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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38294/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, come sopravvenienza attiva, una somma di euro 43.188,60 circa erogata da un Comune a favore di un privato nell'ambito di un finanziamento regionale per la rivitalizzazione del centro storico, destinato al restauro di un immobile da adibire a laboratorio artigianale. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, con esito sfavorevole; la CTR aveva accolto solo in parte l'appello, ritenendo non imponibile una parte del contributo destinata ad arredi e attrezzature. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo, da un lato violazione dell'art. 88 TUIR (già art. 55), dell'art. 18 della legge regionale n. 61/1981 e dell'art. 19 della legge regionale n. 1/1979, sostenendo che l'intera somma non integrasse sopravvenienza attiva; dall'altro omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse correttamente valutato il provvedimento comunale di assegnazione del contributo. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla propria tesi secondo cui anche la quota che il giudice di merito aveva escluso dall'imponibile doveva essere tassata, poiché l'intero importo recuperato era destinato a opere edili e spese tecniche e quindi costituiva contributo in conto capitale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondato il motivo sulla natura fiscale del contributo e inammissibile il profilo di omesso esame, perché volto in realtà a censurare la valutazione di un documento. Ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha qualificato l'intera somma oggetto dell'avviso come contributo in conto capitale e dunque come sopravvenienza attiva interamente imponibile nell'anno di incasso, e, decidendo nel merito per assenza di ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l'originario ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 88 d.P.R. n. 917 del 1986

    I contributi pubblici erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza collegamento a uno specifico investimento in beni strumentali, costituiscono sopravvenienze attive imponibili nell'esercizio di incasso.

  • art. 18 l.r. n. 61 del 1981

    La norma regionale prevedeva finanziamenti per la rivitalizzazione del centro storico; nel caso concreto il contributo era destinato al restauro dell'immobile e, per una parte distinta, ad arredi e attrezzature.

  • art. 19 l.r. n. 1 del 1979

    Richiamato dal ricorrente come base normativa del finanziamento, senza autonomo approfondimento decisorio nella motivazione della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è stato ritenuto infondato quanto alla qualificazione del contributo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare la valutazione di un documento quando il vizio dedotto è, in realtà, una contestazione del giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La ricorrente incidentale ha denunciato omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e difese ritualmente proposte; l'omissione integra vizio censurabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte incidentale per contestare il mancato esame delle prove dedotte a sostegno della tassabilità integrale del contributo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte incidentale a sostegno della censura sul travisamento o mancata valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, i contributi pubblici sono sopravvenienze attive imponibili quando incrementano i mezzi patrimoniali del beneficiario senza essere collegati all'acquisto di specifici beni strumentali; sono invece contributi in conto impianti solo se destinati a beni materiali o immateriali strumentali.
  • La qualificazione fiscale del contributo dipende dalla sua effettiva destinazione funzionale, non dalla mera etichetta formale del finanziamento o dalla sua collocazione in un piano complessivo di interventi.
  • Se il contributo è erogato per opere edili e spese tecniche di ristrutturazione di un immobile, e non per investimenti in beni ammortizzabili, esso va trattato come contributo in conto capitale e concorre integralmente al reddito nell'anno di incasso.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà la valutazione di un documento o di un elemento probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La sentenza che ometta di esaminare le difese e le prove decisive di una parte incorre nel vizio di omessa pronuncia, deducibile in cassazione come error in procedendo.
  • Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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