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Regolamento

Regolamento (UE) 2012/650

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

Normativa europea32012R0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma nell’Unione le regole di competenza e di conflitto di leggi per le successioni transfrontaliere, adottando come criterio generale la residenza abituale del defunto al momento della morte e consentendo, a determinate condizioni, la scelta della legge nazionale. Prevede la circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie e istituisce un certificato successorio europeo, utilizzabile facoltativamente per provare qualità, diritti e poteri in un altro Stato membro. Si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015, con regole transitorie per le scelte di legge e le disposizioni a causa di morte anteriori.

Disciplina la competenza, la legge applicabile, la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici in materia successoria e istituisce il certificato successorio europeo.

Ambito di applicazione

Si applica agli aspetti di diritto civile delle successioni a causa di morte, testamentarie o legittime, con implicazioni transfrontaliere, e regola la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, l’accettazione e l’esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, nonché il certificato successorio europeo. La legge designata si applica anche se è quella di uno Stato terzo. Il regolamento non si applica alle materie fiscale, doganale o amministrativa, né, tra l’altro, allo status e alla capacità delle persone (salve le eccezioni previste), ai regimi patrimoniali tra coniugi o assimilati, alle obbligazioni alimentari non successorie, alla validità formale delle disposizioni orali, ai trasferimenti inter vivos e ai piani pensione o assicurativi, al diritto societario, ai trust, alla natura dei diritti reali e alle iscrizioni nei registri e ai loro effetti. Si applica alle successioni di persone decedute il 17 agosto 2015 o successivamente. Il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano al regolamento e non ne sono vincolati né soggetti alla sua applicazione.

Regolamento (UE) n. 650/2012 — Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo

Il regolamento uniforma alcune regole di diritto internazionale privato e di cooperazione giudiziaria civile per rendere più agevole la pianificazione e la gestione delle successioni transfrontaliere e tutelare eredi, legatari e creditori. In coerenza con l’obiettivo di libera circolazione delle persone e di reciproco riconoscimento, coordina competenza, legge applicabile e circolazione di decisioni e atti, istituendo un certificato successorio europeo.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’atto si applica agli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, intesa come trasferimento di beni, diritti e obbligazioni sia per disposizione a causa di morte sia per successione legittima (articoli 1 e 3). La disciplina riguarda anche l’amministrazione dell’eredità e la responsabilità per i debiti ereditari, ma non regola la materia fiscale, doganale o amministrativa: imposte e tributi successori restano disciplinati dal diritto nazionale.

Sono esclusi, tra l’altro, lo status e i rapporti familiari, i regimi patrimoniali tra coniugi o assimilati, gli alimenti non dovuti a causa di morte, la validità formale delle disposizioni orali, i diritti trasferiti con strumenti diversi dalla successione — quali donazioni, comproprietà con reversibilità, piani pensione e assicurazioni — e la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei trust. Restano fuori anche la natura dei diritti reali e i requisiti, le modalità e gli effetti dell’iscrizione nei registri: questi profili sono rimessi alla legge dello Stato del registro. Il certificato successorio europeo può tuttavia essere utilizzato come titolo idoneo per l’iscrizione, ferme le regole nazionali registrali (articolo 69, paragrafo 5).

Il regolamento non modifica la competenza delle autorità nazionali a trattare questioni successorie (articolo 2). La nozione di «organo giurisdizionale» comprende autorità e professionisti legali non giudiziari soltanto se esercitano funzioni giudiziarie, agiscono su delega o sotto controllo giudiziario e offrono le garanzie e i rimedi previsti dall’articolo 3, paragrafo 2. Gli atti di notai che non esercitano funzioni giudiziarie circolano invece secondo le norme sugli atti pubblici.

Competenza giurisdizionale

La regola generale attribuisce la competenza sull’intera successione agli organi giurisdizionali dello Stato membro nel quale il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 4). La residenza abituale è un criterio fattuale: secondo i considerando, la sua determinazione richiede una valutazione complessiva delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti e al momento della morte, compresi durata e regolarità del soggiorno, ragioni del trasferimento e legami familiari e sociali.

Quando il defunto ha scelto ai sensi dell’articolo 22 la legge di uno Stato membro di cui era cittadino, le parti interessate possono concordare la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali di quello Stato. L’accordo deve essere scritto, datato e firmato; è equiparata la comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole (articolo 5). Il giudice investito in base alla regola generale o sussidiaria può declinare la competenza, su richiesta di una parte, se gli organi dello Stato della legge scelta sono più adatti in considerazione delle circostanze pratiche; deve farlo se le parti hanno concluso un valido accordo di scelta del foro (articolo 6). I giudici dello Stato della legge scelta diventano competenti nei casi dell’articolo 7. Se le parti di un procedimento avviato d’ufficio concordano di risolvere amichevolmente la successione fuori dal giudice nello Stato della legge scelta, il giudice chiude il procedimento (articolo 8). La comparizione senza contestazione può fondare la competenza nei limiti dell’articolo 9.

Se il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro al momento della morte, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nel quale si trovano beni ereditari possono decidere sull’intera successione se il defunto aveva la cittadinanza di quello Stato oppure, in mancanza, se vi aveva la precedente residenza abituale e il cambiamento risale a non più di cinque anni prima dell’adizione. Se tali criteri non attribuiscono competenza a uno Stato membro, i giudici dello Stato in cui si trovano beni sono competenti limitatamente a quei beni (articolo 10). In casi eccezionali, se il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto, o è impossibile, in uno Stato terzo con stretto collegamento alla causa, può intervenire il forum necessitatis di uno Stato membro, purché esista un collegamento sufficiente con il foro adito (articolo 11).

Il giudice competente può, su richiesta di una parte, astenersi dal decidere su beni situati in uno Stato terzo se la decisione non sarebbe presumibilmente riconosciuta o dichiarata esecutiva in quello Stato (articolo 12). Inoltre, le dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, e quelle dirette a limitare la responsabilità per le passività ereditarie, possono essere ricevute anche dagli organi giurisdizionali dello Stato di residenza abituale del dichiarante, quando la legge di tale Stato lo consente (articolo 13). Gli articoli 14-19 regolano l’adizione, la verifica d’ufficio della competenza e della regolarità della notificazione al convenuto contumace, la litispendenza, la connessione e i provvedimenti provvisori o cautelari.

Legge applicabile alla successione

La legge individuata dal regolamento si applica universalmente, anche se è la legge di uno Stato terzo (articolo 20). In via generale, l’intera successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (articolo 21, paragrafo 1). In via eccezionale, se dal complesso delle circostanze risulta chiaramente che il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, si applica la legge di quest’ultimo (articolo 21, paragrafo 2); tale eccezione non costituisce un criterio sussidiario da usare soltanto perché è difficile accertare la residenza abituale.

Il defunto può scegliere la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte; se possiede più cittadinanze, può scegliere quella di uno qualsiasi degli Stati interessati. La scelta deve risultare espressamente da una dichiarazione nella forma di disposizione a causa di morte o dalle clausole della disposizione. La sua validità sostanziale è regolata dalla legge scelta; la modifica o la revoca devono rispettare le condizioni di forma previste per modificare o revocare una disposizione a causa di morte (articolo 22).

La legge così individuata regola l’intera successione, compresi l’apertura della successione, l’individuazione dei beneficiari e delle quote, i diritti del coniuge o del partner superstite, la capacità di succedere, la diseredazione e l’indegnità, il trasferimento di beni, diritti e obbligazioni, l’accettazione e la rinuncia, i poteri degli amministratori, la responsabilità per i debiti ereditari, la quota disponibile e la legittima, la collazione e la riduzione delle liberalità e la divisione dell’eredità (articolo 23). La legge successoria non determina invece la disciplina fiscale né i requisiti e gli effetti dell’iscrizione nei registri.

Disposizioni a causa di morte e loro validità

Per testamenti e altre disposizioni diverse dai patti successori, ammissibilità e validità sostanziale sono di regola regolate dalla legge che avrebbe disciplinato la successione dell’autore se fosse deceduto il giorno in cui la disposizione è stata fatta. L’autore può, per tali profili, scegliere la legge che avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22. Le stesse regole valgono, per quanto compatibili, per modifica e revoca (articolo 24).

Un patto successorio relativo alla successione di una sola persona è regolato, quanto ad ammissibilità, validità sostanziale, effetti vincolanti tra le parti e condizioni di scioglimento, dalla legge che avrebbe disciplinato quella successione se la persona fosse deceduta il giorno della conclusione del patto. Se il patto riguarda più persone, è ammissibile soltanto se lo è secondo ciascuna delle leggi ipoteticamente applicabili alle successioni interessate; la validità sostanziale e gli effetti sono poi regolati dalla legge con il collegamento più stretto fra quelle considerate. Le parti possono scegliere, nei limiti dell’articolo 22, la legge di uno Stato di cui la persona interessata avrebbe potuto scegliere la legge successoria (articolo 25).

La validità sostanziale comprende la capacità di disporre, le cause che impediscono disposizioni a favore di determinate persone o l’acquisto di beni successori, l’ammissibilità della rappresentanza, l’interpretazione e i vizi del consenso o della volontà (articolo 26). Per la validità formale delle disposizioni scritte, l’articolo 27 ammette in alternativa la conformità alla legge del luogo in cui la disposizione è stata fatta o il patto concluso; alla legge di uno Stato di cittadinanza del testatore o di una persona interessata al patto, al momento dell’atto o della morte; alla legge dello Stato di domicilio o di residenza abituale in uno di tali momenti; oppure, per gli immobili, alla legge dello Stato in cui il bene è situato. La regola vale anche per modifiche e revoche. Le disposizioni orali restano escluse dall’ambito del regolamento.

Le dichiarazioni di accettazione o rinuncia all’eredità, al legato o alla quota di legittima, nonché quelle dirette a limitare la responsabilità, sono formalmente valide se rispettano la legge applicabile alla successione oppure quella dello Stato di residenza abituale del dichiarante (articolo 28). Il regolamento non trasforma però una semplice dichiarazione in una procedura inventariale o in un altro procedimento giuridico richiesto dalla legge successoria.

Amministrazione, beni particolari e altre regole di conflitto

Quando la legge dello Stato membro del giudice competente impone la nomina di un amministratore, o la prevede su richiesta, e la legge successoria è straniera, il giudice può nominare uno o più amministratori secondo la propria legge, nel rispetto delle condizioni dell’articolo 29. In linea generale, gli amministratori esercitano i poteri riconosciuti dalla legge applicabile alla successione. Se questi non bastano a conservare i beni o tutelare creditori e garanti, il giudice può attribuire poteri residuali previsti dalla legge del foro, imponendo condizioni. Tali poteri devono comunque rispettare la legge successoria quanto al trasferimento della proprietà, ai debiti, ai diritti dei beneficiari e ai poteri dell’esecutore testamentario. Se si applica la legge di uno Stato terzo, il giudice può eccezionalmente conferire tutti i poteri amministrativi previsti dalla legge del foro, salvaguardando in particolare l’individuazione e i diritti successori dei beneficiari.

L’articolo 30 conserva le norme speciali dello Stato in cui si trovano determinati immobili, imprese o altre categorie di beni, quando tali norme impongono restrizioni successorie per ragioni economiche, familiari o sociali e si applicano indipendentemente dalla legge successoria. Se il diritto reale riconosciuto dalla legge successoria non è conosciuto nello Stato membro in cui viene invocato, l’articolo 31 richiede, se necessario e nella misura del possibile, di adattarlo al diritto reale equivalente più vicino, considerando finalità, interessi ed effetti del diritto originario.

L’articolo 32 stabilisce che, se l’ordine dei decessi di due o più persone non è determinabile e le leggi che regolano le successioni disciplinano diversamente la fattispecie o non la disciplinano, nessuna delle persone ha diritto di succedere all’altra. In caso di eredità vacante, l’articolo 33 non impedisce allo Stato membro o all’istituzione designata dalla sua legge di acquisire i beni situati nel proprio territorio, purché i creditori possano far valere i crediti su tutti i beni ereditari.

Gli articoli 34-38 regolano il rinvio quando è designata la legge di uno Stato terzo, l’eccezione di ordine pubblico, gli Stati con più unità territoriali o sistemi personali e la possibilità per uno Stato membro plurilegislativo di non applicare il regolamento ai conflitti puramente interni. Il rinvio è escluso, tra l’altro, per la legge individuata in base ai collegamenti manifestamente più stretti, per la scelta di legge e per alcuni profili di forma. L’ordine pubblico può escludere una disposizione straniera solo quando la sua applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Le decisioni in materia successoria emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza procedimento speciale; il riconoscimento può essere richiesto in via principale secondo gli articoli 45-58 o deciso incidentalmente dal giudice adito (articolo 39). Il riconoscimento è negato soltanto nei casi dell’articolo 40: manifesta contrarietà all’ordine pubblico; mancata notificazione al convenuto contumace in tempo e modo utili per difendersi, salvo che abbia potuto impugnare e non lo abbia fatto; incompatibilità con una decisione resa nello Stato richiesto tra le stesse parti; oppure incompatibilità con una decisione anteriore tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e titolo, riconoscibile nello Stato richiesto. È vietato il riesame del merito (articolo 41) e il procedimento di riconoscimento può essere sospeso se la decisione è impugnata con un mezzo ordinario nello Stato d’origine (articolo 42).

Una decisione esecutiva nello Stato d’origine è eseguita in un altro Stato membro dopo dichiarazione di esecutività, su istanza della parte interessata (articolo 43). La domanda si presenta all’autorità comunicata dallo Stato richiesto; la competenza territoriale dipende dal domicilio della parte contro cui si procede o dal luogo dell’esecuzione (articolo 45). La domanda è corredata da una copia autentica della decisione e dall’attestato previsto dall’articolo 46. Nella fase iniziale la dichiarazione è rilasciata senza esame dei motivi di diniego e senza contraddittorio della parte contro cui è chiesta l’esecuzione (articoli 47-48).

Ciascuna parte può impugnare la decisione sulla domanda di esecutività. Il termine è di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione; è di 60 giorni se la parte contro cui è chiesta l’esecuzione è domiciliata in un altro Stato membro e decorre dalla notificazione o comunicazione effettuata mediante consegna personale o presso la residenza. Il termine non è prorogabile per distanza (articolo 50, paragrafo 5). Il giudice del ricorso può rifiutare o revocare la dichiarazione soltanto per uno dei motivi dell’articolo 40 e deve pronunciarsi senza indugio (articolo 52). Sono inoltre disciplinati sospensione, misure cautelari, esecutività parziale e patrocinio a spese dello Stato. Non sono ammesse garanzie o depositi imposti per la nazionalità o la residenza e non si applicano imposte o tasse proporzionali al valore della controversia (articoli 54-58).

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha negli altri la stessa efficacia probatoria che possiede nello Stato d’origine o produce gli effetti più comparabili, salvo manifesta contrarietà all’ordine pubblico (articolo 59). La sua autenticità è contestata davanti ai giudici dello Stato d’origine; le contestazioni relative ai negozi o ai rapporti giuridici registrati sono invece decise dai giudici competenti secondo il regolamento e la legge applicabile alla successione. Durante la contestazione l’atto non ha, negli altri Stati membri, efficacia probatoria per gli aspetti contestati.

Gli atti pubblici esecutivi nello Stato d’origine e le transazioni giudiziarie ivi esecutive possono essere dichiarati esecutivi nello Stato richiesto mediante la procedura degli articoli 45-58. Per entrambi, il rifiuto o la revoca della dichiarazione di esecutività sono consentiti soltanto se l’esecuzione è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato richiesto (articoli 60 e 61).

Certificato successorio europeo

Il certificato è facoltativo e non sostituisce i documenti nazionali equivalenti, ma, una volta rilasciato per l’uso in un altro Stato membro, produce gli effetti previsti anche nello Stato di rilascio (articolo 62). È destinato a eredi, legatari con diritti diretti sulla successione, esecutori testamentari e amministratori che debbano dimostrare in un altro Stato membro la propria qualità, i propri diritti o i propri poteri. Può attestare le quote, l’attribuzione di beni determinati e i poteri di esecuzione del testamento o di amministrazione (articolo 63).

È rilasciato nello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 7, 10 o 11 dall’organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente secondo il diritto nazionale (articolo 64). La domanda può essere presentata da una delle persone legittimate e deve contenere, nella misura conosciuta e necessaria, i dati del defunto, del richiedente, del coniuge o partner e degli altri possibili beneficiari, lo scopo del certificato, gli elementi del diritto invocato, le disposizioni a causa di morte, le dichiarazioni di accettazione o rinuncia e l’indicazione dell’eventuale assenza di controversie sugli elementi da certificare. Va corredata dei documenti pertinenti in originale o copia autentica, salvo i mezzi di prova alternativi ammessi dall’articolo 66 (articolo 65).

L’autorità verifica informazioni e prove, può svolgere indagini d’ufficio o chiedere ulteriori documenti, informa i beneficiari e, se necessario, sente gli interessati o procede ad annunci pubblici. Un’autorità di un altro Stato membro fornisce, su richiesta e se autorizzata dalla propria legge, informazioni contenute in registri pertinenti (articolo 66). Una volta accertati gli elementi, il certificato è rilasciato senza indugio; non viene rilasciato se gli elementi sono contestati o se il contenuto sarebbe incompatibile con una decisione sugli stessi elementi (articolo 67). Il contenuto può comprendere la legge applicabile e i criteri che ne hanno determinato l’applicazione, i beneficiari, le quote e i beni attribuiti, le eventuali accettazioni o rinunce, le restrizioni e i poteri degli esecutori o amministratori (articolo 68).

Il certificato produce effetti in tutti gli Stati membri senza procedimento. Si presume che dimostri esattamente gli elementi accertati secondo la legge applicabile e che le persone nominate vi possiedano la qualità, i diritti e i poteri attestati, con le sole condizioni e limitazioni indicate nel certificato. Sono protetti, alle condizioni dell’articolo 69, paragrafi 3 e 4, coloro che in buona fede pagano o consegnano beni alla persona indicata o acquistano da essa, salvo conoscenza dell’inesattezza o ignoranza dovuta a colpa grave o negligenza grave. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione dei beni ereditari, senza modificare le regole nazionali sui registri.

L’autorità conserva l’originale e rilascia copie autentiche al richiedente e a chi dimostri interesse. Le copie sono normalmente valide per sei mesi, con la data di scadenza indicata; in casi eccezionali e debitamente motivati può essere fissato un periodo più lungo. Alla scadenza occorre chiedere la proroga o una nuova copia (articolo 70). Errori materiali sono rettificati; se il certificato o suoi elementi non corrispondono al vero, esso è modificato o revocato. Le decisioni di rilascio, rettifica, modifica, revoca o rifiuto sono impugnabili secondo l’articolo 72. Gli effetti possono essere sospesi durante una modifica, revoca o impugnazione; durante la sospensione non si rilasciano ulteriori copie autentiche (articoli 71-73).

Disposizioni finali, rapporti con altri atti e decorrenza

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del regolamento non è richiesta legalizzazione o formalità analoga (articolo 74). Restano salve le convenzioni internazionali applicabili; in particolare, gli Stati parti della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 continuano ad applicarla, anziché l’articolo 27, per la validità formale di testamenti e testamenti congiuntivi. Fra Stati membri il regolamento prevale sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi per le materie disciplinate, ferme le disposizioni specifiche dell’articolo 75. È fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza (articolo 76).

Gli Stati membri devono fornire informazioni sulle rispettive legislazioni, autorità e procedure successorie e mantenere aggiornate le informazioni utili per cittadini e operatori (articoli 77-79). La Commissione adotta, secondo la procedura consultiva prevista dall’articolo 81 e dal regolamento (UE) n. 182/2011, gli attestati e i moduli contemplati dall’articolo 80. L’articolo 82 prevedeva una relazione della Commissione sull’applicazione entro il 18 agosto 2025.

Il regolamento si applica alle successioni delle persone decedute il 17 agosto 2015 o successivamente (articolo 83). Scelte di legge e disposizioni a causa di morte anteriori possono restare valide secondo le condizioni del capo III o, in alternativa, secondo le norme di diritto internazionale privato specificate dall’articolo 83; una disposizione anteriore conforme alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere si considera comportare la scelta di quella legge. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione: gli articoli 79-81 si applicano dal 5 luglio 2012, gli articoli 77-78 dal 16 gennaio 2014 e le restanti disposizioni dal 17 agosto 2015 (articolo 84).

Disposizioni principali

Ambito e definizioni

Gli articoli 1-3 circoscrivono il regolamento alle successioni a causa di morte e definiscono, tra l’altro, successione, patto successorio, disposizione a causa di morte, decisione, atto pubblico e organo giurisdizionale. Quest’ultima nozione comprende anche autorità e professionisti legali non giudiziari quando esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega o sotto controllo giudiziario e rispettano le garanzie previste dall’articolo 3, paragrafo 2.

Competenza giurisdizionale

Ai sensi dell’articolo 4, sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro della residenza abituale del defunto al momento della morte. Gli articoli 5-9 consentono, quando il defunto abbia scelto la legge di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22, accordi scritti, datati e firmati di scelta del foro, nonché la declinatoria in favore di tale Stato alle condizioni previste. In mancanza di residenza abituale in uno Stato membro, l’articolo 10 stabilisce criteri sussidiari basati sulla presenza di beni e, in via prioritaria, sulla cittadinanza del defunto o sulla precedente residenza abituale cessata da non più di cinque anni; in difetto, la competenza è limitata ai beni situati nello Stato membro. L’articolo 11 prevede un forum necessitatis eccezionale, mentre l’articolo 13 consente di rendere nello Stato di residenza abituale determinate dichiarazioni di accettazione, rinuncia o limitazione della responsabilità ereditaria.

Legge applicabile e scelta di legge

Gli articoli 20-23 prevedono l’applicazione universale della legge designata e assoggettano, in via generale, l’intera successione alla legge dello Stato di residenza abituale del defunto al momento della morte; eccezionalmente si applica la legge dello Stato con cui il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. Il defunto può scegliere espressamente, in una disposizione a causa di morte o in modo risultante dalle sue clausole, la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o della morte. La legge applicabile regola, fra l’altro, beneficiari e quote, capacità di succedere, accettazione e rinuncia, trasferimento dei beni, amministrazione e debiti ereditari, legittima, collazione, riduzione e divisione.

Disposizioni testamentarie e patti successori

Gli articoli 24-28 dettano le regole sulla legge applicabile ad ammissibilità e validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte e dei patti successori, compresi gli effetti vincolanti e lo scioglimento dei patti. L’articolo 26 elenca gli elementi rilevanti per la validità sostanziale, tra cui capacità, cause di esclusione, rappresentanza, interpretazione e vizi della volontà. Ai sensi dell’articolo 27, una disposizione scritta è formalmente valida se conforme alla legge di uno dei collegamenti elencati, tra cui il luogo dell’atto, la cittadinanza, il domicilio o la residenza abituale del testatore, oppure, per gli immobili, il luogo in cui si trovano. L’articolo 28 ammette per le dichiarazioni di accettazione, rinuncia o limitazione della responsabilità la forma della legge successoria o della legge della residenza abituale del dichiarante.

Amministrazione e regole particolari

L’articolo 29 disciplina la nomina e i poteri degli amministratori quando la nomina è obbligatoria o richiesta secondo la legge dello Stato membro del giudice competente e la successione è regolata da legge straniera; prevede poteri residuali di conservazione dei beni e tutela dei creditori e, in casi eccezionali, poteri più ampi quando si applica la legge di uno Stato terzo. Gli articoli 30-38 disciplinano, tra l’altro, le restrizioni speciali applicabili a determinati beni, l’adattamento dei diritti reali non conosciuti nello Stato in cui sono invocati, la commorienza, l’eredità vacante, il rinvio, l’ordine pubblico e gli ordinamenti plurilegislativi.

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Gli articoli 39-58 stabiliscono che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri senza procedimento speciale. Il riconoscimento può essere negato soltanto per i motivi tassativi dell’articolo 40, tra cui manifesta contrarietà all’ordine pubblico, difetto di notificazione al convenuto contumace e incompatibilità con altre decisioni; è vietato il riesame del merito. Le decisioni esecutive nello Stato d’origine richiedono una dichiarazione di esecutività nello Stato richiesto, su istanza e secondo la procedura degli articoli 45-58. Il ricorso contro tale dichiarazione va proposto entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, elevati a 60 giorni se la parte contro cui si chiede l’esecuzione è domiciliata in un altro Stato membro.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Ai sensi degli articoli 59-61, gli atti pubblici hanno in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato d’origine o effetti comparabili, salvo manifesta contrarietà all’ordine pubblico. Le contestazioni di autenticità sono proposte nello Stato d’origine; quelle relative ai negozi o rapporti giuridici registrati nell’atto sono decise dagli organi competenti secondo la legge applicabile alla successione. Gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie esecutivi nello Stato d’origine possono essere dichiarati esecutivi nello Stato richiesto secondo la procedura prevista per le decisioni.

Certificato successorio europeo

Gli articoli 62-73 istituiscono un certificato facoltativo, rilasciato su domanda nello Stato membro competente per la successione. Può provare la qualità e le quote di eredi e legatari con diritti diretti, l’attribuzione di beni determinati e i poteri di esecutori testamentari o amministratori. Produce effetti in tutti gli Stati membri senza procedimento e si presume esatto quanto agli elementi attestati; tutela, alle condizioni previste, i terzi che fanno affidamento in buona fede sulle informazioni. È titolo idoneo per la registrazione dei beni ereditari, ferme le regole nazionali sui registri. Le copie autentiche sono normalmente valide sei mesi; il certificato può essere rettificato, modificato o revocato e i suoi effetti possono essere sospesi.

Esenzioni, rapporti con altri atti e date

L’articolo 74 esclude la legalizzazione o formalità analoga per atti e documenti emessi in base al regolamento. L’articolo 75 coordina il regolamento con le convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sulla forma delle disposizioni testamentarie; l’articolo 76 fa salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; si applica dal 17 agosto 2015, salvo gli articoli 77 e 78, applicabili dal 16 gennaio 2014, e gli articoli 79-81, applicabili dal 5 luglio 2012.

Disposizioni transitorie e riesame

L’articolo 83 applica il regolamento alle successioni delle persone decedute il 17 agosto 2015 o successivamente. Le scelte di legge anteriori a tale data sono valide se rispettano il capo III o le regole di diritto internazionale privato indicate dalla norma; analoghe alternative sono previste per l’ammissibilità e la validità delle disposizioni a causa di morte anteriori. Se una disposizione anteriore è stata fatta conformemente alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere ai sensi del regolamento, tale legge si presume scelta per la successione. L’articolo 82 impone alla Commissione di presentare una relazione sull’applicazione entro il 18 agosto 2025.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privatocooperazione giudiziaria in materia civilediritto delle successioniriconoscimento ed esecuzione delle decisionicertificato successorio europeo

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