Sentenza n. 149/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per la mancata conformità dell'offerta al requisito tecnico relativo alla possibilità di alimentazione sia monofase sia trifase
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, i verbali di gara, il bando, il capitolato tecnico e il disciplinare, chiedendo anche la riammissione alla gara, l'eventuale aggiudicazione o il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023, sostenendo che la prescrizione relativa alla doppia alimentazione non fosse qualificata come requisito minimo o essenziale e non fosse assistita da un'espressa comminatoria di esclusione; ha inoltre dedotto erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento. Con il secondo motivo ha lamentato violazione del principio del clare loqui, del favor partecipationis e del legittimo affidamento, nonché contraddittorietà e ambiguità della lex specialis, ritenendo incompatibile la richiesta di alimentazione monofase e trifase con la previsione secondo cui il generatore dell'imbarcazione disponeva di una potenza massima di 13 kW in monofase. Con il terzo motivo ha dedotto violazione del principio del risultato, del principio di proporzionalità e irragionevolezza e sproporzione dell'esclusione, sostenendo che la carenza potesse essere superata mediante l'aggiunta, anche successiva, di un adattatore dal costo contenuto. La Provincia ha difeso la legittimità dell'esclusione, rilevando che il capitolato e il disciplinare imponevano tutte le specifiche tecniche minime a pena di esclusione e che la doppia alimentazione rispondeva a differenti modalità operative, in acqua e a terra.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato, previa trattazione congiunta dei tre motivi. Il giudice ha interpretato la lex specialis nel suo complesso, ritenendo chiaro che il requisito tecnico imponesse all'alimentatore di poter ricevere entrambe le sorgenti, monofase e trifase. La previsione relativa alla potenza massima disponibile sull'imbarcazione non è stata ritenuta contraddittoria, poiché limitava l'assorbimento utilizzabile a bordo senza escludere la necessità della compatibilità anche con l'alimentazione trifase per altri impieghi. L'obbligatorietà del requisito risultava inoltre dal capitolato, dall'art. 16 del disciplinare e dal modello delle caratteristiche minime, nel quale erano previste l'attestazione di tutte le specifiche e l'esclusione in caso di risposta negativa anche a una sola di esse. La ricorrente aveva dichiarato espressamente "NO" quanto alla tensione trifase e aveva indicato nella relazione tecnica la sola alimentazione monofase; l'esclusione è stata quindi ritenuta doverosa. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non è stato ritenuto violato, perché esso riguarda l'introduzione di adempimenti partecipativi privi di base normativa e non impedisce l'esclusione per mancanza di un requisito tecnico minimo dell'offerta. Il giudice ha inoltre affermato che la carenza non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio o soccorso procedimentale: l'aggiunta di un adattatore avrebbe comportato un'integrazione sostanziale dell'offerta tecnica mediante elementi esterni, non la mera chiarificazione di elementi già contenuti nell'offerta, e avrebbe violato il principio di univocità dell'offerta. È stato evidenziato anche che, ove la prescrizione fosse stata ritenuta immediatamente lesiva, avrebbe potuto porsi un onere di impugnazione immediata della lex specialis. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori e oneri di legge, incluse le spese relative al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
principio di tassatività delle cause di esclusione
Il principio impedisce l'introduzione di cause di esclusione relative ad adempimenti partecipativi privi di base normativa espressa, ma non esclude l'estromissione dell'offerta priva di requisiti tecnici minimi richiesti dalla lex specialis.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
Conferma la distinzione tra cause di esclusione e mancanza dei requisiti necessari dell'offerta, consentendo l'esclusione per difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indefettibili.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
il soccorso istruttorio è ammesso per sanare irregolarità nell'ambito della domanda di partecipazione, ma è escluso per il completamento dell'offerta tecnica
Non consente di integrare un'offerta tecnica incompleta mediante la produzione di documenti o l'introduzione di caratteristiche tecniche mancanti.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
il soccorso procedimentale è funzionale ad ottenere chiarimenti che consentano di ricostruire in maniera certa e univoca l'effettiva volontà contrattuale manifestata dall'operatore
È utilizzabile solo per chiarire elementi già interamente contenuti nell'offerta e non per acquisire elementi nuovi o desumibili da fonti esterne.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
principio della univocità delle offerte
Vieta modifiche o integrazioni successive che trasformino l'offerta originaria o la rendano plurima; l'offerta deve contenere già, in modo univoco, tutti gli elementi tecnici richiesti.
Massime di principio
- La lex specialis deve essere interpretata unitariamente, considerando congiuntamente bando, disciplinare, capitolato e modelli allegati; una prescrizione tecnica è requisito minimo obbligatorio quando la sua natura risulta dal contenuto complessivo della disciplina di gara e dalla previsione che la mancata attestazione anche di una sola specifica comporti l'esclusione.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l'esclusione di un'offerta tecnicamente inidonea per mancanza di una caratteristica minima richiesta dalla lex specialis; tale ipotesi riguarda la difformità sostanziale dell'offerta e non l'imposizione di un adempimento partecipativo privo di base normativa.
- Quando la lex specialis richiede che un bene o una prestazione possieda caratteristiche tecniche indefettibili, la loro mancanza costituisce carenza sostanziale dell'offerta e legittima l'esclusione, anche se il concorrente dichiara di poterle acquisire o realizzare successivamente mediante un accessorio.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per completare o modificare l'offerta tecnica mediante documenti, componenti o caratteristiche non presenti nell'offerta originaria; il soccorso procedimentale è ammesso soltanto per chiarire elementi già integralmente contenuti nell'offerta e non per introdurre elementi nuovi.
- L'integrazione successiva di un requisito tecnico mancante viola il principio di univocità dell'offerta, perché sostituisce o amplia la proposta contrattuale presentata in gara e altera la par condicio tra concorrenti.
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