Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 281 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da una società titolare di un esercizio commerciale tramite un impianto di videosorveglianza interno, accessibile anche da remoto via smartphone. Al momento del controllo l’impianto era privo sia dei cartelli informativi ex art. 13 GDPR sia della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro prevista dall’art. 4 l. 300/1970, richiamato dall’art. 114 Codice privacy. Considerati la breve durata del trattamento, la rimozione della telecamera e l’assenza di precedenti specifici, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.

Io e te s.r.l.s. sanzionata per videosorveglianza in negozio senza informativa e senza autorizzazione ex art. 4 l. 300/1970

Io e te s.r.l.s. - videosorveglianza in esercizio commerciale senza informativa e senza autorizzazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un trattamento di videosorveglianza effettuato all’interno di un esercizio di vicinato, accessibile anche da remoto dal titolare tramite smartphone. Il procedimento è stato avviato a seguito di un verbale trasmesso dalla Polizia Locale di Jesi dopo un sopralluogo del 9 settembre 2025.

Origine del procedimento e accertamenti

Dalla documentazione acquisita è emerso che, presso il negozio, era installata una telecamera funzionante. Le immagini erano visualizzabili dal titolare anche a distanza tramite app su dispositivo telefonico. Al momento del controllo l’impianto risultava installato:

  • senza cartelli informativi;
  • senza autorizzazione del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Con nota del 6 febbraio 2026 l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. Il titolare ha presentato scritti difensivi il 9 marzo 2026, affermando che i dipendenti erano a conoscenza della telecamera, che l’impianto era stato rimosso il giorno stesso del sopralluogo e che il trattamento era durato circa tre mesi.

Qualificazione giuridica del trattamento

Il Garante ha ribadito che l’uso di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR, anche quando le immagini siano solo visionate da remoto e non registrate. Il trattamento deve quindi rispettare:

  • il principio di liceità e trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR;
  • l’art. 6 GDPR;
  • l’art. 88 GDPR;
  • l’art. 114 del Codice privacy, che richiama l’art. 4 della l. 300/1970.

Per i trattamenti che comportano controllo a distanza dei lavoratori, l’installazione è legittima solo se preceduta da accordo sindacale oppure, in mancanza, da autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Il provvedimento sottolinea che tale procedura è una condizione indefettibile e che la violazione è anche penalmente sanzionata dall’art. 171 del Codice.

Violazioni riscontrate

L’Autorità ha accertato che l’impianto, al momento del controllo, era illecito perché mancavano sia l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro sia l’informativa agli interessati. In particolare, il Garante ha rilevato che la mera consapevolezza dei dipendenti circa la presenza della telecamera non esimeva il titolare dall’adempimento degli obblighi di legge.

Le violazioni contestate sono state ricondotte alla contrarietà rispetto a:

  • artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88 GDPR;
  • art. 13 GDPR;
  • art. 114 Codice privacy;
  • art. 4 l. 300/1970.

Valutazione della gravità e criteri di quantificazione

Nel determinare la risposta sanzionatoria il Garante ha richiamato i criteri dell’art. 83 GDPR, valorizzando:

  • la natura colposa della condotta;
  • l’ampiezza potenziale della platea degli interessati, trattandosi di un esercizio aperto al pubblico;
  • il fatto che l’obbligo informativo e le garanzie per i lavoratori erano già da tempo oggetto di provvedimenti dell’Autorità e di consolidata giurisprudenza.

Sono stati considerati attenuanti:

  • l’assenza di precedenti specifici;
  • la cooperazione del titolare;
  • la rimozione dell’impianto;
  • la limitata durata del trattamento, pari a circa tre mesi.

Decisione finale

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha adottato un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 13, 32 GDPR e 114 Codice privacy, con pagamento entro 30 giorni dalla notifica.

È stata inoltre riconosciuta la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro il termine per il ricorso. Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento trae origine da una segnalazione della Polizia Locale di Jesi, che ha trasmesso al Garante il verbale del sopralluogo effettuato il 9 settembre 2025 presso l’esercizio di vicinato "PE-PE’ MODA". Nel locale era presente una telecamera di videosorveglianza funzionante, le cui immagini risultavano visionabili dal titolare tramite applicazione su smartphone. Al momento dell’accertamento l’impianto era installato senza cartelli informativi e senza autorizzazione del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha qualificato la videosorveglianza, anche solo con visualizzazione da remoto senza registrazione, come trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. Ha richiamato il principio di liceità e trasparenza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR, nonché l’art. 88 GDPR e l’art. 114 Codice privacy, che rinvia alle garanzie dell’art. 4 l. 300/1970. In presenza di possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, l’installazione di sistemi di videosorveglianza richiede infatti accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento perché l’impianto, attivo e funzionante, era privo: - della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro; - di idonei cartelli informativi per gli interessati. La circostanza che i dipendenti fossero a conoscenza della telecamera non è stata considerata sufficiente a sanare la violazione. La condotta è stata quindi ritenuta in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 88 GDPR e con l’art. 114 Codice privacy, in relazione all’art. 4 l. 300/1970.

Valutazione della gravità e criteri sanzionatori

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato la natura colposa della violazione, l’ampia platea potenzialmente interessata in quanto si trattava di un esercizio aperto al pubblico e il mancato rispetto di regole già oggetto di reiterati interventi dell’Autorità e di consolidato orientamento giurisprudenziale. Sono stati però valorizzati anche elementi attenuanti: l’assenza di precedenti specifici, la cooperazione del titolare, la rimozione della telecamera e la breve durata del trattamento, indicata in circa tre mesi (da giugno 2025 al 9 settembre 2025).

Esito finale, sanzione e adempimenti

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato al titolare di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ferma la facoltà di definizione agevolata con il pagamento della metà della sanzione entro il termine per il ricorso. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzarapporto di lavorosanzioni gdprmisure di sicurezzapubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.