Sentenza n. 337/2026 - Catania, Sezione 5
per il risarcimento dei danni subiti e di quelli futuri derivanti dall’adozione del decreto della Prefettura di Catania 21 aprile 2023, n. 48216.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta risarcitoria per i danni derivanti dalla nomina di un esperto, con compenso posto a carico della società, nell'ambito di una misura di prevenzione collaborativa poi annullata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni, inclusi quelli futuri, derivanti dall'adozione del decreto prefettizio del 21 aprile 2023, con cui era stata disposta una misura di prevenzione collaborativa ai sensi dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e nominato un esperto con spese a carico dell'impresa. Il precedente provvedimento era stato annullato dal TAR per carenza motivazionale in ordine all'attualità del tentativo di agevolazione mafiosa. La ricorrente ha dedotto, in via principale, l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, la colpa grave della Prefettura e la lesione della propria sfera patrimoniale, richiamando gli artt. 2043 c.c., 3, 4, 28 e 41 Cost., gli artt. 6, 8 e 13 CEDU e l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU. Ha sostenuto che l'Amministrazione fosse consapevole del pregiudizio economico derivante dalla nomina dell'esperto e che la misura fosse stata adottata illegittimamente. In via subordinata, ha contestato la quantificazione del compenso dell'esperto, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, applicazione automatica dei parametri normativi, mancata considerazione dell'effettivo periodo e dell'attività svolta, erroneo riferimento al bilancio 2022 e indebita applicazione all'esperto dei criteri relativi all'ulteriore compenso dell'amministratore giudiziario. La resistente ha eccepito il ne bis in idem e ha negato la colpa dell'Amministrazione, richiamando l'ampia discrezionalità prefettizia e la natura preventiva delle misure antimafia.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio in attesa del giudizio civile promosso sulla debenza del compenso, distinguendo tra la domanda risarcitoria extracontrattuale proposta nel giudizio amministrativo e la domanda civile di accertamento negativo relativa all'obbligo di pagamento, avente a oggetto un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo. Nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. L'annullamento del provvedimento prefettizio per carenza di motivazione sull'attualità del rischio mafioso non dimostra automaticamente la colpa dell'Amministrazione. In materia antimafia rilevano l'ampia discrezionalità prefettizia, la funzione preventiva e cautelare delle misure, la complessità dell'accertamento e il carattere probabilistico delle valutazioni. La carenza motivazionale accertata nella precedente sentenza non ha evidenziato un esercizio del potere in palese spregio delle regole di correttezza, imparzialità e proporzionalità, né una negligenza o imperizia grave. Neppure la segnalazione delle difficoltà economiche derivanti dalla nomina dell'esperto ha dimostrato la colpa grave, trattandosi dell'esercizio di una facoltà espressamente prevista dalla legge. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le censure già dedotte nel precedente giudizio, in contrasto con il ne bis in idem. Il TAR ha inoltre rilevato che la contestazione sulla debenza e sulla quantificazione del compenso concerne un rapporto obbligatorio relativo a un diritto soggettivo, privo di una previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa, e rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione risarcitoria proposta per il danno derivante dall'esercizio illegittimo dell'attività amministrativa.
art. 34 c.p.a.
La ricorrente ha richiamato il termine decadenziale e ha proposto l'azione risarcitoria per evitare la decadenza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR ha richiamato il numero ristretto di ipotesi nelle quali è normativamente ammissibile il rinvio della trattazione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina le misure di prevenzione collaborativa e consente la nomina di un esperto a supporto della loro attuazione; la misura rientra nell'ambito di valutazioni prefettizie ampiamente discrezionali.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione richiede, oltre all'illegittimità dell'atto, la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito, non desumibile automaticamente dal solo annullamento.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa risarcitoria, senza che il TAR ne abbia tratto una conseguenza decisiva.
art. 4 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto al lavoro, senza che il TAR ne abbia tratto una conseguenza decisiva.
art. 28 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici, senza che il TAR ne abbia tratto una conseguenza decisiva.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela dell'iniziativa economica privata, senza che il TAR ne abbia tratto una conseguenza decisiva.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Riguarda la sentenza penale di assoluzione menzionata nella ricostruzione dei fatti, ma non costituisce il fondamento della decisione risarcitoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'illegittimità di un provvedimento amministrativo non dimostra di per sé la colpa dell'Amministrazione ai fini della responsabilità risarcitoria: occorre accertare se l'atto sia stato adottato con grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, in un contesto fattuale e normativo tale da evidenziare negligenza o imperizia degli uffici, oppure se ricorra un errore scusabile.
- In materia di prevenzione antimafia, l'ampia discrezionalità prefettizia, la funzione preventiva e cautelare delle misure, la complessità dell'accertamento e il carattere probabilistico delle valutazioni rendono configurabile la colpa dell'Amministrazione soltanto quando il potere sia esercitato in modo macroscopicamente contrario ai criteri di correttezza, imparzialità e proporzionalità.
- L'annullamento di una misura di prevenzione collaborativa per carenza motivazionale sull'attualità del rischio di agevolazione mafiosa non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione, se la decisione non evidenzia un esercizio del potere in palese spregio delle regole di condotta applicabili.
- La mera rappresentazione, da parte dell'impresa destinataria di una misura antimafia, delle difficoltà economiche derivanti dalla nomina di un esperto non è sufficiente a provare la colpa grave dell'Amministrazione quando la nomina costituisca una facoltà espressamente prevista dalla legge ed esercitata nell'ambito della discrezionalità prefettizia.
- La controversia sulla debenza e sulla quantificazione del compenso spettante all'esperto nominato nell'ambito di una misura di prevenzione collaborativa concerne un rapporto obbligatorio, caratterizzato da un diritto soggettivo di credito e da un obbligo di pagamento; in assenza di una previsione di giurisdizione esclusiva, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La riproposizione, in un autonomo giudizio, delle medesime censure già dedotte in una precedente controversia definita con pronuncia sul difetto di giurisdizione contrasta con il principio del ne bis in idem.
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