Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 744/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -I) dell'ordinanza del Comune di Torino 27 marzo 2023 n. 89/2023, notificata a mezzo p.e.c. in allegato alla nota prot. n. 00003607/2023 del 3 aprile 2023, limitatamente alla parte in cui - per un verso - individua l'Immobiliare Garella s.n.c. quale asserita “impresa costruttrice” e/o autrice e/o responsabile in relazione alle “opere edilizie in difformità dal permesso di costruire n. 191 del 20/06/2014 prot. ed. n. 2014/1/2946 e S.C.I.A. prot. n. 2018/9/23166 del 13/11/2018, nonchè dalle autorizzazioni paesaggistiche di cui al prot. n. 2014/13/3153 del 27/02/2014 e prot. 2015/13/12433 del 08/07/2015” asseritamente eseguite su un “immobile ubicato in Torino, strada del Bellardo n. 56 (Catasto Edilizio Urbano fg. 1257 - part. 12 - sub. 1 e 2 e Catasto Terreni fg. 1257 - part. 11)”, di proprietà dei signori Paolo Lasagna e Ilaria Cantini, e - per altro verso - ingiunge alla medesima Immobiliare Garella s.n.c. “di rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare la destinazione dei locali”, sotto pena delle sanzioni di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e “senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali”; -II) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento): -a) alla relazione del nucleo tecnico del 23 marzo 2023, al verbale del sopralluogo effettuato in data 7 febbraio 2023, e relativi allegati; -b) al prot. ed. n° 2022-4-20978 del 20 ottobre 2022, indicato in epigrafe dell'ordinanza comunale n. 83/2023; -c) al provvedimento 2022_04_20978_20230526, notificato via p.e.c. il 29 maggio 2023, con cui il Comune di Torino ha comunicato che “non procederà ad annullare/rettificare l'ordinanza n. 89/2023 emessa”, rigettando così l'istanza di annullamento in autotutela presentata dall'esponente il 9 maggio 2023; e comunque per l'accertamento e la dichiarazione che l'Immobiliare Garella s.n.c., in persona del liquidatore in carica, non è responsabile degli abusi edilizi di cui all'ordinanza comunale 27 marzo 2023, n. 89/2023 e agli altri atti qui impugnati;

Giustizia amministrativa202300463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a opere edilizie eseguite in difformità dai titoli edilizi e paesaggistici, nella parte indirizzata alla società ricorrente quale impresa costruttrice e responsabile degli abusi, nonché diniego di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa costruttrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione limitatamente alla propria individuazione quale impresa costruttrice e responsabile degli abusi edilizi, chiedendo anche l'accertamento della propria estraneità. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 22, 27, 29 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo di avere abbandonato il cantiere e interrotto il rapporto con i committenti già nel gennaio 2015, prima della realizzazione delle opere contestate. In secondo luogo, ha contestato l'accertamento delle difformità, assumendo che il Comune non avesse considerato correttamente i titoli edilizi in variante e avesse utilizzato come parametro gli elaborati originari. In terzo luogo, ha sostenuto che le opere non integrassero totale difformità o variazioni essenziali, potessero rientrare nelle tolleranze costruttive, non determinassero aumento della superficie utile e fossero conformi alla disciplina edilizia comunale. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo anche che il disimpegno dal cantiere non fosse stato formalizzato mediante l'apposita modulistica.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato l'ordinanza di demolizione nei limiti in cui era indirizzata alla società ricorrente. Dalla documentazione è emerso che la società aveva comunicato ai proprietari l'interruzione dei lavori e la chiusura del cantiere nel gennaio 2015; i proprietari avevano poi affidato i lavori ad altra impresa e presentato ulteriori titoli edilizi in variante e di completamento, indicando soggetti esecutori diversi. Le successive SCIA e DIA erano state verificate positivamente dal Comune e le difformità riguardavano l'intero edificio e opere realizzate nell'arco temporale successivo all'abbandono del cantiere. Il giudice ha affermato che la responsabilità del costruttore prevista dall'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 non è oggettiva e non deriva automaticamente dalla posizione formale dell'impresa originariamente incaricata, ma richiede la prova dell'effettiva esecuzione delle opere abusive. L'amministrazione non aveva dimostrato che la società avesse realizzato o portato a compimento le molteplici difformità, mentre gli elementi disponibili indicavano che i lavori erano proseguiti dopo il gennaio 2015 e, verosimilmente, fino al 2019. Non era decisivo il mancato utilizzo della specifica modulistica comunale per comunicare il subentro, poiché l'interruzione del rapporto e l'affidamento dei lavori ad altra impresa risultavano comunque documentati. Le censure sulla consistenza e qualificazione giuridica degli abusi sono state dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso ed alle modalità esecutive stabilite "salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso".

    La responsabilità del costruttore non è oggettiva né collegata automaticamente alla posizione formale dell'impresa; occorre accertare in concreto che essa abbia eseguito le opere abusive. L'impresa può liberarsi dimostrando di avere interrotto il rapporto e abbandonato il cantiere prima della realizzazione degli abusi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare la destinazione dei locali

    L'ordine di demolizione e ripristino può essere indirizzato al soggetto individuato come responsabile dell'abuso solo in presenza dei presupposti sostanziali e dell'accertamento della sua effettiva responsabilità.

  • art. 99 d.lgs. 81/2008

    La data della notifica preliminare di apertura del cantiere è stata valorizzata quale elemento temporale indicativo della prosecuzione dei lavori dopo l'abbandono del cantiere da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La responsabilità del costruttore prevista dall'art. 29 del d.P.R. 380/2001 non è una responsabilità oggettiva derivante dalla mera individuazione formale dell'impresa nei titoli edilizi o nell'originario rapporto contrattuale, ma richiede l'accertamento concreto dell'effettiva esecuzione delle opere abusive.
  • Quando i lavori edilizi si protraggono nel tempo e nel cantiere si avvicendano più imprese, l'amministrazione deve individuare, sulla base di un'adeguata istruttoria, quali opere siano state realizzate da ciascun esecutore; non può imputare automaticamente all'impresa originaria tutte le difformità accertate sull'immobile.
  • La prova dell'interruzione del rapporto contrattuale e dell'abbandono del cantiere prima della realizzazione degli abusi esclude, in assenza di elementi contrari, la responsabilità dell'impresa originariamente incaricata e impedisce di fondare l'ordine di demolizione su una responsabilità da posizione.
  • Ai fini dell'accertamento della responsabilità edilizia, la comunicazione del disimpegno dal cantiere e del subentro di altra impresa non deve necessariamente risultare dalla specifica modulistica amministrativa, quando tali circostanze siano comunque documentate mediante comunicazioni e titoli edilizi acquisiti dall'amministrazione.
  • Quando l'annullamento dell'ordine di demolizione nei confronti dell'impresa deriva dalla mancata prova della sua responsabilità, diventano assorbite le censure relative alla consistenza e alla qualificazione giuridica degli abusi, se il loro esame non può procurare alla ricorrente un'utilità ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.