Cassazione Civile, Ordinanza n. 28236/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società, già liquidata, aveva insinuato al passivo di una società in amministrazione straordinaria un credito di natura risarcitoria, derivante da una sentenza che aveva accertato un abuso di posizione dominante. Il credito era stato ammesso in via chirografaria; la società insinuante chiedeva l'accertamento della prededuzione invocando la normativa speciale che riconosce tale trattamento ai crediti di PMI verso imprese strategiche in amministrazione straordinaria, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione rilevando, da un lato, che il credito non nasceva da un rapporto di fornitura o di autotrasporto, ma da una pretesa risarcitoria del tutto estranea alla fattispecie normativa; dall'altro, che non era stata provata la qualità di PMI. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c. e della disciplina speciale per avere il Tribunale ritenuto insufficiente la prova della qualifica di PMI; omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle risultanze di una CTU che avrebbe dimostrato la natura di piccola impresa; violazione della normativa speciale e dell'art. 3 Cost. per avere il decreto interpretato la disciplina in modo da limitarla alle sole imprese di autotrasporto operanti nella filiera del primo acciaio, con asserita disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via prioritaria, inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi del decreto impugnato: il Tribunale aveva infatti escluso in radice la prededucibilità per difetto del requisito oggettivo, poiché il credito era risarcitorio e non derivava da un rapporto contrattuale di fornitura, merci, servizi o autotrasporto. Una volta dichiarato inammissibile il motivo attinente a tale autonoma ratio, sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse anche i primi due motivi, che riguardavano soltanto la mancata prova del requisito soggettivo di PMI, non essendo comunque idonei a determinare la cassazione della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Invocato come parametro di violazione nella censura sulla valutazione della prova; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è ritenuto inammissibile.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
Norma speciale di stretta interpretazione: la prededuzione è riconosciuta solo al ricorrere congiunto dei presupposti previsti, tra cui la natura del credito verso l'impresa in amministrazione straordinaria e il collegamento con prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017
Richiamato insieme alla disciplina speciale per delimitare l'ambito applicativo della prededuzione; secondo la Corte la fattispecie concreta non vi rientra.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato come norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.
art. 3 Cost.
Invocato per sostenere una pretesa disparità di trattamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, l'impugnazione deve investire utilmente tutte le rationes; l'inammissibilità o l'infondatezza anche di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure dirette contro le altre.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento impugnato, limitandosi a contestare profili non decisivi della motivazione.
- La disciplina che attribuisce prededuzione a crediti verso imprese in amministrazione straordinaria ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente, non potendo estendersi a crediti che non derivino dal tipo di rapporti espressamente contemplati dalla norma.
- La prededuzione speciale richiede il rispetto congiunto dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; in particolare, non basta la qualifica del creditore come PMI se il credito non è collegato alle prestazioni o forniture ricomprese nell'ambito applicativo della norma.
- Un credito di natura risarcitoria, derivante dall'accertamento giudiziale di un illecito concorrenziale, non è assimilabile a un credito da fornitura o da prestazione necessaria alla continuità produttiva ai fini dell'accesso alla prededuzione speciale.
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