Sentenza n. 434/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 645 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 645 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 645 del 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. L'Amministrazione, benché ritualmente intimata, non ha eseguito il giudicato e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha documentato l'irrevocabilità della sentenza, la notificazione all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, la sua rituale notificazione in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che provveda in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il dispositivo dispone inoltre l'intervento sostitutivo e la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate a titolo di astreinte e delle spese di giudizio, quantificate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente, tenendo conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la prova dell'irrevocabilità del titolo, della sua notificazione all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione ritualmente intimata non impedisce l'accoglimento della domanda quando dagli atti risulti l'inadempimento del giudicato e siano comprovati i presupposti per l'esecuzione.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione di un termine sostitutivo e dalla facoltà di delega, al fine di assicurare l'effettività dell'esecuzione del titolo giudiziale.
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