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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34362/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la detenzione domiciliare concessa nel 2018. A suo dire, il giudice di sorveglianza avrebbe erroneamente trascurato la sua età avanzata e le sue gravi condizioni di salute, che sarebbero incompatibili con la detenzione intramuraria; inoltre, avrebbe motivato in modo insufficiente e illogico, valorizzando due ritardi di circa 45 minuti nel rientro al domicilio, asseritamente dovuti a problemi del trasporto pubblico, senza considerare che la misura era stata eseguita correttamente per sei anni. Da ultimo, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità tra le violazioni contestate e la revoca della misura, sostenendo che si trattasse di episodi modesti ed episodici. Nella memoria successiva ha ribadito la fondatezza del ricorso e la sua ammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità. Ha rilevato che il ricorrente aveva fondato le censure su presupposti fattuali non corrispondenti all'ordinanza impugnata, poiché la misura era stata concessa ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, ord. pen., solo in ragione dell'età avanzata, e non per ragioni di salute; inoltre, lo stato di salute incompatibile con il carcere non risultava mai accertato né allegato prima. La Corte ha poi osservato che la revoca non si basava su due meri ritardi di 45 minuti, ma su una pluralità di violazioni accertate nell'arco di circa un anno, consistenti in evasioni, mancato rispetto degli orari di rientro e assenze ingiustificate, sicché era legittima la valutazione di inaffidabilità e di non meritevolezza del beneficio, oltre che la proporzionalità della revoca. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1, ord. pen.

    norma applicata per la concessione della detenzione domiciliare, riconosciuta nel caso di specie in ragione dell'età avanzata

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    richiamato dal ricorrente in modo non corretto, poiché la misura non risultava concessa ai sensi di tale disposizione

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    base per l'oscuramento dei dati identificativi a tutela della riservatezza

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, richiamato tramite il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludessero la colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando le censure si fondano su presupposti fattuali non corrispondenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di vizi di legge o di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza; la mancata critica delle vere ragioni poste a base della decisione integra difetto di specificità.
  • La revoca di una misura alternativa può essere ritenuta legittima quando emergano plurime e ripetute violazioni delle prescrizioni, protratte nel tempo, perché tali condotte consentono di valutare l'inaffidabilità del soggetto e la non meritevolezza del beneficio.
  • Il giudizio di proporzionalità tra violazioni e revoca della misura alternativa deve essere apprezzato alla luce della complessiva condotta del beneficiario, non di episodi isolati o minimizzati dal ricorrente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende richiede che non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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