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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28582/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un supercondominio aveva convenuto in giudizio l'assicuratrice chiedendo l'indennizzo previsto da una clausola di una polizza globale fabbricati, assumendo di avere subito maggiori consumi di teleriscaldamento ed energia elettrica per manomissioni agli impianti compiute da terzi, favorite dall'omessa opposizione dell'amministratore all'accesso ai locali impianti. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo operante la copertura. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, qualificando la clausola 2.6 come assicurazione per conto di chi spetta avente ad oggetto la responsabilità civile dell'amministratore, e ha escluso la legittimazione del supercondominio ad agire direttamente senza il consenso espresso dell'assicurato. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 183 c.p.c. per avere la corte usato condizioni di polizza asseritamente prodotte tardivamente dalla compagnia; 2) violazione dell'art. 1891 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c. per errata interpretazione della clausola 2.6, che secondo il ricorrente non sarebbe una polizza per conto di chi spetta ma una copertura diretta dell'interesse del condominio; 3) violazione dell'art. 1891 c.c. per avere escluso la qualità di assicurato in capo al supercondominio e quindi la sua legittimazione ad azionare la clausola; 4) violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c. per avere la corte esaminato una pretesa eccezione di carenza di legittimazione sollevata tardivamente in appello dalla compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., osservando che la sentenza d'appello non si era basata su un documento tardivamente prodotto ma sulla clausola di polizza richiamata dalla stessa parte ricorrente; il secondo per mancata localizzazione del documento e per censura meramente assertiva, non idonea a superare la lettera della clausola; il terzo perché la diversa interpretazione del contratto proposta dal ricorrente si risolveva in una mera contrapposizione alla lettura del giudice di merito, insindacabile in cassazione se plausibile e sorretta da motivazione non illogica. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda, deve essere allegata e provata dall'attore, e può essere esaminata anche d'ufficio se emerge dagli atti; quindi la questione non era soggetta alle preclusioni degli artt. 167 e 345 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    la censura sulla tardiva produzione documentale è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di localizzazione degli atti, oltre che perché la decisione di merito risultava fondata sulla clausola contrattuale richiamata dalla parte stessa.

  • art. 1891 c.c.

    la clausola 2.6 è stata interpretata come assicurazione per conto di chi spetta; in tale schema il diritto di agire spetta all'assicurato e non al terzo/danneggiato, salvo il consenso espresso richiesto dalla ricostruzione del giudice di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    l'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se conforme ai canoni ermeneutici e sorretta da motivazione plausibile; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non indica specificamente e non localizza nel fascicolo i documenti e gli atti su cui si fondano le censure.

  • art. 167 c.p.c.

    la pretesa carenza di legittimazione/titolarità attiva non è soggetta alle preclusioni difensive quando attiene a un elemento costitutivo della domanda.

  • art. 345 c.p.c.

    la questione della titolarità attiva del diritto può essere esaminata anche in appello, se rilevabile dagli atti, poiché attiene al merito e non a una mera eccezione preclusa.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1130 c.c.

    richiamato nella clausola assicurativa per delimitare l'attività di amministrazione dello stabile coperta dalla polizza.

  • art. 1131 c.c.

    richiamato nella clausola assicurativa per riferire la copertura alla responsabilità dell'amministratore nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza/amministrazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state giudicate inammissibili o infondate nei termini esaminati.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla resistente in via subordinata per invocare la limitazione del risarcimento alla sola quota di danno effettivamente provata e causalmente ascrivibile.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e sorretta da motivazione plausibile; il ricorrente non può limitarsi a opporre una lettura alternativa del testo.
  • Nel giudizio di legittimità, chi deduce la violazione di un documento o la tardività della sua produzione deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., indicando e localizzando puntualmente atti e documenti rilevanti.
  • La titolarità attiva del diritto azionato costituisce elemento costitutivo della domanda: spetta all'attore allegarla e provarla, e il giudice può verificarla anche d'ufficio se la questione emerge dagli atti di causa.
  • La contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio integra una mera difesa, proponibile anche in caso di tardiva costituzione del convenuto, e non resta bloccata dalle preclusioni di cui agli artt. 167 e 345 c.p.c. quando la carenza di titolarità risulti dagli atti.
  • In una polizza qualificabile come assicurazione per conto di chi spetta, il diritto all'indennizzo segue la posizione dell'assicurato individuato dal contratto e non può essere esercitato liberamente da un soggetto diverso, se non nei limiti previsti dalla clausola e dalla struttura del rapporto assicurativo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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