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Sentenza

Sentenza del 03/02/2022 n. 3269 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento relativa agli anni 1991 e 1992, notificata il 3 novembre 2006; contestazioni relative a nullità/inesistenza della notifica per mancanza della relata nella copia, irregolarità di formato e assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, omessa o tardiva iscrizione a ruolo e tardiva notifica per effetto delle norme di moratoria previste per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 (L. n. 388/2000, art. 138) e delle successive disposizioni transitorie (D.L. n. 106/2005, L. n. 156/2005); eccezioni di decadenza dell'azione di riscossione e di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla mera irregolarità della relata, alla mancata indicazione del responsabile e alla presunta invalidità formale della cartella (motivi 1-3), ma ha accolto i motivi che deducevano la decadenza dei termini di iscrizione a ruolo e di notifica (motivi 4-8). La Corte ha stabilito che la moratoria prevista dall'art. 138 L. n. 388/2000 vale esclusivamente per i contribuenti che hanno effettivamente richiesto la rateizzazione e non sospende o proroga il termine d'azione dell'Amministrazione quando questa era già decaduta in precedenza; ha inoltre ritenuto decaduti i termini di iscrizione a ruolo e di notifica relativi agli anni 1991-1992 alla data utile, con conseguente tardività dell'esecutività del ruolo (16/12/2005) e della notificazione della cartella (03/11/2006). Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie il ricorso originario della contribuente. Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. sono condannate a rimborsare le spese di legittimità; le spese dei giudizi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 388 del 2000

    Prevede la possibilità di regolarizzazione e la rateizzazione fino a 12 rate semestrali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; il comma 3 fissa un termine decadenziale per la riscossione delle somme non versate solo con riferimento alle somme oggetto di tale regolarizzazione e per i contribuenti che hanno chiesto la rateizzazione, non estendendo automaticamente la validità dell'azione impositiva per i casi in cui l'Amministrazione fosse già decaduta.

  • D.L. n. 106 del 2005

    art. 1, commi 5‑bis e 5‑ter

    Ha introdotto termini transitori/quinquennali per la notifica delle cartelle derivanti da liquidazioni delle dichiarazioni e ha avuto efficacia retroattiva per regolare il problema creato dalla sentenza costituzionale n. 280/2005; applicabile anche a posizioni anteriori all'entrata in vigore e con effetto retroattivo in ambiti specifici.

  • L. n. 156 del 2005 (conversione D.L. 106/2005)

    conversione e conferma dei commi 5‑bis e 5‑ter

    Conferma i termini transitori quinquennali introdotti dal D.L. 106/2005 e la relativa applicazione retroattiva alle situazioni aperte.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    art. 17; art. 25; art. 36‑bis; art. 60 (richiamato in giurisprudenza)

    Contiene le regole sull'iscrizione a ruolo e sulla cartella di pagamento; l'art. 17 fissava il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo (richiamato nella pronuncia); l'art. 25 disciplina il modello della cartella; la Corte ha ritenuto che i termini previsti dal DPR 602/1973 fossero ormai decorsi alla data di notifica della cartella del 2006 per i redditi 1991-1992.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 148; art. 156; art. 160; art. 132; art. 112

    Art. 148 (relata) e art. 156 (sanatoria per raggiungimento dello scopo): la giurisprudenza consente l'applicazione della sanatoria anche agli atti tributari quando il vizio non ha pregiudicato il diritto di difesa; tuttavia l'art. 156 non può essere utilizzato per eliminare una decadenza già maturata dell'Amministrazione. Art. 160 e 132 sono richiamati in tema di natura processuale e motivazione.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    art. 7, comma 20, lett. a)

    Prevede l'indicazione del responsabile del procedimento in determinati atti a partire da date successive; la Corte ha rilevato che, nella specie, la cartella è anteriore alla decorrenza dell'obbligo e quindi la mancata indicazione non comporta nullità.

  • D.L. n. 223 del 2006

    norme di modifica del modello di cartella (entrata in vigore 25/03/2007)

    Modifica il formato della cartella successivamente al 25/03/2007; per atti antecedenti tale data la versione precedente del modello è applicabile.

  • L. n. 448 del 2001

    art. 52, comma 24, lett. a) (richiamata)

    Ha introdotto modifiche alla disciplina della rateizzazione per alcune fattispecie; nel caso esaminato non mutava il principio che la proroga opera solo per coloro che hanno chiesto la regolarizzazione.

Massime di principio

  • La mancata riproduzione della relata nella copia consegnata al destinatario è, di regola, mera irregolarità e non conduce all'inesistenza della notifica se non è contestata l'effettiva esecuzione della notifica nell'originale; la nullità sussiste solo in caso di difformità tra le relate.
  • L'art. 156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) può essere esteso anche ad atti tributari quando il vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente; tuttavia non può essere usato per eliminare le conseguenze di una decadenza già maturata dell'Amministrazione (cioè non fa 'rinsorgere' poteri già prescritti/decaduti).
  • La moratoria/rateizzazione prevista dall'art. 138 L. n. 388/2000 riguarda esclusivamente i contribuenti che abbiano effettivamente richiesto la regolarizzazione/rateizzazione; non estende automaticamente i termini di azione dell'Amministrazione nei confronti di tutti i soggetti interessati.
  • I termini per l'iscrizione a ruolo (esecutività del ruolo) e per la notifica della cartella sono distinti: l'eventuale proroga prevista per il recupero delle somme in caso di rateizzazione vale per le somme oggetto della regolarizzazione e incide sul termine per rendere esecutivo il ruolo solo se il contribuente ha esercitato l'opzione.
  • Le disposizioni transitorie del D.L. 106/2005 (e della L. 156/2005) hanno carattere retroattivo limitato nel tempo e possono modificare i termini decadenziali per determinate liquidazioni dichiarative; occorre verificare caso per caso se tali disposizioni si applicano alla posizione concreta.
  • In giudizio, per difendere una cartella è essenziale verificare: le date effettive di presentazione della dichiarazione, di iscrizione a ruolo ed esecutività del ruolo, di notifica della cartella, e se il contribuente abbia richiesto misure agevolative (rateizzazione) che incidano sui termini.
  • Se l'Amministrazione ha già maturato decadenza prima della data di eventuale moratoria o di altre norme successive, il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso per tardività dell'azione di riscossione.
  • Nel caso di cartelle emesse prima di modifiche formali o di nuovi modelli (es. D.L. 223/2006), si valuta la conformità alla normativa vigente alla data di emissione: obblighi introdotti successivamente non retroagiscono salvo espressa previsione.

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