Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2012/1215

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

Normativa europea32012R1215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento (UE) n. 1215/2012, rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, armonizza i criteri di competenza giurisdizionale nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere. Stabilisce il principio del foro del domicilio del convenuto, affiancato da competenze speciali, esclusive e da regole protettive per consumatori, lavoratori e assicurati. Abolisce l’exequatur: le decisioni esecutive emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite negli altri senza dichiarazione di esecutività, salvo i motivi tassativi di diniego.

Disciplina uniforme della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale, nei rapporti con collegamento territoriale agli Stati membri vincolati dal regolamento. Comprende, in particolare, controversie contrattuali ed extracontrattuali, assicurative, consumeristiche, di lavoro, societarie, immobiliari e relative all’esecuzione delle decisioni. Sono escluse, tra l’altro, materia fiscale, doganale e amministrativa, acta iure imperii, stato e capacità delle persone, regimi patrimoniali tra coniugi, insolvenza, sicurezza sociale, arbitrato, obbligazioni alimentari e successioni. Si applica alle azioni, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie proposti, redatti o conclusi dal 10 gennaio 2015; il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi agli atti anteriori a tale data.

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 rifonde il regolamento (CE) n. 44/2001 e mira a rendere più prevedibili le regole di competenza e più rapida la circolazione delle decisioni giudiziarie nell’Unione. La principale innovazione consiste nell’abolizione dell’exequatur, accompagnata da garanzie processuali e da motivi tassativi di diniego. Il regolamento si fonda sul riconoscimento reciproco e sull’accesso alla giustizia nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il regolamento si applica alla materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Non comprende:

  • materia fiscale, doganale e amministrativa;
  • responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
  • stato e capacità delle persone fisiche;
  • regimi patrimoniali tra coniugi e rapporti con effetti comparabili al matrimonio;
  • fallimenti, liquidazioni di soggetti insolventi, concordati e procedure affini;
  • sicurezza sociale;
  • arbitrato;
  • obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari;
  • testamenti e successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

Il regolamento si applica alle azioni proposte, agli atti pubblici redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse dal 10 gennaio 2015. Per gli atti anteriori continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 44/2001, quando ricadenti nel suo ambito. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; gli articoli 75 e 76 si applicano dal 10 gennaio 2014, mentre le restanti disposizioni si applicano dal 10 gennaio 2015.

Definizioni e autorità rilevanti

Per «decisione» si intende qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi decreti, ordinanze, mandati di esecuzione e decisioni sulle spese giudiziali. Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, la nozione comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un giudice competente per il merito; sono tuttavia esclusi, salvo notificazione prima dell’esecuzione, quelli adottati senza che il convenuto sia stato invitato a comparire.

Sono inoltre definiti la transazione giudiziaria, l’atto pubblico, lo Stato membro d’origine, lo Stato membro richiesto e l’autorità giurisdizionale d’origine. La nozione di autorità giurisdizionale comprende, nei rispettivi procedimenti sommari, il notaio ungherese e l’autorità svedese per l’esecuzione forzata.

Regole generali sulla competenza

Il criterio generale è il domicilio del convenuto. Ai sensi dell’articolo 4, chi è domiciliato in uno Stato membro è convenibile davanti alle autorità giurisdizionali di quello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. Nei confronti di soggetti domiciliati nell’Unione non possono essere applicate, in luogo delle regole del regolamento, le norme nazionali sulla competenza, salvo i casi ammessi dal regolamento stesso.

Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è generalmente determinata dalla legge nazionale dello Stato membro del giudice adito, fatte salve le regole protettive in materia di assicurazioni, consumo e lavoro, nonché le competenze esclusive e gli accordi attributivi di competenza. Una persona domiciliata in uno Stato membro può far valere, contro un convenuto non domiciliato nell’Unione, le norme nazionali sulla competenza alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato interessato.

Per le società e le altre persone giuridiche il domicilio si trova, alternativamente, nella sede statutaria, nell’amministrazione centrale o nel centro d’attività principale. Per Irlanda, Cipro e Regno Unito, la sede statutaria è ricondotta al registered office, al place of incorporation o al luogo di costituzione secondo la legge applicabile.

Competenze speciali

Oltre al foro generale, il regolamento prevede fori alternativi fondati sul collegamento stretto tra controversia e autorità giudiziaria. In particolare:

  • in materia contrattuale, è competente il giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione; per la vendita di beni rileva il luogo di consegna e per i servizi il luogo della prestazione;
  • in materia di illeciti civili dolosi o colposi, è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
  • per l’azione civile derivante da reato, è competente il giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, se la legge nazionale consente anche la cognizione civile;
  • per il recupero di un bene culturale, è competente il giudice del luogo in cui il bene si trova quando l’autorità giudiziaria è adita;
  • per controversie relative a succursali, agenzie o sedi d’attività, è competente il giudice del luogo in cui esse sono situate;
  • per controversie relative a trust, è competente il giudice dello Stato membro in cui il trust è domiciliato;
  • per controversie concernenti il pagamento di assistenza o salvataggio di un carico o nolo, rileva il luogo del sequestro o quello in cui il sequestro avrebbe potuto essere eseguito a fronte di una garanzia.

In caso di pluralità di convenuti, è possibile adire il giudice del domicilio di uno di essi quando tra le domande sussiste un collegamento stretto tale da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche, per evitare decisioni incompatibili. Sono inoltre previste competenze per la chiamata in garanzia o di terzi, la domanda riconvenzionale e alcune controversie connesse a diritti reali immobiliari. Il giudice competente per la responsabilità derivante dall’impiego o dall’esercizio di una nave è competente anche per le domande relative alla limitazione della responsabilità.

Assicurazioni

La disciplina degli articoli 10-16 tutela il contraente, l’assicurato, il beneficiario e la parte lesa. L’assicuratore può essere convenuto nello Stato del proprio domicilio o, quando l’azione è proposta dalla parte debole, nello Stato del domicilio dell’attore. Per l’assicurazione della responsabilità civile o degli immobili è competente anche il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso.

L’assicuratore può essere chiamato nel giudizio promosso dalla parte lesa contro l’assicurato, se la legge del giudice lo consente. Le stesse regole si applicano all’azione diretta contro l’assicuratore, quando prevista. L’azione dell’assicuratore contro contraente, assicurato o beneficiario può essere proposta soltanto davanti al giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, salvo la domanda riconvenzionale.

Le deroghe convenzionali sono ammesse soltanto nei casi dell’articolo 15, tra cui accordi successivi alla controversia, accordi più favorevoli alla parte protetta, accordi tra soggetti domiciliati nello stesso Stato e contratti relativi a determinati grandi rischi. Tra questi rientrano rischi marittimi, aeronautici, relativi alle merci trasportate, responsabilità connesse e grandi rischi definiti dalla direttiva 2009/138/CE.

Contratti dei consumatori

La sezione consumeristica si applica ai contratti conclusi da una persona fisica per fini estranei alla propria attività professionale, quando si tratta di vendita rateale di beni mobili, finanziamento con rimborso rateizzato o altri contratti conclusi con un professionista che svolga attività nello Stato del consumatore o diriga tali attività verso quello Stato.

Sono esclusi i contratti di trasporto, salvo quelli che prevedono prestazioni combinate di trasporto e alloggio per un prezzo globale. Il consumatore può agire contro il professionista nello Stato del domicilio di quest’ultimo oppure nello Stato del proprio domicilio. Il professionista può agire contro il consumatore soltanto nello Stato del domicilio del consumatore.

Gli accordi derogatori sono validi solo se conclusi dopo l’insorgenza della controversia, se consentono al consumatore di adire un foro ulteriore o se attribuiscono competenza ai giudici dello Stato comune di domicilio o residenza abituale delle parti, sempre che la legge di tale Stato non vieti l’accordo.

Contratti individuali di lavoro

Per le controversie di lavoro il datore di lavoro può essere convenuto nello Stato del proprio domicilio oppure nello Stato in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, o la svolgeva da ultimo. Se il lavoratore non opera abitualmente in un unico Paese, è competente il giudice del luogo della sede presso la quale è stato assunto.

Il datore di lavoro non domiciliato nell’Unione può essere convenuto secondo il criterio del luogo di lavoro previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera b). L’azione del datore di lavoro contro il lavoratore può essere proposta soltanto nello Stato membro del domicilio del lavoratore, fatta salva la domanda riconvenzionale. Gli accordi derogatori sono validi solo se conclusi dopo l’insorgenza della controversia o se ampliano le possibilità del lavoratore di adire un’autorità giudiziaria.

Competenze esclusive

L’articolo 24 attribuisce competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti:

  • ai giudici dello Stato in cui è situato l’immobile, per diritti reali immobiliari e locazioni, salvo la deroga prevista per locazioni private temporanee fino a sei mesi consecutivi;
  • ai giudici dello Stato della sede della società o persona giuridica, per validità della costituzione, nullità o scioglimento e validità delle decisioni degli organi;
  • ai giudici dello Stato in cui sono tenuti i pubblici registri, per validità delle iscrizioni e trascrizioni;
  • ai giudici dello Stato in cui è stato richiesto o effettuato il deposito o la registrazione, per registrazione e validità di brevetti, marchi, disegni, modelli e diritti analoghi;
  • ai giudici dello Stato in cui ha o ha avuto luogo l’esecuzione, per le controversie relative all’esecuzione delle decisioni.

Le competenze esclusive devono essere rilevate d’ufficio dal giudice privo di competenza ai sensi dell’articolo 27 e prevalgono sugli accordi di scelta del foro.

Accordi di scelta del foro e comparizione

L’articolo 25 riconosce, indipendentemente dal domicilio delle parti, gli accordi con cui viene attribuita competenza ai giudici di uno Stato membro per controversie presenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salvo diverso accordo, la competenza è esclusiva.

L’accordo deve essere concluso o provato per iscritto, risultare da pratiche stabilite tra le parti oppure, nel commercio internazionale, essere conforme a un uso conosciuto o conoscibile e ampiamente rispettato nel settore. La forma scritta comprende le comunicazioni elettroniche che consentono una registrazione durevole. La validità sostanziale è valutata secondo la legge dello Stato membro del foro prescelto; la clausola attributiva è autonoma rispetto al contratto principale.

Il giudice davanti al quale il convenuto compare è competente, salvo che la comparizione serva a eccepire l’incompetenza o che esista un foro esclusivo ai sensi dell’articolo 24. Nei settori assicurativo, consumeristico e lavoristico, il giudice deve informare la parte protetta del diritto di eccepire l’incompetenza e delle conseguenze della comparizione o mancata comparizione.

Esame della competenza, litispendenza e connessione

Il giudice deve verificare d’ufficio la competenza esclusiva e, in caso di contumacia del convenuto domiciliato in uno Stato membro, deve dichiararsi incompetente se non risulta competente secondo il regolamento. Il procedimento deve essere sospeso finché non sia accertato che il convenuto ha avuto la possibilità di ricevere l’atto introduttivo in tempo utile per difendersi. La disciplina rinvia, quando applicabile, al regolamento (CE) n. 1393/2007 e alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965.

In caso di procedimenti paralleli tra le medesime parti, aventi il medesimo oggetto e titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento fino all’accertamento della competenza del giudice adito per primo e, se tale competenza è accertata, dichiara la propria incompetenza. Una causa si considera pendente dal deposito della domanda o, quando la notificazione precede il deposito, dal ricevimento dell’atto da parte dell’autorità competente, purché l’attore compia successivamente gli adempimenti necessari.

Per cause connesse, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento o, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 30, dichiarare la propria incompetenza su richiesta di parte. Quando è stato scelto in via esclusiva un foro ai sensi dell’articolo 25, il giudice non designato deve sospendere il procedimento fino a quando il giudice prescelto dichiari di non essere competente; se il giudice prescelto accerta la propria competenza, gli altri giudici devono dichiararsi incompetenti.

Gli articoli 33 e 34 consentono, in presenza di procedimenti identici o connessi pendenti in uno Stato terzo, la sospensione del procedimento nello Stato membro quando sia prevedibile il riconoscimento della decisione straniera e la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori e cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti ai giudici di tale Stato anche quando la competenza sul merito spetta ai giudici di un altro Stato membro. La libera circolazione dei provvedimenti adottati dal giudice competente per il merito è subordinata alle condizioni del capo III; quelli adottati senza previa convocazione del convenuto richiedono, in linea generale, la notificazione prima dell’esecuzione.

Riconoscimento delle decisioni

Una decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedura speciale. La parte interessata deve produrre una copia autentica della decisione e l’attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine ai sensi dell’articolo 53, utilizzando il modulo dell’allegato I.

Il giudice o l’autorità davanti alla quale la decisione è invocata può richiedere la traduzione o traslitterazione dell’attestato e, se indispensabile, della decisione. Il procedimento può essere sospeso se la decisione è impugnata nello Stato d’origine o se è pendente una domanda diretta a escludere o accertare motivi di diniego del riconoscimento.

Esecuzione senza dichiarazione di esecutività

Una decisione esecutiva nello Stato membro d’origine è esecutiva negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività. L’esecuzione resta disciplinata, salvo le regole del regolamento, dalla legge dello Stato membro richiesto e avviene alle stesse condizioni delle decisioni nazionali.

Per procedere all’esecuzione il richiedente deve fornire:

  • una copia autentica della decisione;
  • l’attestato dell’articolo 53, certificante l’esecutività e contenente l’estratto della decisione e, se del caso, le informazioni sulle spese e sugli interessi.

Per i provvedimenti cautelari devono essere inoltre indicati la competenza del giudice sul merito e l’esecutività nello Stato d’origine; se il provvedimento è stato adottato senza convocazione del convenuto, deve essere provata la notificazione o comunicazione della decisione.

L’attestato deve essere notificato alla persona contro cui è richiesta l’esecuzione prima dell’avvio della stessa e deve essere accompagnato dalla decisione se questa non è già stata notificata. Il debitore domiciliato in uno Stato membro diverso da quello d’origine può chiedere la traduzione della decisione se non è redatta, o non è accompagnata da una traduzione, in una lingua a lui comprensibile oppure nella lingua ufficiale del suo Stato o del luogo del domicilio. Fino alla ricezione della traduzione non possono essere adottate misure esecutive, salvo quelle cautelari.

Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

Il riconoscimento può essere negato, su istanza della parte interessata, quando ricorre uno dei motivi dell’articolo 45:

  • manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto;
  • decisione contumaciale resa senza notificazione dell’atto introduttivo in tempo utile, salvo mancata impugnazione nonostante la possibilità di farlo;
  • incompatibilità con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
  • incompatibilità con una decisione anteriore tra le medesime parti, avente lo stesso oggetto e titolo, resa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e riconoscibile nello Stato richiesto;
  • violazione delle regole protettive in materia di assicurazioni, consumo e lavoro o delle competenze esclusive.

La competenza del giudice d’origine non può essere riesaminata, salvo il controllo relativo alle competenze protettive e alle competenze esclusive. L’ordine pubblico non può essere invocato per riesaminare le norme sulla competenza. In nessun caso è ammesso il riesame del merito della decisione.

L’esecuzione può essere negata su istanza della persona contro cui è chiesta quando ricorre uno dei motivi dell’articolo 45. La domanda è proposta davanti all’autorità indicata dallo Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 75, lettera a), e la decisione deve essere adottata senza indugio. La decisione può essere impugnata secondo gli articoli 49 e 50; il procedimento può essere sospeso se la decisione è impugnata nello Stato d’origine o se il termine per impugnarla non è scaduto.

Durante il procedimento di opposizione l’autorità può limitare l’esecuzione alle misure cautelari, subordinare l’esecuzione a una garanzia o sospenderla. Non è richiesta alcuna cauzione o deposito al creditore per la sola cittadinanza straniera o per l’assenza di domicilio nello Stato richiesto.

Adattamento, penalità, traduzioni e formalità

Quando la decisione contiene un provvedimento sconosciuto al diritto dello Stato richiesto, il provvedimento è adattato, per quanto possibile, a una misura nazionale con efficacia e finalità equivalenti. L’adattamento non può produrre effetti più ampi di quelli previsti nello Stato d’origine ed è impugnabile.

Le penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se il loro ammontare è stato definitivamente determinato dal giudice d’origine. Le traduzioni devono essere effettuate nella lingua ufficiale dello Stato interessato o in una lingua ufficiale dei procedimenti giudiziari del luogo competente; per i moduli degli articoli 53 e 60 possono essere usate anche altre lingue ufficiali dell’Unione accettate dallo Stato. Non è richiesta legalizzazione o formalità analoga per i documenti emessi in uno Stato membro.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono esecutivi negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività. Il diniego è possibile soltanto quando l’esecuzione è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato richiesto e l’atto soddisfa le condizioni di autenticità dello Stato d’origine.

Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato d’origine sono eseguite alle stesse condizioni degli atti pubblici. L’autorità competente rilascia, su richiesta, l’attestato previsto dall’articolo 60 mediante il modulo dell’allegato II, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva o dell’accordo intervenuto.

Rapporti con altri strumenti e disposizioni transitorie

Il regolamento non pregiudica gli atti dell’Unione o le legislazioni nazionali armonizzate che disciplinano materie particolari. Sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 e le convenzioni relative alle medesime materie, fatti salvi i territori esclusi ai sensi dell’articolo 355 TFUE e le disposizioni transitorie.

Restano impregiudicate:

  • le convenzioni relative a materie particolari;
  • la Convenzione di Lugano del 2007;
  • la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri;
  • le convenzioni e gli accordi bilaterali tra Stati terzi e Stati membri conclusi prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le autorità competenti per le domande di diniego e per le impugnazioni, le lingue accettate e le disposizioni nazionali rilevanti; la Commissione rende disponibili tali informazioni, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 delimita l’applicazione alla materia civile e commerciale ed esclude materia fiscale, doganale e amministrativa, acta iure imperii, stato e capacità delle persone, regimi patrimoniali tra coniugi, insolvenza, sicurezza sociale, arbitrato, obbligazioni alimentari e successioni.

Definizioni rilevanti

Gli articoli 2 e 3 definiscono decisione, transazione giudiziaria, atto pubblico, Stato membro d’origine, Stato membro richiesto e autorità giurisdizionale, includendo alcune autorità non giudiziarie competenti in Ungheria e Svezia per procedimenti sommari.

Foro generale e competenze speciali

Gli articoli 4-9 prevedono il foro del domicilio del convenuto e competenze alternative per materia contrattuale, illeciti civili, azioni civili da reato, recupero di beni culturali, succursali, trust, pluralità di convenuti, chiamata di terzo, domande riconvenzionali e responsabilità relativa alle navi.

Tutela di assicurati, consumatori e lavoratori

Gli articoli 10-23 stabiliscono criteri protettivi e limitano le azioni dell’assicuratore, del professionista o del datore di lavoro contro la parte debole, consentendo deroghe solo nei casi tassativi previsti dal regolamento.

Competenze esclusive e proroga

Gli articoli 24-26 attribuiscono competenza esclusiva, tra l’altro, al foro dell’immobile, della sede societaria, dei pubblici registri, della registrazione dei diritti di proprietà industriale e dell’esecuzione. Gli accordi di scelta del foro sono disciplinati dall’articolo 25 e la comparizione del convenuto può determinare proroga ai sensi dell’articolo 26.

Litispendenza, connessione e procedimenti in Stati terzi

Gli articoli 27-34 disciplinano il controllo d’ufficio della competenza, la litispendenza, la connessione, la priorità del foro esclusivo scelto dalle parti e la possibile sospensione dei procedimenti in presenza di cause pendenti davanti a giudici di Stati terzi.

Provvedimenti provvisori e cautelari

L’articolo 35 consente di chiedere provvedimenti provvisori o cautelari alle autorità dello Stato membro competente a disporli, anche quando il merito spetta al giudice di un altro Stato membro.

Riconoscimento ed esecuzione senza exequatur

Gli articoli 36-44 stabiliscono il riconoscimento automatico e l’esecutività transfrontaliera delle decisioni esecutive senza dichiarazione di esecutività, subordinatamente alla produzione della decisione e dell’attestato previsto dall’articolo 53 e al rispetto delle garanzie di notifica e difesa.

Motivi di diniego

Gli articoli 45-51 prevedono il diniego del riconoscimento o dell’esecuzione su istanza della parte interessata per ordine pubblico, contumacia con difetto di notifica, incompatibilità di decisioni o violazione delle regole protettive e delle competenze esclusive. È escluso ogni riesame del merito.

Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Gli articoli 58-60 riconoscono efficacia esecutiva transfrontaliera agli atti pubblici e alle transazioni giudiziarie esecutive nello Stato d’origine, senza dichiarazione di esecutività, salvo il limite dell’ordine pubblico.

Decorrenza, transitorio e rapporti con altri atti

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione, si applica dal 10 gennaio 2015 e abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. Restano salve, tra le altre, la Convenzione di Lugano del 2007, la Convenzione di New York del 1958 e le convenzioni in materie particolari.

Come è indicizzato

Materiediritto processuale civile internazionalecooperazione giudiziaria civilericonoscimento ed esecuzione delle decisionicontratti, consumo, assicurazioni e lavorodiritto commerciale e societario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.