Regolamento (UE) 2012/260
Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento armonizza le regole per bonifici e addebiti diretti in euro, imponendo interoperabilità, raggiungibilità dei conti e standard comuni, tra cui IBAN e ISO 20022 XML, con l’obiettivo di realizzare un mercato integrato SEPA. Stabilisce obblighi informativi e operativi per PSP e utenti, diritti di controllo sugli addebiti diretti, limiti alle commissioni interbancarie e strumenti di vigilanza e tutela. Fissa scadenze di migrazione, regimi transitori e modifiche al regolamento (CE) n. 924/2009.
Definisce i requisiti tecnici e commerciali comuni per i bonifici e gli addebiti diretti in euro nell’Unione europea, nell’ambito della migrazione alla SEPA.
Ambito di applicazione
Si applica ai bonifici e agli addebiti diretti denominati in euro nell’Unione quando entrambi i PSP coinvolti, oppure l’unico PSP coinvolto, sono situati nell’Unione. Include le operazioni avviate tramite carta o dispositivi analoghi solo quando questi servono a generare le informazioni per un bonifico o addebito diretto direttamente collegato a un conto identificato da BBAN o IBAN; per schemi con servizi aggiuntivi, disciplina soltanto l’operazione sottostante. Sono esclusi, tra gli altri, i trasferimenti interni o per conto proprio dei PSP, le operazioni trattate tramite sistemi di pagamento di importo rilevante (salvo l’eccezione prevista per gli addebiti diretti), i pagamenti con carta non riconducibili a un bonifico o addebito diretto, le rimesse di denaro e determinate operazioni in moneta elettronica. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; prevede scadenze e deroghe transitorie, anche per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro.
Requisiti UE per bonifici e addebiti diretti in euro
Il regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce regole comuni per completare la migrazione alla SEPA e rendere i pagamenti elettronici in euro nazionali e transfrontalieri assoggettati a condizioni tecniche e commerciali uniformi. I considerando richiamano l’esigenza di superare la frammentazione dei sistemi nazionali, favorire concorrenza e innovazione e ridurre i costi, tutelando al contempo gli utenti e garantendo una transizione coordinata.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento si applica alle operazioni di bonifico e addebito diretto denominate in euro quando entrambi i PSP coinvolti, oppure l’unico PSP coinvolto, sono situati nell’Unione. Se uno schema combina il bonifico o l’addebito diretto con caratteristiche o servizi aggiuntivi, la disciplina riguarda esclusivamente l’operazione sottostante.
Sono escluse le operazioni per conto proprio e quelle interne ai PSP, comprese quelle effettuate tramite agenti o succursali; le operazioni regolate attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante, salvo l’addebito diretto quando il pagatore non abbia chiesto esplicitamente tale trattamento; i pagamenti con carta o dispositivo analogo, inclusi i prelievi, salvo che servano unicamente a generare le informazioni per un bonifico o un addebito diretto da o verso un conto identificato da BBAN o IBAN. Sono inoltre escluse le operazioni tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici che non producono un bonifico o addebito diretto su un conto identificato da BBAN o IBAN, le rimesse di denaro e determinate operazioni di trasferimento di moneta elettronica che non si risolvono in un bonifico o addebito diretto tra conti così identificati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce il bonifico come servizio di pagamento disposto dal pagatore per accreditare il conto del beneficiario e l’addebito diretto come servizio avviato dal beneficiario sulla base del consenso del pagatore. Il PSP è il prestatore rientrante nelle categorie individuate dalla direttiva 2007/64/CE, con le esclusioni previste dal regolamento; l’USP è la persona fisica o giuridica che usa un servizio come pagatore o beneficiario.
Il BBAN identifica un conto utilizzabile per operazioni nazionali, mentre l’IBAN individua un conto in uno Stato membro secondo gli elementi specificati dall’ISO. Il BIC identifica un PSP. Lo standard ISO 20022 XML è il formato di messaggistica finanziaria elettronica previsto per le operazioni disciplinate. L’operazione R è quella che non può essere eseguita correttamente o comporta un trattamento di eccezione, per esempio per fondi insufficienti, revoca, dati errati, mancanza di mandato o conto errato o chiuso.
Raggiungibilità, interoperabilità e accessibilità
L’articolo 3 impone la raggiungibilità paneuropea dei conti: il PSP raggiungibile per un bonifico nazionale deve poter ricevere bonifici secondo uno schema dell’Unione da pagatori presso PSP situati in qualsiasi Stato membro. Lo stesso principio vale per i conti dei pagatori raggiungibili per addebiti diretti nazionali, limitatamente agli addebiti diretti disponibili ai consumatori in qualità di pagatori.
Ai sensi dell’articolo 4, gli schemi devono applicare le stesse regole alle operazioni nazionali e transfrontaliere. I partecipanti devono rappresentare la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e la maggioranza dei PSP dell’Unione, considerando i PSP che effettuano il tipo di operazione pertinente. Per operazioni tra soggetti che non sono consumatori, il requisito è valutato nei soli Stati in cui il servizio è offerto e tra i PSP che lo prestano. Il gestore, o in sua assenza i partecipanti, a un sistema di pagamento al dettaglio deve garantirne l’interoperabilità tecnica con gli altri sistemi al dettaglio dell’Unione e non può adottare regole commerciali che la limitino; per i sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE l’obbligo riguarda l’interoperabilità tecnica con altri sistemi designati ai sensi della stessa direttiva. Il trattamento non deve essere ostacolato da impedimenti tecnici.
Il proprietario di un nuovo schema al dettaglio, o il partecipante principale in mancanza di un proprietario ufficiale, può chiedere un’esenzione temporanea dal requisito di partecipazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se lo schema ha partecipanti in almeno otto Stati membri. L’autorità competente può concederla, previa consultazione delle autorità degli altri Stati interessati, della Commissione e della BCE, per un massimo di tre anni, valutando la possibilità che lo schema diventi paneuropeo e il suo contributo alla concorrenza o all’innovazione.
L’articolo 9 vieta di imporre che il conto del beneficiario o quello del pagatore sia situato in un determinato Stato membro, quando il conto è raggiungibile secondo l’articolo 3.
Standard e requisiti operativi
L’articolo 5 e l’allegato fissano i requisiti tecnici per PSP e utenti. L’identificativo del conto è l’IBAN; lo standard per i messaggi è ISO 20022 XML. Il campo delle informazioni sul trasferimento deve consentire 140 caratteri, salvo che i limiti tecnici del dispositivo di trasmissione impongano un limite inferiore. Gli schemi possono consentire più caratteri e i dati trasmessi devono essere trasferiti integralmente e senza alterazioni tra PSP.
Quando le informazioni richieste sono disponibili in formato elettronico, il pagamento deve consentire un’elaborazione completamente automatizzata lungo tutta la catena, senza reinserimento dei dati o interventi manuali; tale principio si applica, ove possibile, anche alla gestione delle eccezioni. Gli schemi non possono fissare un importo minimo per bonifici o addebiti diretti e non possono prevedere operazioni di importo zero. Non sono tenuti a eseguire operazioni superiori a 999.999.999,99 EUR.
Per i bonifici, il pagatore fornisce almeno il proprio nome e/o l’IBAN del proprio conto, l’importo, l’IBAN del beneficiario, il nome del beneficiario se disponibile e le informazioni sul trasferimento eventualmente previste. Il PSP del pagatore trasmette al PSP del beneficiario, oltre ai dati pertinenti, gli eventuali codici identificativi del beneficiario e delle parti di riferimento, la causale e la relativa tipologia, nonché i dati tecnici previsti dall’allegato, tra cui codice dello schema, data di regolamento e riferimento del messaggio. Il PSP del beneficiario mette a disposizione del beneficiario il nome del pagatore, l’importo e le eventuali informazioni sul trasferimento.
Per gli addebiti diretti, i dati comprendono il tipo di operazione (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito), i nomi e gli IBAN di beneficiario e pagatore, il riferimento unico e la data del mandato quando questo è stato conferito dopo il 31 marzo 2012, l’importo, gli identificativi del beneficiario e le eventuali informazioni e causali del trasferimento. L’allegato specifica anche i dati che il PSP del beneficiario trasmette al PSP del pagatore e quelli che quest’ultimo rende disponibili al pagatore, inclusi i riferimenti del mandato e dello schema e i dati della regolazione.
Obblighi informativi e dati identificativi
Il PSP deve assicurare che il pagatore fornisca i dati richiesti per il bonifico, trasmetterli al PSP del beneficiario e fare in modo che quest’ultimo li metta a disposizione del beneficiario. Per gli addebiti diretti, il PSP del beneficiario deve garantire che il beneficiario fornisca i dati previsti fin dalla prima operazione, nell’addebito una tantum e in ciascuna operazione successiva.
Il beneficiario che richiede un bonifico comunica ai pagatori l’IBAN del conto di accredito. Il pagatore comunica il proprio IBAN prima del primo addebito diretto. Il BIC può essere richiesto soltanto se necessario fino al 1º febbraio 2014 per le operazioni nazionali e fino al 1º febbraio 2016 per quelle transfrontaliere. Decorso il termine pertinente, i PSP non possono più richiedere agli utenti il BIC del PSP del pagatore o del beneficiario.
I PSP non possono applicare commissioni supplementari o altri oneri per il processo di lettura che genera automaticamente un mandato quando una carta è utilizzata al punto vendita per avviare un’operazione che determina un addebito diretto.
Mandati e diritti del pagatore
Il consenso all’addebito diretto è espresso mediante mandato del pagatore al beneficiario e, direttamente o tramite il beneficiario, al PSP del pagatore. Il mandato autorizza l’incasso e l’esecuzione delle istruzioni; il beneficiario o un terzo per suo conto deve conservarlo, insieme alle successive modifiche o cancellazioni, e il PSP deve informare il beneficiario di tale obbligo secondo gli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE.
Il pagatore può impartire al proprio PSP istruzioni per:
- limitare l’incasso a un determinato importo, a una determinata periodicità o a entrambi;
- nei casi in cui lo schema non preveda il diritto al rimborso, verificare ogni operazione rispetto all’importo e alla periodicità concordati nel mandato prima dell’addebito;
- bloccare tutti gli addebiti diretti, bloccare quelli di uno o più beneficiari specifici oppure autorizzare soltanto quelli disposti da beneficiari indicati.
Il PSP informa il pagatore di questi diritti. Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, il PSP non è tenuto a osservare i controlli specifici indicati nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), punti i), ii) e iii). Se il contratto quadro non riconosce il diritto al rimborso, il PSP del pagatore verifica comunque, prima dell’addebito, la corrispondenza dell’operazione ai dati del mandato, secondo le condizioni dell’articolo 5, paragrafi 3 e 6.
Un’autorizzazione valida rilasciata prima del 1º febbraio 2014 per addebiti periodici secondo uno schema tradizionale resta valida dopo tale data, in assenza di norme nazionali o accordi con la clientela che ne proroghino la validità, ed è considerata consenso ai fini del regolamento. Restano inoltre i diritti di rimborso incondizionato e quelli con effetto retroattivo alla data del pagamento rimborsato, se previsti dal mandato esistente.
Commissioni interbancarie e operazioni R
L’articolo 8 vieta per gli addebiti diretti le MIF e ogni altra forma concordata di remunerazione con oggetto o effetto equivalente. Per le operazioni R può essere applicata una MIF solo se ricorrono tutte le condizioni stabilite: la commissione deve allocare efficientemente i costi al PSP o, se del caso, all’USP che ha causato l’operazione, senza essere addebitata automaticamente al pagatore; deve essere rigorosamente basata sui costi e non superare i costi effettivi di trattamento sostenuti dal PSP relativamente più efficiente e rappresentativo. L’applicazione della commissione deve impedire ulteriori addebiti agli USP per i medesimi costi e non deve esistere un’alternativa praticabile ed economicamente percorribile che assicuri un trattamento altrettanto o più efficiente a costi uguali o inferiori per i consumatori.
Nel calcolo sono considerate soltanto categorie di costi direttamente e inequivocabilmente pertinenti, definite con precisione; l’accordo deve dettagliare le componenti dell’importo per consentirne verifica e controllo. La disciplina si applica, mutatis mutandis, anche agli accordi unilaterali di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP aventi oggetto o effetto equivalente.
Scadenze e regimi transitori
Il termine generale per conformare i bonifici ai requisiti tecnici indicati dall’articolo 6, paragrafo 1, è il 1º febbraio 2014. Per gli addebiti diretti, l’articolo 6, paragrafo 2, stabilisce il 1º febbraio 2014 per i requisiti ivi richiamati; la raggiungibilità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è invece prevista entro il 1º novembre 2012 per le operazioni transfrontaliere e il 1º febbraio 2017 per quelle nazionali. Gli Stati membri, oppure i PSP previa approvazione dello Stato, possono fissare scadenze nazionali anteriori tenendo conto dello stato di preparazione.
L’articolo 16 consente diverse misure transitorie:
- fino al 1º febbraio 2016, gli Stati membri possono autorizzare servizi gratuiti di conversione del BBAN in IBAN per le operazioni nazionali dei consumatori, purché la conversione sia tecnica e sicura e avvenga prima dell’esecuzione quando necessario;
- per gli Stati non appartenenti alla zona euro, l’obbligo di raggiungibilità dell’articolo 3 si applica entro il 31 ottobre 2016, oppure entro un anno dall’adozione dell’euro se questa avviene prima del 31 ottobre 2015;
- fino al 1º febbraio 2016 possono essere concesse deroghe per operazioni che rappresentano, secondo le statistiche ufficiali BCE, meno del 10% del totale nazionale dei bonifici o degli addebiti diretti, e per pagamenti generati mediante carta al punto vendita che danno luogo a un addebito diretto;
- può essere differito fino al 1º febbraio 2016 il requisito di usare i formati ISO 20022 XML per singoli pagamenti trasmessi in forma raggruppata e, per le operazioni nazionali, il requisito relativo al BIC;
- gli Stati non appartenenti alla zona euro e i relativi PSP, utenti e gestori di sistemi al dettaglio si conformano agli articoli 4 e 5 entro il 31 ottobre 2016, salvo l’adozione anticipata dell’euro, nel qual caso il termine è un anno dalla data di adozione, senza anticipare le date previste per gli Stati che avevano già adottato l’euro al 31 marzo 2012.
Gli Stati che intendono avvalersi delle deroghe indicate devono informare la Commissione entro il 1º febbraio 2013 e comunicarle le operazioni interessate e ogni modifica successiva.
Autorità, sanzioni e controversie
Gli Stati membri designano autorità competenti, comprese eventualmente banche centrali nazionali, con poteri sufficienti a controllare il rispetto del regolamento e adottare le misure necessarie. La designazione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1º febbraio 2013; le autorità cooperano tra loro secondo la direttiva 2007/64/CE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro il 1º febbraio 2013 gli Stati devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni e comunicarne le norme alla Commissione entro il 1º agosto 2013. Le sanzioni non si applicano ai consumatori. Gli Stati devono inoltre predisporre procedure stragiudiziali efficaci per le controversie tra USP e PSP sui diritti e obblighi previsti; possono limitarne l’applicazione ai consumatori o ai consumatori e alle microimprese. Gli organismi designati devono essere comunicati alla Commissione entro il 1º febbraio 2013.
Delega, riesame e rapporto con altri atti
La Commissione può modificare l’allegato mediante atti delegati per adeguarlo ai progressi tecnici e all’evoluzione del mercato. La delega è conferita per cinque anni dal 31 marzo 2012, è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata in assenza di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza e può essere revocata in qualsiasi momento. Gli atti delegati sono soggetti a un termine di obiezione di tre mesi dalla notifica, prorogabile di altri tre mesi.
Entro il 1º febbraio 2017 la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE, eventualmente accompagnata da una proposta. Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 924/2009: aggiorna la definizione di fondi, conferma la parità delle commissioni per pagamenti transfrontalieri e nazionali corrispondenti, disciplina le commissioni aggiuntive in caso di mancata comunicazione dell’IBAN e, se del caso, del BIC, sopprime gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti a decorrere dal 1º febbraio 2016 e aggiorna al 1º febbraio 2017 le date dell’articolo 7. Sopprime inoltre l’articolo 8 di tale regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 30 marzo 2012, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni
Gli articoli 1 e 2 delimitano le operazioni in euro soggette al regolamento e definiscono, tra l’altro, bonifico, addebito diretto, PSP, USP, IBAN, BIC, mandato, operazione R e sistema di pagamento di importo rilevante. Sono previste esclusioni per specifiche categorie di operazioni, tra cui rimesse di denaro, pagamenti interni ai PSP e pagamenti con carta non riconducibili a un bonifico o addebito diretto.
Raggiungibilità e interoperabilità
Ai sensi degli articoli 3 e 4, i conti raggiungibili per bonifici o addebiti diretti nazionali devono essere raggiungibili, secondo schemi dell’Unione, anche per operazioni provenienti da altri Stati membri; per gli addebiti diretti l’obbligo riguarda quelli disponibili ai consumatori come pagatori. Gli schemi devono applicare le stesse regole alle operazioni nazionali e transfrontaliere e soddisfare i requisiti di partecipazione previsti. I sistemi di pagamento al dettaglio devono garantire interoperabilità tecnica e non introdurre ostacoli commerciali o tecnici. È possibile un’esenzione temporanea, fino a tre anni, per determinati nuovi schemi con partecipanti in almeno otto Stati membri.
Standard tecnici e dati delle operazioni
L’articolo 5 e l’allegato impongono l’uso dell’IBAN per identificare i conti e dello standard ISO 20022 XML per i formati di messaggistica nei casi previsti. I messaggi devono consentire 140 caratteri per le informazioni sul trasferimento, trasmettere integralmente i dati e permettere, quando disponibili in formato elettronico, un trattamento automatizzato end-to-end. Non sono ammesse soglie minime d’importo né pagamenti di importo zero; gli schemi non sono tenuti a trattare pagamenti superiori a 999.999.999,99 EUR. L’allegato specifica i dati da raccogliere e trasmettere per bonifici e addebiti diretti.
Addebiti diretti: mandato e controlli del pagatore
L’articolo 5, paragrafo 3, disciplina il consenso del pagatore, la conservazione dei mandati e la trasmissione dei dati del mandato lungo la catena di pagamento. Il pagatore può chiedere al proprio PSP di limitare importo o periodicità, verificare la corrispondenza dell’operazione al mandato nei casi previsti, bloccare tutti gli addebiti o quelli di determinati beneficiari, oppure autorizzare soltanto beneficiari indicati. Tali controlli specifici non sono obbligatori quando né pagatore né beneficiario sono consumatori. I mandati tradizionali validi prima del 1º febbraio 2014 restano efficaci alle condizioni dell’articolo 7, mantenendo gli eventuali diritti di rimborso incondizionato già previsti.
IBAN, BIC e divieto di discriminazione territoriale
Per i bonifici, il beneficiario comunica ai pagatori il proprio identificativo di conto; per gli addebiti diretti il pagatore comunica il proprio identificativo prima della prima operazione. Il BIC può essere richiesto, soltanto se necessario, fino al 1º febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e al 1º febbraio 2016 per quelli transfrontalieri; dopo le rispettive date i PSP non possono richiederlo agli utenti. Ai sensi dell’articolo 9, pagatore e beneficiario non possono imporre che il conto sia situato in uno specifico Stato membro se è raggiungibile secondo l’articolo 3.
Termini e transizione
L’articolo 6 stabilisce il 1º febbraio 2014 quale termine generale per conformare bonifici e addebiti diretti ai requisiti indicati, con regole specifiche per la raggiungibilità degli addebiti diretti: 1º novembre 2012 per quelli transfrontalieri e 1º febbraio 2017 per quelli nazionali. L’articolo 16 prevede deroghe e transizioni, tra cui la conversione gratuita del BBAN per i consumatori fino al 1º febbraio 2016, deroghe per operazioni con quota di mercato inferiore al 10% e per pagamenti generati con carta al punto vendita, nonché termini differenziati per Stati non appartenenti alla zona euro.
Commissioni interbancarie
L’articolo 8 vieta, in via generale, le MIF e forme equivalenti di remunerazione per le operazioni di addebito diretto. Per le operazioni R sono ammesse commissioni solo se rispettano le condizioni cumulative previste: attribuzione efficiente dei costi senza addebito automatico al pagatore, rigorosa base di costo, tetto pari ai costi effettivi del PSP relativamente più efficiente rappresentativo, divieto di doppio addebito e assenza di alternative praticabili ed economicamente equivalenti. La disciplina si applica anche, mutatis mutandis, ad accordi unilaterali e bilaterali equivalenti.
Vigilanza, sanzioni e risoluzione delle controversie
Gli articoli 10-12 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti dotate dei poteri necessari, assicurare la cooperazione tra autorità e stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che non si applicano ai consumatori. Devono inoltre essere previste procedure stragiudiziali adeguate ed efficaci per le controversie tra USP e PSP; gli Stati possono limitarle ai consumatori o ai consumatori e alle microimprese.
Delega, riesame e modifiche al regolamento n. 924/2009
Gli articoli 13-15 conferiscono alla Commissione il potere delegato di aggiornare l’allegato per tenere conto dei progressi tecnici e dell’evoluzione del mercato; la delega è inizialmente conferita per cinque anni dal 31 marzo 2012 ed è tacitamente rinnovabile, salvo opposizione. Entro il 1º febbraio 2017 la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione. L’articolo 17 modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, tra l’altro in tema di parità delle commissioni per pagamenti transfrontalieri e nazionali corrispondenti, segnalazioni statistiche e termini relativi alle commissioni interbancarie.
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