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Sentenza

Sentenza n. 4040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 703/2025.

Giustizia amministrativa202508933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato la non ammissione a un contributo a fondo perduto per strutture ricettive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Toscana ha impugnato la sentenza con due motivi d'appello, deducendo error in iudicando, violazione del bando, difetto di motivazione ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la domanda dell'impresa fosse legittimamente dichiarata non ammissibile perché priva della dichiarazione relativa ai procedimenti penali pendenti e alle sentenze non definitive del legale rappresentante. Secondo la Regione, la lettura coordinata delle disposizioni del bando avrebbe imposto tale dichiarazione a pena di inammissibilità, anche se negativa. L'impresa ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del TAR. Il bando prevedeva, da un lato, che non fosse ammissibile la domanda priva delle informazioni e dichiarazioni richieste e, dall'altro, che il requisito relativo ai procedimenti penali pendenti e alle sentenze non definitive fosse verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione. La disciplina risultava quindi ambigua sia quanto all'obbligo di rendere comunque la dichiarazione negativa, sia quanto alla rilevanza della sua omissione nella fase di ammissibilità o in quella di erogazione. Tale ambiguità, imputabile alla lex specialis, imponeva all'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, anziché escludere direttamente la domanda. L'omesso soccorso istruttorio ha reso illegittimo l'atto di non ammissione. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 2.2 del bando regionale

    “il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive”; “detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell’erogazione dell’agevolazione”

    La disposizione, coordinata con le altre previsioni del bando, è risultata ambigua circa l'obbligatorietà della dichiarazione negativa e circa la conseguenza della sua omissione.

  • art. 4.2 del bando regionale

    “non è ammissibile … domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste”

    La clausola non chiariva se l'omessa dichiarazione sui procedimenti penali determinasse l'inammissibilità della domanda, soprattutto alla luce della previsione che collocava la verifica del requisito nella fase di erogazione.

  • d.P.R. 445/2000

    Il bando prevedeva che i requisiti fossero autocertificati e dichiarati ai sensi del d.P.R. 445/2000 mediante la compilazione degli appositi modelli.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura per l'erogazione di agevolazioni contiene disposizioni non univoche circa l'obbligatorietà di una dichiarazione e circa la sanzione collegata alla sua omissione, l'amministrazione non può procedere direttamente all'esclusione o alla non ammissione del richiedente.
  • Se l'ambiguità della disciplina di gara o del bando è imputabile all'amministrazione, essa deve essere risolta mediante il soccorso istruttorio, ove la regolarizzazione non comporti la modifica sostanziale della domanda o l'introduzione di un requisito nuovo.
  • La previsione secondo cui un requisito è verificato ai fini dell'erogazione dell'agevolazione impedisce di considerare automaticamente la relativa dichiarazione come requisito sanzionato a pena di inammissibilità, quando il bando non stabilisca in modo chiaro tale conseguenza.
  • L'obbligo di clare loqui impone all'amministrazione di formulare la lex specialis in termini chiari quanto agli adempimenti dichiarativi richiesti e agli effetti della loro omissione; l'incertezza normativa non può ricadere sul partecipante mediante l'esclusione dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazione

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