Cassazione Penale, Sentenza n. 3360/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 29/06/2023 che, in parziale accoglimento di un riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per reati connessi allo stupefacente (art. 74 e art. 73 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (i) travisamento delle intercettazioni ambientali e vizi di motivazione nel giudizio sulla gravità indiziaria, sostenendo che la sua partecipazione era soltanto occasionale ai due trasporti del 02/07/2020 e del 03/10/2020; (ii) omissione di valutazione delle censure difensive, inclusa la non riconducibilità dell'arresto di Lombisani alle conversazioni citate; (iii) errata esclusione della fattispecie piu' lieve prevista dall'art. 74, comma 6 D.P.R. 309/1990, per la presunta limitata operatività, quantitativa e territoriale del gruppo. Sono stati aggiunti motivi volti a sottolineare l'assenza di coinvolgimento del ricorrente nelle trattative di importazione e la circoscritta conoscenza del linguaggio criptico del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero generici e mirassero a ottenere una diversa valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità, e che l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato la presenza di gravi indizi sulla base di una valutazione complessiva (modalità dei trasporti, partecipazione concorsuale con il promotore Angelo Caravetta, uso di linguaggio convenzionale del gruppo, rapporti di solidarietà e strategie operative). Il motivo relativo alla più lieve fattispecie ex art. 74, comma 6 è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 74; art. 73; art. 74, comma 6
L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato interpretato alla luce di facta concludentia: la Corte ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente potesse emergere anche da modalità operative e rapporti abituali. La richiesta di ricondurre il caso alla fattispecie più lieve del comma 6 è stata considerata priva di interesse procedurale nella specifica fase cautelare.
Codice penale
L'art. 110 (concorso di persone nel reato) è stato applicato per contestare la partecipazione in concorso ai trasporti di stupefacente; la giurisprudenza tende a ritenere che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine possa dimostrare la partecipazione associativa se la condotta mostra il ricorso all'organizzazione e un ruolo nelle dinamiche operative.
Principi di giurisprudenza della Corte di Cassazione
richiami a pronunce orientative (es. Sez. U n. 11 del 22/03/2000; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 3 n. 47291 del 11/06/2021; Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019)
La Corte conferma il perimetro del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: verifica della congruenza e non rinnovazione della valutazione probatoria; l'accertamento del vincolo associativo può basarsi su 'facta concludentia' quali contatti continuativi, modalità operative ripetute, linguaggio convenzionale e divisione dei compiti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari il controllo è limitato: si verifica la congruenza e la logicità della motivazione e il rispetto delle norme, ma non si procede a un riesame libero delle risultanze probatorie.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere dedotta anche da elementi indiretti (facta concludentia): modalità ripetute di rifornimento/trasporto, linguaggio convenzionale, ruoli organizzativi (apripista/trasportatore), contatti costanti e forme di solidarietà tra i membri.
- La circostanza che un indagato abbia partecipato a un unico episodio criminoso non esclude automaticamente l'intraneità all'associazione se la sua condotta dimostra un uso consapevole dell'organizzazione e un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo.
- Per ottenere la riclassificazione del fatto nella fattispecie più lieve (es. art. 74, comma 6 DPR 309/1990) in sede cautelare è necessario dimostrare che la diversa qualificazione inciderebbe concretamente sulla natura o sull'entità della misura; altrimenti la domanda è priva di interesse e può essere dichiarata inammissibile.
- Ricorsi generici che mirino semplicemente a prospettare una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice del merito sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzione a favore della cassa delle ammende.
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