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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2204/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santoro impugnava la conferma della condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativa all'anno d'imposta 2012 per € 376.566. Contestava la sentenza per tre motivi: (1) esistenza di una causa di giustificazione/inesigibilità dell'obbligazione tributaria dovuta alla crisi di liquidità della società S. Mart's e all'impossibilità di adottare una condotta alternativa lecita (interruzione/sospensione del servizio appaltato a Poste Italiane avrebbe comportato gravi conseguenze contrattuali e di mercato); (2) assenza di dolo o colpa perché la prosecuzione del servizio era obbligata dalle circostanze economiche e contrattuali e perché eventi come l'aumento del carburante e il calo della corrispondenza erano imprevedibili; (3) violazione del principio ne bis in idem / estinzione del reato per aver rateizzato e/o integralmente pagato il debito tributario con l'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la difesa non abbia provato l'inesigibilità dell'obbligazione: la crisi di liquidità e le difficoltà economiche non escludono automaticamente la responsabilità penale, dovendosi dimostrare che non vi fossero altre misure concretamente percorribili (anche gravose per il patrimonio personale) per soddisfare il debito tributario. La Corte ha qualificato la scelta di proseguire i contratti con Poste Italiane come una decisione aziendale consapevole e autonoma, non come causa di esclusione della responsabilità penale. Quanto alla rateizzazione/pagamento, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (come modificato), la causa di non punibilità opera solo se il debito, comprensivo di sanzioni e interessi, è stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; la mera rateizzazione o accordo con l'Amministrazione non è idonea a escludere il reato se il pagamento integrale non è intervenuto nei termini richiesti. Conseguentemente, la condanna (pena di quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale) è stata ritenuta legittima e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Configurazione del reato di omesso versamento dell'IVA; nel caso di specie ritenuta integrata per l'importo e il periodo contestati.

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle cause di giustificazione: la Corte osserva che l'eventuale scriminante per inesigibilità richiede prova rigorosa dell'impossibilità di adempiere e dell'assenza di alternative percorribili.

  • art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (come modificato dall'art. 11 legge n. 158/2015)

    i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso

    La causa di non punibilità opera solo se l'estinzione integrale del debito (compresi sanzioni e interessi) è avvenuta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; la rateizzazione o il mero accordo con l'Amministrazione finanziaria non hanno effetto penale se l'integrale pagamento non è stato realizzato nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mera crisi di liquidità dell'impresa non esclude automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento di tributi: l'onere probatorio grava sul contribuente che invoca l'inesigibilità
  • Per escludere il reato per impossibilità di adempiere è necessario dimostrare che non esistevano altre misure concrete e realistiche per fronteggiare il debito (anche gravose per il patrimonio personale)
  • Decisioni imprenditoriali consapevoli (p.e. continuare contratti in perdita per non uscire dal mercato) sono scelte aziendali che non costituiscono di per sé causa di giustificazione penale
  • La rateizzazione o l'accordo con l'Amministrazione finanziaria non estingue il reato sul piano penale: è richiesta l'estinzione integrale del debito, comprese sanzioni e interessi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado per beneficiare della causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000
  • La prova documentale (piani di rateizzazione, ricevute di pagamento) deve essere prodotta e acquisita prima e durante il processo: la mancata produzione non agevola la posizione difensiva

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