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Sentenza

Sentenza n. 3579/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 513/2023 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.11.2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente e l'accredito di 2.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 513/2023 del Tribunale di Monza, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ad accreditare sulla stessa complessivi 2.000 euro relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata regolarmente notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha comunicato l'avvenuto accredito dell'importo dovuto, insistendo per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto che, dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero ha accreditato l'intero importo oggetto della sentenza, determinando la piena soddisfazione della pretesa creditoria. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione del titolo giudiziario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce il riferimento per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, la pretesa sostanziale deve ritenersi soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando il ricorso risultava giustificato dall'inadempimento esistente al momento della sua proposizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria divenuta definitiva, il previo decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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