Cassazione Civile, Ordinanza n. 16119/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini IRES per il periodo d'imposta 2011, maggiori redditi determinati ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, in relazione a transazioni con una società svizzera per il servizio di interconnessione relativo alla Merchant Line Mendrisio-Cagno, funzionale al trasporto di energia elettrica Italia-Svizzera. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) sopravvenuto giudicato esterno sulla fattispecie decisa; 2) violazione dell'art. 110, commi 7 e 9, e dell'art. 9, comma 3, TUIR, per l'erronea interpretazione del requisito di indipendenza ai fini transfer pricing; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., per mancata individuazione del soggetto comparable; 4) violazione del principio di arm's length nell'applicazione del profit split method; 5) violazione degli artt. 110, commi 7 e 9, TUIR e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla pretesa vendita sottocosto di parte della capacità di trasporto. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere per avvenuta definizione dell'intero contenzioso pendente e la società ha poi rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente. Ha altresì compensato integralmente le spese, conformemente alla richiesta delle parti. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, TUIR
norma invocata per la ripresa a tassazione dei maggiori redditi derivanti da transazioni infragruppo con soggetto estero; la controversia riguardava la corretta applicazione del principio di libera concorrenza/arm's length e del criterio di indipendenza.
art. 110, comma 9, TUIR
richiamato congiuntamente all'art. 110, comma 7, TUIR nei motivi di ricorso per censurare l'applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento.
art. 9, comma 3, TUIR
richiamato per contestare l'interpretazione del concetto di indipendenza e la determinazione del valore delle operazioni infragruppo.
art. 132 c.p.c.
invocato come parametro della nullità della sentenza per asserito vizio motivazionale.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato per denunciare la carenza di motivazione della sentenza tributaria d'appello.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come norma sul vizio di violazione di legge in relazione ai motivi di ricorso di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
indicato come norma sul vizio di nullità della sentenza per motivazione insufficiente o mancante nei termini dedotti dalla ricorrente.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in relazione alla pretesa vendita sottocosto.
art. 390 c.p.c.
norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione, cui la società ha fatto espressamente ricorso per determinare l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha affermato che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitato ai casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. e la controparte rappresenta la cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accolta, impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale conseguenza è prevista solo per rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso e richiesta congiunta delle parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- Le censure di merito relative ai prezzi di trasferimento, all'arm's length e alla prova del sottocosto restano assorbite quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
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