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Sentenza

Sentenza n. 2405/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5161/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 03/07/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 6203/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 03/07/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata, dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli – Area Civile/Lavoro, in data 28/10/2025.

Giustizia amministrativa202506739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva quattro annualità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 5161/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito dell'importo nominale di 500 euro per ciascuna delle quattro annualità maturate, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione anche ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha domandato anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione da parte del Ministero. Il giudice ha affermato che la sentenza civile produce un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che l'obbligo di conformazione consiste nel far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo complessivo di 2.000 euro entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    L'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta azionabile dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per incentivare l'Amministrazione all'adempimento; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della penalità di mora applicata in caso di ritardata esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile anche il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia impone a una pubblica amministrazione di attribuire concretamente al privato un'utilità o un bene della vita.
  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato produce nei confronti dell'Amministrazione un effetto conformativo-ordinatorio, che impone l'adozione degli atti e dei comportamenti necessari a realizzare integralmente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia.
  • La mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, così da assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, se l'inerzia persiste, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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