Regolamento (UE) 2012/360
Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce che gli aiuti "de minimis" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non costituiscono aiuti di Stato soggetti ai criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, se rispettano le condizioni stabilite. Il massimale complessivo è pari a 500.000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolato in equivalente sovvenzione lordo. Sono disciplinati trasparenza, cumulo, garanzie, obblighi informativi, controlli e conservazione dei dati.
Disciplina degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese incaricate di servizi di interesse economico generale, entro il limite di 500.000 euro in tre esercizi finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Sono escluse, tra le altre, le imprese operanti nella pesca e acquacoltura, nella produzione primaria agricola, nel settore carboniero, nel trasporto di merci su strada per conto terzi e le imprese in difficoltà, nonché gli aiuti all'esportazione o subordinati all'impiego di prodotti nazionali. Per le imprese attive anche in settori esclusi, il regolamento si applica soltanto alle attività non escluse, purché siano garantite la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Il regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore se conformi alle condizioni previste e si applica fino al 31 dicembre 2018, con un periodo ulteriore di esecuzione di sei mesi per gli aiuti conformi.
Aiuti "de minimis" per servizi di interesse economico generale
Il regolamento (UE) n. 360/2012 introduce una disciplina specifica per gli aiuti di importanza minore concessi alle imprese incaricate di servizi di interesse economico generale. La finalità è considerare tali aiuti non idonei, entro determinati limiti, a incidere sugli scambi tra Stati membri o a falsare la concorrenza, tenendo conto della natura spesso locale dei servizi e dei possibili costi aggiuntivi connessi alla loro prestazione.
Ambito di applicazione e incarico del servizio
Il regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. L'impresa deve ricevere per iscritto un atto di incarico relativo al servizio per il quale l'aiuto è concesso. L'atto deve informare della natura del servizio, ma non deve necessariamente contenere tutte le informazioni richieste dalla decisione 2012/21/UE.
La disciplina riguarda esclusivamente gli aiuti collegati alla fornitura del servizio di interesse economico generale. Restano applicabili, per quanto compatibili, le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e gli ulteriori requisiti derivanti dal trattato o dalla normativa settoriale.
Esclusioni
L'articolo 1, paragrafo 2, esclude dal regolamento:
- gli aiuti alle imprese operanti nella pesca e nell'acquacoltura rientranti nel regolamento (CE) n. 104/2000;
- gli aiuti alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo acquistato da produttori primari o immesso sul mercato, oppure quando l'aiuto deve essere trasferito, in tutto o in parte, ai produttori primari;
- gli aiuti direttamente collegati alle esportazioni verso paesi terzi o Stati membri, alla costituzione o gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'esportazione;
- gli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;
- gli aiuti alle imprese del settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE;
- gli aiuti alle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Se un'impresa opera sia in settori esclusi sia in settori ammissibili, il regolamento può applicarsi alle sole attività ammissibili, purché lo Stato membro garantisca che i settori esclusi non beneficino indirettamente dell'aiuto. A tal fine devono essere utilizzati mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
Definizioni agricole rilevanti
Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca. La trasformazione consiste nel trattamento di un prodotto agricolo che mantiene la propria natura agricola, escluse le attività agricole necessarie per preparare il prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
La commercializzazione comprende la detenzione o esposizione del prodotto per venderlo, consegnarlo o immetterlo sul mercato, ma non comprende la prima vendita del produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione né le attività preparatorie a tale vendita. La vendita del produttore primario ai consumatori finali è commercializzazione se avviene in locali separati destinati a tale scopo.
Massimale di 500.000 euro
L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una singola impresa per la fornitura di servizi di interesse economico generale non può superare 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo è mobile: in occasione di ogni nuova concessione devono essere considerati l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi precedenti.
Il massimale si applica:
- indipendentemente dalla forma dell'aiuto;
- anche quando l'aiuto è finanziato integralmente o parzialmente con risorse dell'Unione;
- con riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- considerando gli aiuti concessi, non soltanto quelli materialmente erogati, poiché l'aiuto si considera concesso quando nasce il diritto giuridico a riceverlo secondo il diritto nazionale.
Se il massimale viene superato, l'intera misura non beneficia dell'esenzione, neppure per la parte che rientra entro 500.000 euro. Non è pertanto possibile frazionare una misura eccedente il limite per ricondurne artificialmente le singole componenti nel campo di applicazione del regolamento.
Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e trasparenza
Il massimale è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro e gli importi sono considerati al lordo di imposte e altri oneri. Per gli aiuti concessi in forme diverse da una sovvenzione diretta si deve calcolare l'equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore al momento della concessione, utilizzando il tasso di interesse vigente in quel momento. Il regolamento si applica soltanto agli aiuti trasparenti, ossia agli aiuti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo può essere calcolato con precisione ex ante senza procedere a un'analisi del rischio.
In particolare:
- i prestiti sono trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento vigenti al momento della concessione;
- i conferimenti di capitale non sono trasparenti, salvo che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale;
- le misure di capitale di rischio non sono trasparenti, salvo che il regime preveda apporti non superiori al massimale per ciascuna impresa destinataria;
- gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di garanzia sono trasparenti, per imprese non in difficoltà, se la parte garantita del prestito sottostante non supera 3.750.000 euro per impresa e la garanzia non supera l'80% del prestito.
Per le garanzie, quando la parte garantita rappresenta soltanto una percentuale del massimale di 3.750.000 euro, l'equivalente sovvenzione lordo è considerato proporzionale alla stessa percentuale del massimale generale di 500.000 euro. I regimi possono essere considerati trasparenti anche quando la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata previamente approvata dalla Commissione a seguito di notifica e si riferisce espressamente al tipo di garanzia e di operazione sottostante.
Compatibilità e cumulo
Gli aiuti che rispettano le condizioni dell'articolo 2 sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, non sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti de minimis, ma il totale non può superare 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Non possono inoltre essere cumulati con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili quando il cumulo determina un'intensità superiore a quella prevista, per le specifiche circostanze, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
È vietato il cumulo con qualsiasi compensazione relativa allo stesso servizio di interesse economico generale, indipendentemente dal fatto che la compensazione costituisca o meno un aiuto di Stato. La regola mira a evitare che il regolamento venga utilizzato per aggirare le condizioni della sentenza Altmark o per cumulare aiuti e compensazioni riferiti al medesimo servizio.
Obblighi dello Stato membro e dell'impresa
Prima della concessione, lo Stato membro deve comunicare per iscritto all'impresa:
- l'importo probabile dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo;
- il servizio di interesse economico generale per il quale l'aiuto è concesso;
- il carattere de minimis dell'aiuto;
- il titolo e il riferimento di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve inoltre acquisire dall'impresa una dichiarazione, scritta o elettronica, relativa agli altri aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, sulla base del presente regolamento o di altri regolamenti de minimis.
Lo Stato membro può concedere il nuovo aiuto soltanto dopo aver verificato che il totale degli aiuti concessi in base al presente regolamento non superi 500.000 euro e che siano rispettate le regole sul cumulo previste dall'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8. In un regime con importi individuali variabili, l'amministrazione può comunicare una somma fissa corrispondente all'importo massimo concedibile; tale somma viene utilizzata per verificare il rispetto del massimale.
Registro centrale e conservazione dei dati
Lo Stato membro può garantire il controllo mediante un registro centrale contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità nazionale alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Quando il registro copre un periodo di tre anni, cessano di applicarsi gli obblighi di informazione e dichiarazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma.
Gli Stati membri devono registrare e raccogliere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto del regolamento. I periodi di conservazione sono i seguenti:
- dieci esercizi finanziari dalla data di concessione per gli aiuti individuali;
- dieci anni dalla data di concessione dell'ultimo aiuto individuale per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime.
Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro deve trasmettere le informazioni necessarie entro 20 giorni lavorativi, salvo il termine più lungo fissato nella richiesta.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e durata
Il regolamento si applica anche agli aiuti per servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché rispettino tutte le condizioni degli articoli 1 e 2. Gli aiuti anteriori che non soddisfano tali condizioni devono essere valutati sulla base delle decisioni, discipline, orientamenti, comunicazioni e avvisi pertinenti.
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2018. Dopo tale data, per un ulteriore periodo di sei mesi, può essere data esecuzione agli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. L'impresa deve essere incaricata per iscritto della prestazione del servizio di interesse economico generale.
Esclusioni settoriali e soggettive
L'articolo 1, paragrafo 2, esclude gli aiuti alla pesca e acquacoltura disciplinate dal regolamento (CE) n. 104/2000, alla produzione primaria agricola, a determinate attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle esportazioni, all'impiego preferenziale di prodotti nazionali, al settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE, al trasporto di merci su strada per conto terzi e alle imprese in difficoltà. Per le imprese miste è richiesta la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
Massimale de minimis
L'importo complessivo degli aiuti concessi alla medesima impresa per servizi di interesse economico generale non può superare 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolati su base mobile con riferimento agli esercizi fiscali dell'impresa nello Stato membro interessato. Il limite vale indipendentemente dalla forma dell'aiuto e dall'origine, anche unionale, delle risorse.
Calcolo e aiuti trasparenti
Il massimale è espresso come sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte e altri oneri. Gli aiuti diversi da sovvenzioni dirette devono essere espressi in equivalente sovvenzione lordo; quelli erogati in più quote sono attualizzati al momento della concessione al tasso vigente. Sono ammessi soltanto gli aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo possa essere calcolato con precisione ex ante senza analisi del rischio.
Prestiti, capitale e garanzie
I prestiti sono trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento vigenti al momento della concessione. I conferimenti di capitale e le misure di capitale di rischio sono trasparenti solo alle condizioni specifiche dell'articolo 2, paragrafo 4. Le garanzie nell'ambito di un regime sono trasparenti se la parte garantita del prestito non supera 3.750.000 euro per impresa, la garanzia non supera l'80% del prestito e sono rispettate le ulteriori condizioni metodologiche previste.
Divieto di frazionamento e superamento del massimale
Se l'importo complessivo supera 500.000 euro, l'intera misura non beneficia dell'esenzione, neppure per la parte compresa entro il massimale. Non è possibile frazionare una misura superiore al limite per ricondurne artificialmente le parti nel regolamento.
Cumulo
Gli aiuti possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti de minimis fino al massimale di 500.000 euro. Non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili se il cumulo supera l'intensità massima prevista da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. Non sono cumulabili con compensazioni relative allo stesso servizio di interesse economico generale, indipendentemente dalla loro qualificazione come aiuti di Stato.
Obblighi informativi e dichiarazione dell'impresa
Prima della concessione, lo Stato membro deve informare per iscritto l'impresa dell'importo probabile espresso in equivalente sovvenzione lordo, del servizio interessato e del carattere de minimis dell'aiuto, citando il regolamento e il riferimento alla Gazzetta ufficiale. Deve inoltre acquisire una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.
Controlli e conservazione dei dati
Lo Stato membro deve verificare il rispetto del massimale e delle regole sul cumulo. In alternativa alla dichiarazione può utilizzare un registro centrale, quando questo copra un periodo di tre anni. Le informazioni sugli aiuti individuali sono conservate per dieci esercizi finanziari dalla concessione; quelle relative a un regime sono conservate per dieci anni dalla concessione dell'ultimo aiuto individuale. Le informazioni richieste dalla Commissione devono essere trasmesse entro 20 giorni lavorativi, salvo termine più lungo indicato nella richiesta.
Disposizioni transitorie e durata
Il regolamento si applica anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se conformi agli articoli 1 e 2. Dopo la fine del periodo di applicazione è possibile dare esecuzione per ulteriori sei mesi agli aiuti conformi. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2018.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 mar 2012Regolamento (UE) 2012/260
- Regolamento · 4 lug 2012Regolamento (UE) 2012/650
- Regolamento · 25 ott 2011Regolamento (UE) 2011/1169
- Regolamento · 21 nov 2012Regolamento (UE) 2012/1151
- Regolamento · 19 set 2011Regolamento (UE) 2011/931
- Regolamento · 12 dic 2012Regolamento (UE) 2012/1215
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →