Sentenza n. 332/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 30 dicembre 2013, prot. 8513/C-14 (CIG 44111145003), emessi dall’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale di Carmiano nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann Service S.r.l. “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione” e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 5.786,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di revisione dei prezzi e mancato pagamento dei compensi revisionali relativi al contratto di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dal settembre 2018 nell'ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante ordinativo principale di fornitura del 30 dicembre 2013, nonché, ove occorresse, l'annullamento del diniego opposto dall'amministrazione e la condanna al pagamento di euro 5.786,00 oltre IVA, con interessi moratori dal giorno della scadenza del dovuto. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e dell'art. 115 d.lgs. 163/2006; il diritto alla revisione sulla base dell'art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dell'art. 9.4 del Capitolato tecnico; l'insussistenza della prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione secondo la disciplina di gara; e il diritto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che le controversie relative sia all'an sia al quantum della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuativa o periodica rientrino nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza che rilevi la natura di diritto soggettivo della pretesa. Nel merito, ha ritenuto applicabile l'art. 115 d.lgs. 163/2006, unitamente alle clausole della Convenzione Consip e del Capitolato tecnico, che prevedevano l'aggiornamento annuale dei prezzi, pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, a partire da dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo. La disciplina della revisione è stata qualificata come imperativa e automaticamente inserita nel contratto, con conseguente nullità delle eventuali clausole difformi. È stato quindi accertato il diritto dell'impresa alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018-febbraio 2020, corrispondente al secondo anno di attività. La domanda relativa agli interessi moratori è stata accolta solo parzialmente: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfacimento, e non dalla scadenza originaria dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento non era configurabile un credito liquido ed esigibile soggetto agli interessi moratori delle transazioni commerciali. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (...) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La giurisdizione esclusiva comprende tutte le controversie sulla revisione dei prezzi, sia relative all'an sia relative al quantum, senza distinzione fondata sulla natura di diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione azionata.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La norma introduce una disciplina speciale e imperativa per la revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica, prevalente sulla disciplina civilistica e idonea a integrare automaticamente il contratto.
art. 10, comma 5, Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.
La clausola della convenzione recepisce la disciplina legale della revisione e rinvia alle modalità di aggiornamento previste dal capitolato tecnico.
art. 9.4 Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
Per le attività a canone, l'aggiornamento è annuale, nella misura integrale della variazione dell'indice ISTAT FOI dell'anno precedente, con primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell'ordinativo.
artt. 1339 e 1419 c.c.
La clausola imperativa di revisione si inserisce automaticamente nel contratto; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile, senza travolgere l'intero contratto.
art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo revisionale decorrono dalla pubblicazione della sentenza, e non dalla scadenza originaria dei corrispettivi, quando prima della determinazione amministrativa la pretesa revisionale non sia ancora divenuta esigibile.
Massime di principio
- Le controversie relative alla clausola di revisione dei prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quanto all'an sia quanto al quantum della pretesa, indipendentemente dalla qualificazione della posizione azionata come diritto soggettivo o interesse legittimo.
- L'art. 115 d.lgs. 163/2006 introduceva una disciplina speciale e imperativa della revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica, prevalente sulla disciplina generale del codice civile.
- Quando la legge di gara e il contratto prevedono un meccanismo di revisione conforme all'art. 115 d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante deve applicarlo secondo i parametri e la periodicità stabiliti, senza poterlo escludere o comprimere mediante pattuizioni difformi.
- La clausola imperativa di revisione dei prezzi si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; eventuali clausole incompatibili sono nulle nella parte difforme, mentre il contratto resta valido per il resto.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono dalla scadenza dei corrispettivi ordinari, ma dalla pubblicazione della sentenza quando la spettanza e la quantificazione del compenso revisionale richiedano previamente una determinazione amministrativa o giudiziale.
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