/2008 e, dal 1° giugno 2016, i regolamenti (CEE) n. 3925/91, n. 2913/92 e (CE) n. 1207/2001. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 288, le disposizioni specificamente elencate al paragrafo 1 si applicano dal 30 ottobre 2013; le restanti disposizioni si applicano dal 1° giugno 2016.
Disposizioni principali
Oggetto, territorio doganale e ruolo delle dogane
Gli articoli 1-5 istituiscono il codice e ne definiscono l’ambito territoriale e soggettivo, il ruolo delle autorità doganali, il territorio doganale dell’Unione e le principali nozioni, tra cui merci unionali e non unionali, operatore economico, rappresentante doganale, rischio, dichiarazione, regime doganale e obbligazione doganale.
Digitalizzazione, registrazione e scambio di informazioni
L’articolo 6 stabilisce che gli scambi e l’archiviazione di informazioni doganali avvengano, di regola, mediante procedimenti informatici. Sono previste deroghe permanenti o temporanee e, in via transitoria, l’uso di mezzi non informatici al più tardi fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 278. Gli operatori economici stabiliti nell’Unione devono registrarsi presso le autorità doganali competenti ai sensi dell’articolo 9.
Obblighi informativi, riservatezza e responsabilità del dichiarante
Gli articoli 12-17 impongono il segreto d’ufficio e il rispetto della protezione dei dati, disciplinano la cooperazione informativa e obbligano chi interviene nelle formalità doganali a fornire documenti, informazioni e assistenza. La presentazione di dichiarazioni, notifiche o domande impegna il soggetto quanto ad accuratezza, completezza, autenticità e validità delle informazioni e dei documenti.
Rappresentanza doganale
Gli articoli 18-21 riconoscono a chiunque il diritto di nominare un rappresentante doganale, in forma diretta o indiretta. Il rappresentante deve essere generalmente stabilito nel territorio doganale dell’Unione, salvo deroghe; quello che soddisfa determinati criteri può prestare servizi in altri Stati membri.
Decisioni doganali e informazioni vincolanti
Gli articoli 22-37 disciplinano le decisioni adottate su richiesta o d’ufficio, con verifica dell’accettabilità entro 30 giorni e, salvo diversa previsione, adozione entro 120 giorni dall’accettazione, prorogabili di norma per non oltre 30 giorni. Sono previsti diritto di essere sentiti, motivazione, validità unionale, annullamento, revoca, modifica e sospensione. Le decisioni ITV e IVO sono valide per tre anni; il loro uso esteso dopo revoca o scadenza può durare al massimo sei mesi, previa richiesta entro 30 giorni.
Operatore economico autorizzato
Gli articoli 38-41 istituiscono lo status di operatore economico autorizzato per semplificazioni doganali, sicurezza o entrambe. I criteri comprendono assenza di violazioni gravi o ripetute, adeguati sistemi di controllo, solvibilità finanziaria e, secondo il tipo di autorizzazione, competenza professionale o sicurezza della catena di approvvigionamento. Lo status comporta semplificazioni, agevolazioni e minori controlli.
Sanzioni, ricorsi e diritto di essere sentiti
L’articolo 42 impone agli Stati membri sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche pecuniarie o consistenti nella revoca, sospensione o modifica di autorizzazioni. Gli articoli 44-45 garantiscono almeno due livelli di ricorso; il ricorso non sospende normalmente la decisione, ma può determinare la sospensione, eventualmente subordinata a garanzia.
Gestione del rischio e controlli doganali
Gli articoli 46-50 prevedono controlli basati principalmente su analisi informatiche del rischio, secondo un quadro comune unionale, con scambio di informazioni e individuazione di settori prioritari. Le autorità possono effettuare verifiche documentali, fisiche, contabili, sui mezzi di trasporto, sui bagagli e controlli a posteriori. È previsto il coordinamento con altre autorità secondo il modello dello sportello unico.
Conservazione documentale, oneri e termini
L’articolo 51 impone la conservazione di documenti e informazioni per almeno tre anni, con decorrenza variabile in base al regime; in caso di rettifica della contabilizzazione, il periodo è esteso di ulteriori tre anni. I controlli durante l’orario ufficiale non sono soggetti a oneri, salvo servizi specifici indicati dall’articolo 52.
Tariffa, origine e valore in dogana
Gli articoli 56-76 disciplinano tariffa doganale comune, classificazione, origine non preferenziale e preferenziale e valore in dogana. Il valore di transazione è il criterio principale, con integrazioni obbligatorie e costi esclusi; se non applicabile, si ricorre ai metodi secondari in ordine prestabilito. L’origine deriva, in particolare, dall’ultima trasformazione sostanziale per le merci lavorate in più paesi.
Obbligazione doganale e responsabilità solidale
Gli articoli 77-88 disciplinano la nascita dell’obbligazione doganale all’importazione e all’esportazione, anche in caso di inosservanza. Il dichiarante e, in determinati casi, il rappresentato o altri soggetti che hanno fornito dati inesatti possono essere debitori. In presenza di più debitori opera la responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 84.
Garanzie doganali
Gli articoli 89-100 prevedono garanzie per obbligazioni potenziali o esistenti, individuali o globali, mediante deposito, fideiussione o forme equivalenti. Sono possibili garanzie globali ridotte o esoneri per operatori qualificati; la Commissione può vietarne temporaneamente l’uso in presenza di rischi di frode. La garanzia è svincolata quando l’obbligazione è estinta o non può più sorgere.
Riscossione, pagamento, interessi e prescrizione
Gli articoli 101-115 disciplinano determinazione, contabilizzazione, notifica e pagamento dei dazi. La notifica non può normalmente avvenire oltre tre anni dalla nascita dell’obbligazione; per fatti penalmente perseguibili il termine è da cinque a dieci anni secondo il diritto nazionale. Il pagamento deve avvenire entro il termine fissato, normalmente non superiore a dieci giorni dalla notifica; sono previste dilazioni, garanzie, interessi di credito e interessi di mora.
Rimborso e sgravio
Gli articoli 116-123 consentono rimborso o sgravio per dazi applicati in eccesso, merci difettose o non conformi, errore delle autorità o equità. Le domande vanno presentate entro tre anni per eccesso, errore o equità e entro un anno per merci difettose o non conformi. L’importo minimo ordinario è 10 EUR; non sono concessi rimborsi o sgravi in caso di frode del debitore.
Estinzione dell’obbligazione doganale
L’articolo 124 elenca le cause di estinzione, tra cui pagamento, sgravio, invalidamento della dichiarazione, confisca, distruzione, abbandono, perdita irrimediabile, regolarizzazione di violazioni non significative e uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. L’estinzione non esclude necessariamente l’applicazione di sanzioni.
Ingresso, dichiarazione sommaria e custodia temporanea
Gli articoli 127-152 impongono, salvo esenzioni, una dichiarazione sommaria di entrata per le merci introdotte nell’Unione, con analisi dei rischi a fini di sicurezza. Le merci sono soggette a vigilanza doganale, devono essere trasportate e presentate in dogana e, se non unionali, poste in custodia temporanea fino al vincolo a un regime o alla riesportazione. La custodia temporanea deve concludersi entro 90 giorni.
Posizione doganale e dichiarazioni
Gli articoli 153-176 disciplinano la presunzione di posizione unionale, la perdita di tale posizione, le dichiarazioni normali e semplificate, le dichiarazioni complementari, la modifica e l’invalidamento. Una dichiarazione può essere presentata prima della presentazione delle merci, ma queste devono essere presentate entro 30 giorni. Dopo lo svincolo, la modifica può essere autorizzata entro tre anni in casi specifici.
Semplificazioni doganali
Gli articoli 177-187 prevedono semplificazioni per spedizioni con merci classificate in sottovoci diverse, sdoganamento centralizzato, iscrizione nelle scritture del dichiarante e autovalutazione. Lo sdoganamento centralizzato consente all’operatore autorizzato di presentare la dichiarazione presso un ufficio mentre le merci sono presentate presso un altro.
Verifica, svincolo e rimozione delle merci
Gli articoli 188-200 disciplinano controlli documentali e fisici, campionamento, valore probatorio dei risultati, svincolo subordinato al pagamento o alla garanzia e misure di distruzione, confisca, vendita o abbandono. Le spese delle visite, delle manipolazioni e delle misure di rimozione gravano sui soggetti individuati dal regolamento.
Immissione in libera pratica ed esenzioni
L’immissione in libera pratica comporta riscossione dei dazi e degli eventuali altri oneri, applicazione delle misure di politica commerciale e attribuzione della posizione unionale. Sono disciplinate esenzioni per merci in reintroduzione entro tre anni, salvo proroga per circostanze particolari, e per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare in presenza delle condizioni previste.
Regimi speciali
Gli articoli 210-225 riuniscono i regimi speciali in transito, deposito, uso particolare e perfezionamento. Sono previste autorizzazioni, garanzie, scritture, appuramento, trasferimento di diritti e obblighi, circolazione, manipolazioni usuali e uso di merci equivalenti.
Transito
Gli articoli 226-236 disciplinano transito esterno e interno, transito unionale, convenzioni TIR, ATA/Istanbul, manifesto renano, formulario 302 e sistema postale. Il titolare del regime deve presentare merci e informazioni intatte all’ufficio di destinazione, rispettare le regole e, salvo eccezioni, prestare garanzia. Sono previste semplificazioni per speditori e destinatari autorizzati.
Deposito e zone franche
Gli articoli 237-249 consentono il deposito di merci non unionali senza dazi all’importazione e, nei limiti previsti, senza altre misure di politica commerciale. La permanenza nel deposito non è soggetta a durata massima ordinaria. Le zone franche sono delimitate e sottoposte a vigilanza; vi possono essere svolte attività industriali, commerciali e di servizi, previa notifica e nel rispetto dei controlli.
Ammissione temporanea e uso finale
Gli articoli 250-255 disciplinano l’ammissione temporanea di merci non unionali destinate alla riesportazione e l’immissione in libera pratica con dazio ridotto o nullo in ragione dell’uso finale. Per l’ammissione temporanea con esenzione parziale il dazio è pari al 3% dell’importo che sarebbe stato dovuto in libera pratica per ogni mese o frazione di mese, senza superare l’importo integrale.
Perfezionamento attivo e passivo
Gli articoli 256-262 consentono, rispettivamente, la trasformazione nell’Unione di merci non unionali senza dazi e la trasformazione fuori dall’Unione di merci unionali con reimportazione agevolata. Il sistema degli scambi standard consente prodotti di sostituzione per la riparazione di merci difettose; in caso di importazione anticipata, le merci difettose devono essere esportate entro due mesi, salvo proroga.
Uscita, esportazione e riesportazione
Gli articoli 263-277 impongono una dichiarazione pre-partenza, normalmente sotto forma di dichiarazione doganale, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione sommaria di uscita. Le merci unionali destinate all’uscita sono normalmente vincolate all’esportazione, mentre le merci non unionali sono soggette a riesportazione, salvo eccezioni per transito, zone franche e custodia temporanea.
Sistemi elettronici, poteri della Commissione e comitato
Gli articoli 278-285 disciplinano i sistemi elettronici, il programma di lavoro della Commissione, le verifiche sperimentali delle semplificazioni, gli atti delegati e gli atti di esecuzione. La delega di potere è conferita per cinque anni dal 30 ottobre 2013, con proroga tacita salvo opposizione; il controllo sugli atti di esecuzione avviene tramite il comitato del codice doganale e il regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazioni, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 286 abroga il regolamento (CE) n. 450/2008 e, dal 1° giugno 2016, i regolamenti (CEE) n. 3925/91, n. 2913/92 e (CE) n. 1207/2001. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi dell’articolo 288, alcune disposizioni si applicano dal 30 ottobre 2013 e le altre dal 1° giugno 2016.
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